COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 07 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 64. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 200912010, OBBLIGATORIA PER LE SOClETÀ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1), A CARICO DEL SIG. ROBERTO LONGOBARDO (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. PEGASO CAPO MISENO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PEGASO CAPO MISENO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI GENNARELLI (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. FUTSAL AFRAGOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL AFRAGOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO CANTONE (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. MARIO SIMALDONE C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIO SIMALDONE C5: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DIEGO MIRANDA (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. GIUGLIANO-LICOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIUGLIANO-LICOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 04 del 07 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 64. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 200912010, OBBLIGATORIA PER LE SOClETÀ DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1), A CARICO DEL SIG. ROBERTO LONGOBARDO (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. PEGASO CAPO MISENO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PEGASO CAPO MISENO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI GENNARELLI (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. FUTSAL AFRAGOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL AFRAGOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. VINCENZO CANTONE (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. MARIO SIMALDONE C5): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARIO SIMALDONE C5: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DIEGO MIRANDA (PRESlDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. GIUGLIANO-LICOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIUGLIANO-LICOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 8 aprile 2011, protocollo 1726/AS, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 27 giugno 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Giovanni Gennarelli, in proprio ed anche in nome e per conto della società A.S.D. Futsal Afragola. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, il sig. Giovanni Gennarelli eccepisce: per l’anno in contestazione, effettivamente la società da lui rappresentata non si era iscritta al Campionato Regionale Juniores, per problemi organizzativi ed in ragione di aspettative di partecipazione ad un Campionato di categoria superiore. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto, altresì, dell'assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (mediante le relative raccomandate postali notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Roberto Longobardo, Giovanni Gennarelli, Vincenzo Cantone e Diego Miranda, rispettivamente, presidente della società Pegaso Capo Miseno, Futsal Afragola, Mario Simaldone C5 e Giugliano-Licola, l'inibizione per giorni 15; b) per le società Pegaso Capo Miseno, Futsal Afragola, Mario Simaldone C5 e Giugliano-Licola, l'ammenda di euro 1.500,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società summenzionate, per la stagione sportiva 2009/2010, non avevano preso parte al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 3 del 3 luglio 2009, alla pag. 75 (per il Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1, al quale partecipavano, nel relativo anno sportivo, le società deferite), la normativa di riferimento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 3 del 3 luglio 2009, sono determinate “fino ad euro 2.500,00” (importo massimo), per le società di Calcio a Cinque – Serie C1; tenuto conto che questa stessa C.D.T., in relazione a situazioni analoghe, se non addirittura identiche (deferimento, per le stesse motivazioni, a carico delle società, anch'esse del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie CI), ha determinato le sanzioni come segue: euro 1.000,00, per quel che concerne l'ammenda a carico delle singole società, anche in considerazione dell'obiettiva penuria impiantistica regionale; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene conforme ad equità e coerenza contenere nel limite di euro 1.000,00 le medesime sanzioni, a carico delle società deferite; quanto ai rispettivi Presidenti, questa C.D.T., determina, in analogia a quanto sancito in ordine alle società di Promozione, la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Roberto Longobardo, Giovanni Gennarelli, Vincenzo Cantone e Diego Miranda, rispettivamente presidenti della società Pegaso Capo Miseno, Futsal Afragola, Mario Simaldone C5 e Giugliano-Licola, la sanzione dell'ammonizione con diffida; a carico di ognuna delle medesime società, l'ammenda di euro 1.000,00.
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