F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 5) RICORSO S.C. TRESTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAGGIOLI ANDREA SEGUITO GARA SEF TORRES 1903/SPORT. TRESTINA DEL 29.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 195 del 31.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 5) RICORSO S.C. TRESTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAGGIOLI ANDREA SEGUITO GARA SEF TORRES 1903/SPORT. TRESTINA DEL 29.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 195 del 31.5.2011) Con atto, spedito in data 6.6.2011, la società S.C. Trestina proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 195 del 31.5.2011 della predetta L.N.D.) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Gaggioli Andrea, la squalifica per 5 gare effettive. Il ricorso in epigrafe si appalesa, manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la società Trestina non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'assistente arbitrale che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento, particolarmente grave (gesto violento accompagnato da ingiurie), tenuto dal calciatore, Gaggioli Andrea, nei confronti dell’assistente arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Trestina di Trestina (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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