CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 agosto 2011 promosso da: Sig. Luca Miserino / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 29 agosto 2011 promosso da: Sig. Luca Miserino / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’A R B I T R O U N I C O Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 29 agosto 2011 ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 500 promosso con istanza prot. n. 1328 del 13 maggio 2011 da: Sig. Luca Miserino, nato il 12 gennaio 1990 a Carmagnola (TO) e ivi residente in via Torino 112, rappresentato e difeso, come da delega in calce all’istanza di arbitrato, dall’avv. Paolo Moro di Pordenone e dall’Avv. Antonino De Silvestri di Vicenza ed elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Moro in Pordenone, Piazza XX Settembre 9 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Luca Miserino (il “sig. Miserino”, il “Calciatore” o il “Ricorrente”) è un calciatore tesserato per la società Saluzzo Calcio presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. Con ricorso depositato il 24 maggio 2010 il sig. Miserino, all’epoca dei fatti tesserato per la USD Saviglianese Calcio (la “Saviglianese” e la “Società di appartenenza”) adiva l’autorità giudiziaria ordinaria con ricorso proposto in via d’urgenza per ottenere la pronuncia della risoluzione del vincolo sportivo, stabilito dalle norme regolamentari della FIGC, che lo legava alla Saviglianese, e la condanna di questa all’immediato rilascio del nulla-osta al trasferimento o al tesseramento in favore di altra società, affiliata alla FIGC, di gradimento del Ricorrente. 4. Con ordinanza del 12 giugno 2010 il Tribunale di Saluzzo, accogliendo il ricorso del sig. Miserino, ordinava alla Saviglianese il rilascio del nulla-osta al trasferimento e/o tesseramento del Calciatore presso altra società affiliata alla FIGC e di gradimento del Ricorrente. 5. Ricevuta la notifica del provvedimento, la Savignanese denunciava l’evento al Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta della FIGC (il “CR Piemonte”), che a sua volta ne dava comunicazione alla Procura Federale. 6. Con atto del 9 dicembre 2010 la Procura Federale deferiva il sig. Misurino per violazione dell’art. 1 del Codice di giustizia sportiva (il “CGS”), con riferimento all’art. 30 dello Statuto Federale della FIGC. 7. La Commissione Disciplinare Territoriale del CR Piemonte (la “CDT”), con decisione pubblicata nel C.U. n. 57 del 10 marzo 2011 (la “Decisione della CDT”), irrogava al sig. Miserino la sanzione della squalifica per sei mesi, sino al 9 settembre 2011, nonché l’ammenda di EUR 500,00. In particolare, la CDT riteneva “innegabile che il sig. Miserino, ricorrendo all’autorità giudiziaria ordinaria senza richiedere la necessaria autorizzazione agli organi federali, abbia violato l’art. 30 dello Statuto Federale e debba conseguentemente essere sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 15 del C.G.S.”. 8. La Commissione Disciplinare Nazionale (la “CDN”), con decisione del 14 aprile 2011, pubblicata C.U. n. 78/CDN (la “Decisione della CDN”), rigettando il ricorso proposto dal sig. Misurino, rendeva definitiva in ambito endofederale la sanzione inflittagli con la Decisione della CDT. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 9. Con istanza in data 13 maggio 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato impugnando la Decisione della CDN. 10. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente proponeva quale arbitro unico il prof. avv. Luigi Fumagalli. 11. Con memoria datata 18 maggio 2011 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Ricorrente, ed aderendo alla nomina del prof. avv. Luigi Fumagalli quale arbitro unico. 12. In data 31 maggio 2011 il prof. avv. Luigi Fumagalli accettava l’incarico. Fissava quindi l’udienza del 13 giugno 2011 per il tentativo di conciliazione e la discussione delle questioni di merito e istruttorie formulate dalle parti. 13. In tale data si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti illustravano le rispettive posizioni. Su istanza delle parti, l’Arbitro Unico concedeva termini per il deposito di una memoria da parte del Ricorrente e di una replica da parte del Resistente, e si riservava ogni decisione sulle domande delle parti. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del sig. Miserino 14. Il Ricorrente, nella propria istanza di arbitrato, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via pregiudiziale o incidentale: accertarsi l’invalidità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia e/o l’inopponibilità del vincolo di giustizia previsto dall’articolo 30 dello Statuto Federale, dall’art. 15 del Codice di Giustizia Sportivo nonché da ogni altra clausola regolamentare della Federazione Italiana Giuoco Calcio; - nel merito: in riforma od annullamento della Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 14 aprile 2011, prosciogliersi il Ricorrente per difetto assoluto di elementi di responsabilità anche disapplicando ogni precetto incriminatore; - in ogni caso: spese rifuse; - in via istruttoria: riservato ogni mezzo”. b. Le domande della FIGC 15. Nella propria memoria di costituzione la FIGC ha così concluso: “Le domande avversarie devono essere rigettate, con la conseguente condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite”. C.3 La posizione delle parti 16. