F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2011 25) RICORSO DEL SIG. PIZZOLLA NICOLA AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. PIZZOLLA NICOLA E LA F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011) 26) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRI’ ALESSANDRO AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. ALESSANDRÌ ALESSANDRO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011) 27) RICORSO DEL SIG. BATTISTI RAFFAELE AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. BATTISTI RAFFAELE E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011) 28) RICORSO DEL SIG. TAURINO ROBERTO AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. TAURINO ROBERTO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011) 29) RICORSO DEL SIG. RADI ALESSANDRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. RADI ALESSANDRO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2011 25) RICORSO DEL SIG. PIZZOLLA NICOLA AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. PIZZOLLA NICOLA E LA F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011) 26) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRI’ ALESSANDRO AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. ALESSANDRÌ ALESSANDRO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011) 27) RICORSO DEL SIG. BATTISTI RAFFAELE AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. BATTISTI RAFFAELE E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011) 28) RICORSO DEL SIG. TAURINO ROBERTO AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. TAURINO ROBERTO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011) 29) RICORSO DEL SIG. RADI ALESSANDRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. RADI ALESSANDRO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011) Con ricorsi nn. 484 – 485 – 486 – 487 e 493, tutti in data 19.4.2011, i calciatori, rispettivamente, Nicola Pizzolla, Alessandro Alessandrì, Raffaele Battisti, Roberto Taurino e Alessandro Radi, anno impugnato dinanzi a questa Corte le decisioni della Commissione Tesseramenti, tutte pubblicate in Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011, con le quali sono stati respinti i reclami da essi promossi avverso i provvedimenti in data 21 dicembre 2010, con cui la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ritenuto di non ratificare i contratti economici da essi depositati presso la Lega in data 15.12.2010 (Alessandrì, Battisti, Taurino), 16.12.2010 (Pizzolla) e 17.12.2010 (Radi) “stante la grave situazione economico finanziaria in cui versa la società F.B. Brindisi che non risulta aver rispettato gli adempimenti di natura economica prevista dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati”. Adducono sostanzialmente i ricorrenti, i quali ripropongono altresì le stesse censure già svolte in primo grado, che le decisioni della Commissione Tesseramenti impugnate sarebbero erronee in punto di applicazione alla fattispecie dell’art. 95, commi 13 e 15, N.O.I.F., non spettando alla Lega se non un potere di controllo formale sul contratto stipulato fra un calciatore professionista e una società partecipante ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2; si dolgono infine del fatto che le decisioni impugnate avrebbero erroneamente esaminato e rigettato un’eccezione, che assumono non essere stata in realtà da essi mai proposta, di intempestività dei provvedimenti assunti dalla Lega, per essere intervenuta la tacita approvazione dei contratti, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 3, comma 2, dell’Accordo collettivo tra la F.I.G.C.-L.N.P.-L.P. Serie C e l’A.I.C., a seguito del decorso del termine, di trenta giorni da quello di deposito dei contratti, entro il quale l’Ente federale avrebbe dovuto pronunciarsi. Lamentano, più in particolare, i ricorrenti che i “controlli sulla gestione economica-finanziaria”, ai sensi del Titolo VI° N.O.I.F., spettano non alla Lega ma alla Co.Vi.So.C. - Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, la quale non risulterebbe essere in alcun modo intervenuta, attraverso l’attivazioe della Procura Federale, nei confronti della società Brindisi in via disciplinare. La conclamata grave situazione di dissesto economico-finanziario nella quale, secondo le decisioni impugnate, si sarebbe trovata la Società Brindisi all’epoca dei fatti, non risulterebbe dunque in alcun modo accertata, atteso che, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla Commissione Tesseramenti, nessuna conferma di tale situazione può in realtà trarsi dall’indicato provvedimento sanzionatorio adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale su deferimento della Procura Federale, dal momento che detto provvedimento è in realtà successivo a quelli della Lega Italiana Calcio Professionistico impugnati dai calciatori. Nei suddetti ricorsi si costituiva e controdeduceva la società Brindisi, avversandone la fondatezza e ribadendo la correttezza e legittimità delle decisioni impugnate, senza mai disconoscere la sottoscrizione dei contratti depositati dai calciatori né contestandone in alcun modo la autenticità. La Corte ritiene preliminarmente di riunire i ricorsi, stante la loro connessione. In primo luogo, rileva quindi che correttamente la Commissione Tesseramenti ha esaminato e rigettato le eccezioni relative alla tardività delle pronuncie della Lega di diniego alla ratifica dei contratti per asserita maturazione dei provvedimenti di silenzio assenso, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Collettivo, atteso che, in primo grado, dette eccezioni risultano effettivamente proposte da tutti i ricorrenti e sono tutte infondate, essendo state assunte le decisioni negative della Lega appena qualche giorno dopo quello di deposito dei contratti. Quanto al merito della questione, ritiene questa Corte di poter concludere che, dagli atti del procedimento, non è dato trarre elementi documentali a dimostrazione di quella situazione di grave dissesto economico-finanziario che la Lega, prima, e la Comissione Tesseramenti, poi, hanno invece ritenuto essere sussistente a carico della società Brindisi al momento e quale presupposto della assunzione del provvedimento di diniego di ratifica dei contratti. Non appare sufficientemente significativa, infatti, la sola circostanza, di cui è cenno nelle decisioni della Commissione Tesseramenti impugnate, del mancato pagamento da parte della Società Brindisi delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati per le mensilità di luglio-agosto-settembre 2010, in quanto, per un verso, tali inadempienze rilevano per l’ordinamento federale ad altri fini e sono quindi oggetto di specifiche sanzioni ai sensi degli artt. 10 C.G.S. e 90 N.O.I.F. e, per altro verso, esse risultano comuque accertate e sanzionate successivamente all’adozione del provvedimento della Lega qui contestato. Conseguentemente, i dinieghi opposti dalla Lega non appaiono sorretti da adeguata motivazione, in assenza di elementi significativi di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti assunti a fondamento delle relative decisioni. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn 25), 26), 27), 28) e 29) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Pizzolla Nicola, Alessandrì Alessandro, Battisti Raffaele, Taurino Roberto e Radi Alessandro, li accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego del visto di esecutività dei contratti stipulati dai ricorrenti con la società F.B. Brindisi 1912. Dispone restituirsi le rispettive tasse reclamo.
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