F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 2) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNINO RENATO FINO AL 30.6.2011, SEGUITO GARA MOTTA/AKRON SPORT SAVOCA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 52 del 23.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 2) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNINO RENATO FINO AL 30.6.2011, SEGUITO GARA MOTTA/AKRON SPORT SAVOCA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 52 del 23.3.2011) Con riferimento alla gara indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina ha inflitto al calciatore Renato Mannino, tesserato in favore della società Motta, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2011 per la condotta violenta tenuta nei confronti dell’arbitro. In particolare, è risultato dal referto arbitrale che il predetto calciatore nel corso della partita lo aveva minacciato con le frasi: “ti aspetto fuori, non ti faccio andar via” e che al termine dell’incontro, in effetti, lo aveva atteso e, nonostante egli fosse scortato da diversi calciatori del Motta, era comunque riuscito a colpirlo alla mano con un calcio e aveva in seguito tentato altresì di entrare nel suo spogliatoio per aggredirlo, venendo prontamente fermato da diversi atleti e dirigenti locali. Per tale complessiva condotta era stato squalificato fino al 30.6.2011. Il Presidente Federale nel suo ricorso chiedeva, in riforma della decisione impugnata, che nella fattispecie fosse comminata altra e più grave sanzione disciplinare. L’impugnativa appare fondata e come tale merita di essere accolta. In effetti, il Codice di Giustizia Sportiva prevede come sanzione minima all’art. 19.4 lett. d) la squalifica per 8 giornate o a tempo determinato nell’ipotesi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Ora la sanzione comminata veniva, a ben riflettere, in realtà parzialmente vanificata, se si considera che essa in qualche misura avrebbe finito per ricadere anche nel periodo feriale. Per conseguenza questa Corte, in accoglimento del predetto ricorso, ritiene equa e proporzionata alla vicenda esaminata la sanzione della squalifica fino al 31.10.2011, in considerazione del grave episodio di violenza messo in atto del calciatore Mannino Renato. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, infligge al calciatore Mannino Renato la sanzione della squalifica fino al 31.10.2011.
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