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza. L’Arbitro Unico ha infatti attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti, anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo. a. La posizione del sig. Miserino 17. Il Ricorrente contesta in questo arbitrato la sanzione disciplinare inflittagli per avere adito il tribunale ordinario al fine di ottenere la risoluzione del vincolo sportivo che lo legava alla Saviglianese, senza chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale della FIGC, in spregio alla normativa afferente il vincolo di giustizia di cui all’art. 30 comma 4 dello Statuto della FIGC (lo “Statuto”). 18. In tale quadro, e a sostegno della propria domanda, il Ricorrente chiede l’accertamento, “in via incidentale e/o pregiudiziale”, della nullità del vincolo di giustizia previsto dall’ordinamento federale, ossia una valutazione della validità o meno della regola che si assume violata. A parere del Ricorrente, invero, “non essendo mai sorto alcun diritto di ottemperanza al precetto vincolo di giustizia”, da ritenersi invalido, “al comportamento legittimo tenuto dal Miserino, disapplicato l’art. 30 comma 4 dello Statuto, non può … conseguire alcuna sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 15 del C.G.S.-FIGC”. 19. Il c.d. “vincolo di giustizia” previsto dall’art. 30 comma 4 dello Statuto, ossia il divieto di adire il giudice ordinario senza autorizzazione della FIGC, è contestato dal Ricorrente con una serie di argomenti, ampiamente svolti, tesi a mettere in luce come siffatto istituto violi i diritti di azione e difesa, nonché i principi del giusto processo, costituzionalmente tutelati, e sia giuridicamente nullo soprattutto in quanto previsto da una norma contrattuale stipulata dai genitori del sig. Miserino con il tesseramento, quando il medesimo era minore di età. Tale conclusione dovrebbe essere affermata dall’organo arbitrale TNAS, tenuto ad applicare, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice TNAS, anche i principi e le norme dell’ordinamento generale della Repubblica. 20. Il Ricorrente, in primo luogo, sottolinea il valore negoziale o contrattuale ed associativo del vincolo di giustizia, ancorché il tesserato sia costretto, all’atto di adesione all’ente che gestisce lo sport del calcio in regime monopolistico nel sistema CONI, ad accettarlo. Come tale, esso è sottoposto al sindacato di validità dell’autorità giudiziaria e del TNAS. A parere del Ricorrente, invero, il vincolo (contrattuale) di giustizia o integra una convenzione arbitrale per arbitrato irrituale, che impone ai tesserati di adire, per le controversie connesse all’attività sportiva, gli organi della giustizia domestica, o realizza una clausola organizzativa di fedeltà al gruppo. Ma in entrambi i casi il precetto è nullo: i. “se costitutivo di arbitrato irrituale: a) perché manca l’effetto devolutivo ad un’istanza arbitrale; b) perché le commissioni federali di rinvio … difettano dell’imprescindibile requisito di terzietà; c) perché, nella specie, ha ad oggetto diritti indisponibili”; ii. “se mera clausola autodisciplinare, perché lo Stato, riservandosi sempre il controllo di validità sulla regola autonoma, impone a questa gli stessi limiti che condizionano l’autonomia privata, che mai può conculcare i diritti inviolabili dell’uomo (di lavoro, della personalità nelle formazioni sociali, di dissociazione, di azionabilità di ogni pretesa statualmente qualificata)”. 21. A parere del Ricorrente, infatti, siffatta regola contrattuale è palesemente contraria al principio del giusto processo e alla corretta tutela dei diritti fondamentali (di azione e di difesa) di rilievo costituzionale ed internazionale, che costituiscono un limite all’autonomia dell’ordinamento sportivo. È dunque illegittima ogni norma federale sul vincolo di giustizia, non solo e non tanto in quanto impone un arbitrato obbligatorio o l’istituzione di un giudice speciale, quanto soprattutto poiché lede una fondamentale ed originaria posizione soggettiva, riassunta nel diritto all’azione: “pertanto, la rinuncia al diritto al processo o l’alienazione della tutela giurisdizionale apprestata dall’ordinamento generale che il vincolo di giustizia pretende di riconnettere alla sfera di autonomia privata del tesserato o dell’affiliato ad una federazione sportiva è invalida, inefficace e non può costituirsi legittimamente”. Con la conseguenza che “è ingiusta ed illegittima una sanzione disciplinare applicata a un tesserato che esercita un proprio diritto fondamentale, certamente rilevante per l’ordinamento della Repubblica”. 