F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2011 30) RICORSO DEL SIG. DANIELE CHIARINI AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. DANIELE CHIARINI E LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2011
30) RICORSO DEL SIG. DANIELE CHIARINI AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. DANIELE CHIARINI E LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)
Con ricorso in data 21.4.2011 il calciatore Daniele Chiarini ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione della Commissione Tesseramenti, pubblicata sul Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011, con la quale è stato respinto il reclamo promosso avverso il provvedimento in data 14.12.2010, con cui la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ritenuto di non ratificare il contratto economico datato 20.9.2010 “stante la grave situazione economico-finanziaria in cui versa la società Sangiovannese che non risulta aver rispettato gli adempimenti di natura economica prevista dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati”. Adduce il ricorrente che la decisione della Commissione Tesseramenti impugnata sarebbe erronea in punto di applicazione alla fattispecie dell’art. 95, commi 13 e 15, N.O.I.F. - non spettando alla Lega se non un potere di controllo formale sul contratto stipulato fra un calciatore professionista e una società partecipante ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2 -, nonché di omessa applicazione dell’art. 3, comma 2, dell’Accordo collettivo tra la F.I.G.C.-L.N.P.-L.P. Serie C e l’A.I.C., per essere intervenuta, a seguito del decorso del termine di trenta giorni da quello di deposito del contatto entro il quale l’Ente federale può pronunciarsi, la tacita approvazione del contratto, secondo quanto espressamente disposto dalla citata disposizione dell’Accordo collettivo. Lamenta, in particolare, il ricorrente che i “controlli sulla gestione economica-finanziaria”, ai sensi del Titolo VI° N.O.I.F., spettano non alla Lega ma alla Co.Vi.So.C. - Commissione di Vigilanza sulla società di Calcio Professionistiche, la quale non risulterebbe essere in alcun modo intervenuta nei confronti della Sangiovannese in via disciplinare. La conclamata grave situazione di dissesto economico finanziario nella quale, secondo la decisione impugnata, si sarebbe trovata la Sangiovannese all’epoca dei fatti, non risulterebbe dunque in alcun modo accertata, atteso che, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla Commissione Tesseramenti, nessuna conferma di tale situazione può in realtà trarsi dal provvedimento sanzionatorio adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale su deferimento della Procura Federale, dal momento che detto provvedimento è in realtà successivo a quello della Lega Italiana Calcio Professionistico impugnato dal calciatore. Il ricorso, a giudizio di questa Corte, è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà. In primo luogo, la Corte rileva che la pronuncia della Lega in data 14.12.2010 di diniego alla ratifica del contratto è in effetti intervenuta oltre il termine di trenta giorni da quello di deposito del contratto stesso, previsto dall’art. 3 dell’Accordo Collettivo, nel caso di specie effetuato dal calciatore, per ammissione della stessa Lega, in data 11.11.2010. Ne consegue che, ai sensi del citato art. 3 dell’Accordo Collettivo, il contratto economico datato 20.9.2010, intercorso tra il calciatore e la Sangiovannese a modifica del precedente contratto sottoscritto tra le stesse parti in data 31.7.2010, “si intende approvato” dalla Lega. Non è idonea ad interrompere il (né tanto meno a consentire un nuovo decorso del predetto termine, la nota in data 26.11.2010 della Lega, atteso che, in disparte la considerazione che con essa si chiede irritualmente alle parti di rendere osservazioni in merito al deposito del contratto ai fini della assunzione delle determinazioni di esclusiva competenza della Lega, diversamente opinando, si finirebbe con il rimettere alla stessa Lega la disponibilità di un termine alla cui scadenza, in difetto di pronunciamento, l’Accordo Collettivo è invece chiaro nel ricondurre effetti significativi di implicito assenso. Quanto al merito della questione, ritiene questa Corte di poter concludere che, dagli atti del procedimento, non è dato trarre elementi documentali a dimostrazione di quella situazione di grave dissesto economico-finanziario che la Lega, prima, e la Commissione Tesseramenti, poi, hanno invece ritenuto essere sussistente a carico della Sangiovannese al momento e quale presupposto della assunzione del provvedimento di diniego di ratifica del contratto in data 20.9.2010. Non appare sufficientemente significativa, infatti, la sola circostanza, di cui è cenno nella decisione della Commissione Tesseramenti impugnata, del mancato pagamento da parte della Sangiovannese delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati per le mensilità di luglio-agosto-settembre 2010, in quanto, per un verso, tali inadempienze rilevano per l’ordinamento federale ad altri fini e sono quindi oggetto di specifiche sanzioni ai sensi degli artt. 10 C.G.S. e 90 N.O.I.F. e, per altro verso, esse risultano comuque accertate e sanzionate successivamente all’adozione del provvedimento della Lega qui contestato. Conseguentemente, il diniego opposto dalla Lega non appare sorretto da adeguata motivazione, in assenza di elementi significativi di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti assunti a fondamento della relativa decisione. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Daniele Chiarini e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego del visto di esecutività del contratto stipulato dal ricorrente con la società A.C. Sangiovannese 1927. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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