F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 1) RICORSO A.S.D. SAN MICHELE MALVITO PER REVISIONE/REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 ; AMMENDA DI € 350,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. CLETO/A.S.D. SAN MICHELE MALVITO DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo preso il Comitato Provinciale di Cosenza – Com. Uff. n. 25 del 9.3.2011 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 320/CGF del 23 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2011 1) RICORSO A.S.D. SAN MICHELE MALVITO PER REVISIONE/REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 ; AMMENDA DI € 350,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. CLETO/A.S.D. SAN MICHELE MALVITO DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo preso il Comitato Provinciale di Cosenza – Com. Uff. n. 25 del 9.3.2011 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011) Con atto del 20.4.2011, la società A.S.D. San Michele Malvito proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria che aveva irrogato la sanzione della perdita della gara F.C. Cleto/A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011 nonché l’ammenda di € 350,00. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “Giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la società A.S.D. San Michele Malvito si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi, riqualificando il gravame in epigrafe alla stregua di un ricorso per revocazione (in tale senso, potrebbe deporre l’espressione “revisionare/revocare”, utilizzata nelle conclusioni, rassegnate da parte ricorrente), atteso che, nel caso che ci occupa, non viene in rilievo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. San Michele Malvito di Malvito (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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