22. Tale conclusione, secondo il Ricorrente, si pone comunque venga qualificato il rapporto tra il sig. Miserino e la Società di appartenenza: se lo si considera di natura dilettantistica, la nullità del “precetto-vincolo di giustizia” discende dal “valore assolutamente pregnante [che] assumono i diritti fondamentali ed inviolabili del calciatorecittadino (quali quello di agire in giudizio e di dissociarsi) che devono poter disporre di adeguati strumenti di tutela”; se, invece, gli si attribuisce natura lavoristica, il vincolo si appalesa comunque essere contra legem, poiché incide su diritti di natura e fondamento costituzionale. 23. A parere del Ricorrente, peraltro, anche se la norma sul vincolo di giustizia non fosse dichiarata nulla, la riforma della Decisione della CDN sarebbe comunque inevitabile, essendo ingiusta e illegittima l’incolpazione e il provvedimento che ha portato alla sanzione disciplinare. 24. Secondo il Ricorrente, la condotta del sig. Miserino, che ha esercitato un suo diritto fondamentale ricorrendo all’autorità giudiziaria in via cautelare ed urgente per veder riconosciuto il suo diritto fondamentale di libertà dal vincolo sportivo, sarebbe “palesemente priva di offensività sul piano disciplinare”, sia nei riguardi della Società di appartenenza, sia nei confronti della FIGC. Secondo il Ricorrente, invero, la stessa CDN avrebbe affermato che l’ordinamento sportivo non contempla affatto un divieto di ricorrere al giudice ordinario, ma subordina unicamente l’esercizio di tale diritto all’obbligo di richiedere un’autorizzazione preventiva. La CDN avrebbe infatti sanzionato il sig. Miserino non per aver adito il giudice ordinario, ma per aver omesso di attivare l’iter burocratico per l’autorizzazione in deroga. Ad avviso del Ricorrente, peraltro, tale ricostruzione è assurda, poiché altrimenti si dovrebbe concludere che nessuna sanzione possa essere inflitta al tesserato che abbia adito l’autorità giudiziaria ordinaria dopo aver chiesto l’autorizzazione, ma senza ottenerla. Ciò dimostrerebbe l’incoerenza, la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione offerta dalla CDN. 25. A parere del Ricorrente, la Decisione della CDN è ricollegabile ad una ricostruzione dei rapporti fra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statuale viziata da una serie di errori di impostazione giuridica. Una corretta lettura di questi consente, invece, di ritenere ingiustificato il provvedimento adottato nei confronti del sig. Miserino, portando alla sua riforma: i. il primo errore viene individuato dal Ricorrente nella inesistenza del principio di c.d. “doppia giuridicità”, essendo necessario considerare il diritto sportivo come partecipe dell’unico ordinamento giuridico. Tale conclusione sarebbe imposta, in particolare, dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280, recante conversione con modifiche del d.l. 19 agosto 2003 n. 220, che ha ripartito le attribuzioni di giustizia tra l’ordinamento di settore e quello generale, fissando, in caso di rilevanza statuale delle situazioni giuridiche coinvolte, il principio della pregiudizialità sportiva, “indice evidente di coordinamento e non certo di contrapposizione” tra sistemi. Non essendo, pertanto, più invocabile il dogma della “doppia giuridicità”, non sarebbe nemmeno più sostenibile la logica giuridica sottesa all’atto di deferimento, secondo il quale il comportamento del sig. Miserino potrebbe essere considerato lecito nell’ordinamento statuale e illegittimo, invece, in quello sportivo; ii. in secondo luogo, secondo il Ricorrente, la decisione censurata si fonderebbe su un principio (il vincolo di giustizia) palesemente contrario a superiori principi dell’ordinamento statuale, ed in particolare con gli art. 2, 24 e 113 della Costituzione, di cui si deve necessariamente tenere conto secondo il normale principio della gerarchia delle fonti, non potendosi più ritenere il sistema sportivo sottratto alle valutazioni dell’ordinamento generale, nel quale invece esso si integra. E a tal riguardo il sig. Miserino sottolinea che “non è in discussione la funzione del vincolo di giustizia quale strumento di riconoscimento dell’autodichia delle FSN quanto la sua inidoneità a prevaricare diritti fondamentali costituzionalmente garantiti deprivandoli del loro giudice naturale in caso di violazione”; iii. non sarebbe possibile, poi, a parere del Ricorrente, sostenere che il sig. Miserino, prima di adire la giustizia ordinaria per far valere la violazione di un suo diritto fondamentale (ossia il diritto di esercitare liberamente la pratica sportiva e di trasferirsi presso altra società disposta a tesserarlo), avrebbe dovuto esperire i mezzi di ricorso interni al sistema federale, poiché il Calciatore non aveva a disposizione strumenti di giustizia endoassociativa per far valere le proprie ragioni. Infatti, un ulteriore motivo per ritenere l’infondatezza