COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 67. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. STEFANO VOLPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETà U.S. MONTELEONE): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 8, OMMA 9, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 94 TER, COMMA 13, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETà U.S. MONTELEONE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 67. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. STEFANO VOLPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETà U.S. MONTELEONE): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 8, OMMA 9, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 94 TER, COMMA 13, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETà U.S. MONTELEONE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 28 gennaio 2011, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 30 giugno 2010, protocollo 9366/1215, su denuncia del Comitato Regionale Puglia – L.N.D. – F.I.G.C. (nell’ambito del quale, all’epoca dei fatti, era affiliata alla F.I.G.C. la società in epigrafe), a carico del tesserato e della società indicati in epigrafe e per le violazioni in essa specificate; tanto premesso OSSERVA: con delibera n. 44 DEF.TO P.F., relativa alla riunione del 14 febbraio 2011, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17.02.2011, pag. 1868, questa Commissione Disciplinare Territoriale, in ordine al deferimento in esame, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti. Tanto premesso, alla riunione del 27 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per il sig. Stefano Volpe, presidente della società U.S. Monteleone, l’inibizione per mesi sei; b) per la società U.S. Monteleone, l’ammenda di euro 1.500,00, nonché due punti di penalizzazione, da scontarsi nell’ambito del Campionato della Categoria di riferimento. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Stefano Volpe, all'epoca della stagione sportiva 2009/2010, presidente della società medesima, non ha ottemperato, rifiutando altresì la raccomandata con la quale gli veniva comunicato la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, al pagamento della somma di euro 2.000,00, disposta dal cennato Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 19.12.2009, dovuta all’allenatore della medesima società, sig. Ciotta Salvatore; rilevato che il Sig. Stefano Volpe, all’atto presidente della società U.S. Monteleone, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinate dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debba essere considerato il deferito, sig. Volpe Stefano, in una con la società U.S. Monteleone, per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione per mesi due, a carico del sig. Volpe Stefano, presidente della società U.S. Monteleone; l'ammenda di euro 300,00; un punto di penalizzazione, da scontare sulla classifica 2010/2011, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, a carico della società U.S. Monteleone. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Volpe Stefano, presidente della società U.S. Monteleone, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società U.S. Monteleone, l'ammenda di euro 300,00, nonché un punto di penalizzazione, da scontare sulla classifica 2010/2011, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria.
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