COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 07 del 31/08/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 DEFERIMENTO SIGNOR CIOCIA FRANCESCO e SOCIETA’ SALANDRA

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 07 del 31/08/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 DEFERIMENTO SIGNOR CIOCIA FRANCESCO e SOCIETA’ SALANDRA La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Messina Michele – Presidente – Bellettieri Gerardo e Sarli Enzo, componenti, Visto l’atto di deferimento del Procuratore Generale Vicario Alfredo Mensitieri del 27.04.2011 a carico del signor Ciocia Francesco, vice Presidente della società Polisportiva Salandra, nonche a carico di quest’ultima, per rispondere: • il primo delle violazioni di cui all’art.1, comma 1, in relazione all’art.5, comma 1, del C.G.S., per aver leso, mediante dichiarazioni pubblicate su “Il Quotidiano della Basilicata”, la reputazione, il prestigio e la credibilità dell’arbitro della gara Sporting Francavilla 2008-Pol. Salandra del 9 giugno 2011 e denunciato circostanze non veritiere in ordine alla compilazione del referto arbitrale; • la società Salandra, della violazione di cui all’art.4, comma 2, in relazione all’art.5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per le dichiarazioni lesive rilasciate dal signor Ciocia Francesco, vice presidente della suindicata società; Letto quanto allegato al fascicolo relativo al procedimento ed, in particolare, il referto arbitrale e gli atti istruttori della Procura Federale; Sentito il Presidente della società Salandra, signor Tubito Gianfranco; Ascoltati il parere e le richiesta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Monaco; Ritenuto che sia fuor di dubbio, anche per espressa ammissione del signor Francesco Ciocia, come quast’ultimo abbia leso, con la dichiarazione resa alla stampa, la reputazione del Giudice di gara; che, nondimeno, la società non si sia dissociata, anzi, nella persona del Presidente, abbia confermato il contenuto delle dichiarazioni lesive; Valutato, infine, come non sia stata resa alcuna prova, da formarsi nelle sedi opportune, di una diversa verità dei fatti; Considerato, tuttavia, che la violazione debba essere valutata in un contesto di episodi accaduti durante la gara di gravità tali da comportare il ricovero in ospedale di un giocatore; che tale circostanza attenua, sebbene solo in parte, la rilevanza di una dichiarazione pur lesiva, ma resa in conseguenza di fatti emotivamente rilevanti; che risulta come la società e i suoi dirigenti non siano incorsi nel passato in comportamenti diretti a violare in modo grave il C.G.S: COMMINA • al signor FRANCESCO CIOCIA la sanzione prevista dall’art.19, lettera h, del C.G.S. di mesi 1(uno) di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC; • alla società Polisportiva SALANDRA, ex art.18, lettera b, del C.G.S., la sanzione dell’ammenda di €300.00(trecento).
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