del provvedimento impugnato viene individuato dal Ricorrente nel difetto di tutela specifica apprestata dall’ordinamento federale in forma cautelare ed urgente in materia di libertà dal vincolo sportivo. Nel caso in esame, invero, l’ordinamento della FIGC non avrebbe offerto al sig. Miserino alcun concreto strumento per far valere in modo rapido ed efficiente le proprie pretese. In particolare, il sig. Miserino non avrebbe potuto adire la Commissione Tesseramenti della FIGC, in carenza di una reale controversia in materia di tesseramento e posto che le ipotesi che suddetta Commissione può valutare sono assolutamente tassative. In ogni caso, “l’esercizio del diritto di agire con urgenza in giudizio, omettendo l’avvio del procedimento autorizzativo …, costituisce causa di giustificazione dell’illecito disciplinare trattandosi di attuazione di una libertà fondamentale costituzionalmente presidiata”. b. La posizione della FIGC 26. La Resistente si oppone alle domande spiegate in arbitrato dal sig. Miserino, svolgendo una serie di osservazioni tese a “rendere manifesta l’infondatezza delle tesi avversarie e la correttezza e la legittimità delle decisioni assunte dagli organi della giustizia sportiva”. 27. A parere della Resistente, ciascun tesserato, con l’adesione a una federazione, si impegna ad osservarne le norme. Fra queste vi è, nel caso della FIGC, l’art. 30 dello Statuto, che impone ai tesserati di non adire l’autorità giudiziaria ordinaria per tutelare i diritti che si assumono violati da altri soggetti dell’ordinamento sportivo senza aver ottenuto un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio Federale. Corollario di tale prescrizione primaria è la previsione dell’art. 15 del CGS, che prevede la sanzione minima della squalifica non inferiore a sei mesi per i soggetti che ad essa abbiano contravvenuto. 28. Secondo la Resistente, il sistema adottato dal legislatore federale, nel senso di comporre all’interno dell’ordinamento stesso le controversie che vedano contrapposti i soggetti che ad esso appartengono, è del tutto ragionevole, giacché l’intento del legislatore federale è giustificato da esigenze organizzative e di buon andamento del sistema federale. Esso, inoltre, è coerente con le previsioni di legge in materia di autonomia dell’ordinamento sportivo e di riparto della giurisdizione in materia di sport, che hanno subordinato la possibilità di ricorrere al giudice dello Stato al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva e che hanno, inoltre, espressamente riconosciuto la piena efficacia degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dai vari ordinamenti federali; prescrizioni confermate, sul piano della legittimità costituzionale, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 dell’11 febbraio 2011. 29. Ciò premesso, per la Resistente è evidente che il sig. Miserino, avendo adito il giudice ordinario senza aver richiesto alcuna autorizzazione al Consiglio Federale, ha violato l’art. 30 comma 4 dello Statuto. Secondo la Resistente, infatti, l’oggetto dell’azione del sig. Miserino proposta davanti al tribunale ordinario involgeva una questione meramente interna all’ordinamento federale, e cioè la possibilità per un tesserato di sciogliersi dal vincolo della Società di appartenenza, per poter giocare con diversa società dilettantistica di suo maggior gradimento, e, pertanto, avrebbe dovuto necessariamente essere risolta in via definitiva nell’ambito dell’ordinamento sportivo. 30. La Resistente precisa, poi, a tal riguardo, che la disposizione violata dal Ricorrente non implicava il divieto assoluto di ricorrere al giudice ordinario, bensì poneva solo l’onere della preventiva richiesta di autorizzazione al Consiglio Federale, disposizione questa che certamente non si pone in alcun modo in contrasto con la Costituzione o altre fonti sovraordinate. D’altronde, sottolinea la Resistente, la Corte Costituzionale (nella sentenza n. 49/2011) ha ritenuto congrua e coerente con la Costituzione la scelta del legislatore di privilegiare, con il d.l. n. 220 del 2003, l’autodichia delle federazioni sportive nazionali rispetto alla piena tutela in sede giurisdizionale dei propri associati. 31. Inoltre, a parere della Resistente, non può farsi discendere la nullità del vincolo di giustizia da una pretesa posizione di monopolio goduta dalla FIGC per l’organizzazione del gioco del calcio in Italia, di talché l’accettazione del vincolo non sarebbe libero. A tal riguardo, la Resistente sottolinea come siano presenti sul territorio italiano altre associazioni che promuovono il calcio a livello dilettantistico: pertanto, laddove il sig. Miserino non avesse voluto sottostare a tale vincolo, avrebbe potuto tranquillamente praticare il gioco del calcio (soddisfacendo così le sue aspettative in termini di estrinsecazione della personalità) all’interno di altre organizzazioni, diverse dalla FIGC. È dunque inaccettabile la pretesa del Ricorrente che ha liberamente aderito ad una organizzazione e ha poi scelto di porsi in contrasto con le norme di essa, che si era impegnato a rispettare. 32. In merito alle allegazioni del Ricorrente, secondo cui la scelta di adire il giudice ordinario sarebbe stata imposta dall’assenza di rimedio interno nell’ambito dell’ordinamento sportivo, la Resistente le ritiene palesemente infondate in quanto il sistema, al contrario, prevede espressamente (art. 107 comma 5 NOIF) la possibilità per i tesserati che non abbiano ottenuto lo svincolo dalla società di appartenenza di adire la Commissione Tesseramenti della FIGC. Inoltre, era sempre data al sig. Miserino la possibilità di rivolgersi, in sede di impugnazione, al TNAS. 33. Allo stesso TNAS, inoltre, il sig. Miserino avrebbe potuto rivolgersi, chiedendo l’adozione di misure cautelari, per soddisfare la pretesa esigenza di ottenere una pronuncia in via d’urgenza. 34. Né, a parere della Resistente, può ritenersi sussistere un rapporto di lavoro tra la Società di appartenenza e il Calciatore, posto che il sig. Miserino è un dilettante, tesserato per una società militante nel Campionato Promozione, partecipando all’attività di questa in modo saltuario e discontinuo e a titolo pressoché gratuito (percependo unicamente un rimborso spese forfettario annuo di modesta entità). 35. In conclusione, secondo la Resistente, appare evidente che il sig. Misurino si è volontariamente sottratto alle obbligazioni assunte al momento del tesseramento con la FIGC ed è stato, pertanto, correttamente sanzionato in relazione alla propria violazione disciplinare. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la propria domanda di arbitrato il Ricorrente contesta, in via immediata, i provvedimenti, adottati dagli organi disciplinari della Resistente, che gli hanno inflitto una sanzione. In particolare, il Ricorrente contesta la Decisione della CDN, che ha reso definitiva, in ambito endofederale, la squalifica di sei mesi (oltre ad un’ammenda) irrogatagli dalla CDT. Allo stesso tempo, in via incidentale (e pregiudiziale), il Ricorrente contesta la norma che gli organi disciplinari hanno ritenuto violata, e dalla cui violazione hanno tratto le menzionate conseguenze disciplinari a carico del sig. Miserino. Il Ricorrente, infatti, censura anche, sotto più profili, la legittimità dell’art. 30 comma 4 dello Statuto, per la cui inosservanza egli è stato sanzionato ai sensi dell’art. 15 CGS. 2. Dunque, le contestazioni del sig. Miserino si sviluppano su due livelli: un primo livello si svolge nella contestazione della norma violata; il secondo livello si risolve nella contestazione della decisione impugnata. Gli elementi che fondano siffatte contestazioni sono peraltro in gran parte comuni. A riguardo del secondo menzionato aspetto, infatti, le contestazioni sono limitate al profilo della sussistenza della violazione, negata dal Ricorrente essenzialmente sulla base della pretesa illegittimità della norma violata: nessuna contestazione è invece svolta sul punto della misura della sanzione inflitta. 3. La Resistente, dal canto proprio, difende sia la legittimità delle norme contestate dal sig. Miserino, sia la correttezza della Decisione della CDN. 4. Per effetto, dunque, delle prospettazioni delle parti, assai pregevolmente svolte di fronte a questo Arbitro Unico, il principale oggetto controverso del giudizio arbitrale riguarda la legittimità della previsione recata dall’art. 30 dello Statuto – ossia della legittimità, secondo paramenti costituzionali (o comunque deducibili dall’ordinamento dello Stato), del c.d. “vincolo di giustizia” da essa previsto. La caducazione della Decisione della CDN, infatti, dovrebbe essere pronunciata o negata, in buona sostanza, a seconda delle valutazioni che l’Arbitro Unico possa fare della norma che in essa si è ritenuta violata. 5. La odierna controversia è infatti collegata alla particolare vicenda che ha interessato il Giocatore: legato da un “vincolo di tesseramento” (il c.d. “vincolo sportivo”) con la Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 32 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (le “NOIF”), assunto per lui dai suoi genitori, quali esercenti la potestà sul minore, il sig. Miserino ha inteso liberarsene. Per questo motivo, il Ricorrente ha agito di fronte al tribunale ordinario, per ottenere un provvedimento che lo autorizzasse a tesserarsi presso altra società. Il procedimento giudiziale, peraltro, è stato avviato senza chiedere l’autorizzazione al Consiglio Federale prevista dall’art. 30 comma 4 dello Statuto: di qui il procedimento disciplinare e la sanzione adottata in base all’art. 15 CGS. 6. L’art. 30 dello Statuto (recante disposizioni in tema di “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”) così prevede (1): “1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale. 2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. 3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall’art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell’ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell’organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le 1 Nel testo vigente all’epoca dei fatti e delle contestazioni mosse al sig. Miserino. La Assemblea Straordinaria della FIGC del 20 giugno 2011 ha infatti approvato un nuovo testo dell’art. 30 dello Statuto, che però sul punto in discussione in questo arbitrato (ossia a proposito del “vincolo di giustizia”) riproduce le norme previdenti. controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo. 4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. 5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell’affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento”. 7. Con siffatta disposizione, dunque, i soggetti dell’ordinamento sportivo facente capo alla FIGC (2), per effetto della “costituzione del rapporto associativo”, sono tenuti a rimettere agli organi federali ogni decisione sulle “materie … riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” (art. 30 comma 2). Il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria costituisce illecito disciplinare a meno che esso (i) abbia per oggetto la contestazione di un lodo reso nel sistema arbitrale CONI, oppure (ii) sia stato autorizzato dal Consiglio Federale (art. 30 comma 4). Siffatto illecito disciplinare è poi punito in base all’art. 15 CGS. 8. L’art. 15 CGS (in tema di “Violazione della clausola compromissoria”) infatti prevede che: “1. I soggetti tenuti all’osservanza del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell’applicazione di sanzioni non inferiori a: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. 2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda: - per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00; - per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00; - per le società di serie C da € 10.000,00 ad € 50.000,00; - per le altre società da € 500,00 ad € 20.000,00; 2 Siffatta disposizione è peraltro prevista in altri ordinamenti federali: cfr. l’art. 43 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro; l’art. 51 dello Statuto della Federazione Italiana Rugby; l’art. 44 dello Statuto della Federazione Ciclistica Italiana; l’art. 29 dello Statuto della Federazione Italiana Nuoto; etc. - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da € 10.000,00 ad € 50.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da € 5.000,00 ad € 50.000,00 - per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 ad € 20.000,00. 3. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all’arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio”. 9. Allo stesso tempo, l’Arbitro Unico rileva che la controversia dedotta in questo arbitrato, il cui oggetto principale (come detto: supra § 4 di questa motivazione) attiene al “vincolo di giustizia”, non riguarda il “vincolo di tesseramento” (o “vincolo sportivo”): sulla legittimità di esso, nei rapporti tra il Calciatore, la Società di appartenenza e la FIGC, è già intervenuta pronuncia dell’autorità giudiziaria ordinaria, alle cui valutazioni questo Arbitro Unico non può sovrapporre le proprie. Dunque, estranea al presente arbitrato rimane ogni questione che attiene alla legittimità, secondo l’ordinamento dello Stato (o finanche il diritto dell’Unione europea), delle regole che consentono ad un “giovane dilettante” (o ai genitori per lui) di assumere un vincolo di tesseramento fino al venticinquesimo anno di età. 10. Il “vincolo di giustizia” è censurato per contrasto con principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e quindi, “a cascata”, con una serie di regole, di hard come di soft law, ad essi materialmente ricollegabili. Sarebbe, in particolare, contraria ai principi di azione e di difesa e del giusto processo la rinuncia, in qualche modo imposta al Calciatore, a tutelare i suoi diritti di fronte al giudice dello Stato: ossia di fronte al giudice cui “naturalmente” spetta siffatta tutela. 11. L’Arbitro Unico concorda con il Ricorrente su di alcuni punti, preliminari ad ogni valutazione circa la “legittimità” del vincolo di giustizia. In particolare appaiono all’Arbitro Unico corretti gli assunti secondo i quali: i. il rapporto tra il tesserato e la FIGC (o altra federazione sportiva) ha natura e valore contrattuale; e ii. la validità del contenuto di esso (pure nel punto in cui il tesserato si è – contrattualmente – impegnato a non adire l’autorità giudiziaria) deve essere valutata anche tenendo conto delle norme inderogabili dell’ordinamento generale che ad esso vogliano applicarsi. A prescindere da una descrizione complessiva dei rapporti tra il c.d. “ordinamento sportivo” e l’ordinamento dello Stato, è innegabile che posizioni soggettive originariamente costituite secondo regole sportive assumano rilevanza anche per l’ordinamento generale e possano essere valutate anche in base alle norme di questo, con prescrizioni che rifluiscono sullo stesso assetto dei rapporti endofederali: come indicato dall’art. 1 comma 2 del d.l. n. 220/2003 (così come modificato in sede di conversione: il “d.l. n. 220”), i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia (il che implica il potere delle federazioni di darsi proprie norme), ma sono fatti salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. 12. Da tali assunti non discendono però le conseguenze tratte, pur con tesi acutamente svolte, dal Ricorrente. 13. L’Arbitro Unico nota infatti che la soggezione del sistema sportivo alle regole inderogabili del diritto dello Stato non comporta di per sé che i rapporti in cui sono in gioco assetti definiti primariamente dalle regole sportive debbano essere necessariamente portati di fronte al giudice dello Stato: e dunque che le regole che “chiudono” il sistema sportivo debbano essere ineluttabilmente in contrasto con il diritto (costituzionale) alla tutela giurisdizionale. 14. L’Arbitro Unico infatti nota come il d.l. n. 220 ponga norme che legittimano la riserva a favore degli organi degli enti sportivi della competenza a risolvere in via definitiva le questioni “interne” al sistema sportivo, sottraendole al giudice dello Stato, e ciò anche quando i loro effetti superano l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su diritti ed interessi. Ai sensi dell’art. 2 di esso, invero, per le controversie aventi ad oggetto comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive, i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle federazioni sportive, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo. 15. La conformità ai precetti costituzionali di siffatto assetto è stata confermata poi dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 49 dell’11 febbraio 2011, che ha confermato il fondamento negli art. 2 e 18 Cost. dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. Dunque, fatta salva la possibilità di una “tutela per equivalente” per chi lamenti la violazione di una situazione rilevante per l’ordinamento dello Stato, è legittima la riserva agli organi endofederali delle questioni connesse all’ordinamento sportivo, anche se rilevanti per l’ordinamento della Repubblica con la corrispondente esclusione della giurisdizione statale diretta sui provvedimenti delle autorità sportive. 16. Sul piano più generale, peraltro, deve essere sottolineato come il diritto alla tutela giurisdizionale di fronte ai giudici dello Stato non sia affatto irrinunciabile, come confermato dalla giurisprudenza in materia di arbitrato (soprattutto “irrituale”: Cass s.u., 27 ottobre 2008 n. 25770; Cass., 27 marzo 2007 n. 7525), a fronte di precetti costituzionali che concorrono sistematicamente all’interpretazione delle norme che lo affermano (cfr. C. Cost., 14 luglio 1977 n. 127) e dell’esistenza di diverso “foro” in cui far altrimenti valere le pretese. Ed in effetti (proprio in relazione a tale aspetto) la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ha caratterizzato il vincolo di giustizia come rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale (cfr. Cass, 28 settembre 2005 n. 18919; e Cass., 27 settembre 2006 n. 21005, in cui si è rigettata in quanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 2 e 102 Cost., delle disposizioni, tra cui quelle dello Statuto della FIGC, che prevedono o rendono possibile il vincolo di giustizia). 17. In tale quadro, peraltro, appare all’Arbitro Unico opportuno sottolineare come la rinuncia alla tutela di fronte al giudice dello Stato di diritti connessi all’ordinamento sportivo, prevista dall’art. 30 dello Statuto, trovi giustificazione negli art. 2 e 18 della Costituzione (cfr. supra, al § 15 di questa motivazione) e non abbia i caratteri dell’assolutezza, poiché lascia aperta la possibilità di ottenere una tutela di diritti e interessi. Ciò non tanto, dunque, perché l’art. 30 comma 4 prevede un’autorizzazione in deroga al “vincolo sportivo” (che dovrebbe essere chiesta ad un organo della FIGC anche nei casi di controversia con questa …) (3), ma perché nel sistema sportivo è data comunque la possibilità di ottenere una tutela di diritti e interessi, anche “equivalente” a quello dello Stato. In particolare, siffatta tutela (esterna al sistema federale, ma da questo riconosciuta) è offerta dai meccanismi arbitrali o di giustizia istituiti presso il CONI, ossia dai procedimenti di fronte al TNAS, ovvero, laddove la controversia sia ritenuta non arbitrabile, di fronte all’Alta Corte. L’esperimento, in particolare, di una procedura di fronte al TNAS consente al tesserato di ottenere una tutela, di forma e sostanza arbitrale, riconosciuta anche dall’ordinamento dello Stato, aprendo altresì la via a mezzi di impugnazione, proponibili di fronte a giudici della giurisdizione statale senza necessità di autorizzazione in deroga al vincolo di giustizia (cfr. supra, § 7 di questa motivazione); allo stesso modo, il sistema TNAS consente al tesserato anche di ottenere tutela urgente (art. 3 E comunque – a ben vedere – il vincolo di giustizia non preclude di per sé il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria: esso sancisce solo la incompatibilità tra status di associato al sistema federale e messa in opera non autorizzata dei mezzi di tutela giurisdizionale statale. In altre parole, il tesserato ben può ricorrere ai giudici dello Stato, abdicando alla propria posizione endofederale o accettando le conseguenze sanzionatorie che derivano dal proprio illecito. 23 del Codice TNAS) “quando sussista pericolo grave e irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell’esito favorevole della lite”, e ciò persino prima della costituzione dell’organo arbitrale ed inaudita altera parte. 18. A ciò si aggiunge la forma di tutela, interna al sistema della FIGC, ipotizzata dalla Resistente, consistente nel ricorso alla Commissione Tesseramenti ai sensi dell’art. 107 comma 5 NOIF, avverso la mancata inclusione del calciatore nella c.d. “lista di svincolo”. 19. Le regole che fondano il vincolo di giustizia, e introducono limiti alla invocabilità immediata della tutela giurisdizionale statale, appaiono peraltro a questo Arbitro Unico essere giustificate e ragionevoli. Come correttamente sottolineato dalla Resistente, esse, privilegiando la composizione all’interno del sistema delle controversie che vedono contrapposti i soggetti appartenenti all’ordinamento di settore, sono intese a garantire il regolare svolgimento dell’attività federale e l’uniforme interpretazione delle regole che ne governano l’organizzazione e il funzionamento, nonché i rapporti tra gli associati. 20. Siffatte conclusioni prescindono, si noti, dalla qualificazione della natura del rapporto, di lavoro o meno, tra il Calciatore e la Società di appartenenza, oppure dal rilievo, o meno, della circostanza che l’adesione al sistema sportivo, e l’accettazione contrattuale delle sue regole, sia riconducibile ad una manifestazione di volontà dei genitori del Calciatore, quando questi era minorenne. Il vincolo di giustizia, infatti, reagisce allo stesso modo e pone problemi del tutto uguali in ciascuna di quelle situazioni, prescindendo dal contenuto della posizione soggettiva che l’associato intende far valere o dal rimedio che persegue: in altre parole, il diritto ad agire in giudizio o ad un giusto processo si pone in termini identici sia per il dilettante che per il professionista, per il minorenne come per il maggiorenne. 21. Le argomentazioni svolte e la conclusione raggiunta consentono di ritenere assorbite le ulteriori considerazioni svolte dal Ricorrente: i. quanto alla caratterizzazione in senso arbitrale o meno del vincolo di giustizia, e dei procedimenti interni alla FIGC, poiché comunque una tutela di diritti ed interessi nel sistema sportivo (comprensivo dei meccanismi TNAS) è comunque prevista, combinando funzioni di giustizia endoassociativa a procedimenti di sostanza arbitrale; ii. quanto alla pretesa assenza di offensività sul piano disciplinare, poiché, assunta la legittimità del vincolo di giustizia, il comportamento del tesserato che si ponga in contrasto con esso lede la “chiusura” del sistema che siffatto vincolo impone, a vantaggio della sua coerenza; iii. quanto alla pretesa assenza di rimedi, anche per tutela urgente, nel sistema sportivo, poiché questi rimedi sono dati (cfr. § 17 di questa motivazione); iv. quanto alla circostanza che il Calciatore abbia inteso far valere un proprio diritto fondamentale, ossia di trasferire il tesseramento, e dunque di rendere la propria prestazione sportiva, verso altra società, poiché anche per tale pretesa il sistema sportivo, con i menzionati rimedi (svolti anche attraverso i meccanismi arbitrali TNAS), consente una tutela. 22. Ne consegue, pertanto, la correttezza delle decisioni impugnate: confermata la validità della norma violata, il comportamento del sig. Miserino non può ritenersi lecito. La sanzione inflittagli, mantenuta nei limiti fissati dall’art. 15 CGS, è corretta. 23. In conclusione, dunque, le domande proposte dal Ricorrente vanno respinte. La Decisione della CDN, impugnata in questo arbitrato, va confermata. D. Sulle spese 24. Le spese arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi, attesa la complessità della questione, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge l’istanza di arbitrato del sig. Luca Miserino e conferma l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, meglio indicata in motivazione; 2. compensa le spese di lite fra le parti; 3. condanna il sig. Luca Miserino, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 2.000 (duemila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, oltre IVA e CPA come per legge; 4. condanna, altresì, il sig. Luca Miserino al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Milano, in data 29 agosto 2011, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli
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