COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 159. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL MONDRAGONE – GARA REAL VAIRANO SCALO /FUTSAL MONDRAGONE DEL 14.11.2010 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 05 del 14 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 159. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL MONDRAGONE – GARA REAL VAIRANO SCALO /FUTSAL MONDRAGONE DEL 14.11.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 96 del 10.03.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2059), con la quale é stato accolto il reclamo della società Real Vairano Scalo, con la consequenziale sanzione, a carico della società Futsal Mondragone, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, di alcuni calciatori della medesima società Futsal Mondragone. Al riguardo, tuttavia, questa C.D.T. rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. La società reclamante asserisce di non aver ricevuto alcuna copia del reclamo presentato dalla società Real Vairano Scalo. Orbene, la società Real Vairano Scalo, invitata da questa Commissione ad esibire l’avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione della copia del reclamo alla società Futsal Mondragone, ha depositato, in sede di audizione presso questa C.D.T., il plico raccomandato indirizzato alla società Futsal Mondragone, all’indirizzo depositato all’atto del censimento presso il C.R. Campania, in data 5.11.2010: per l’esattezza, via Corso – San Castrese s.n.c. – 81030 Sessa Aurunca, documentando che esso era stato restituito al mittente (Real Vairano Scalo) – in data 23.11.2010 – con l’annotazione “destinatario sconosciuto”. Per quanto sopra, il reclamo presentato dalla società Futsal Mondragone va rigettato e la decisione del G.S.T. va integralmente confermata. P.Q.M. DELl BERA di rigettare il reclamo proposto, dalla società Futsal Mondragone; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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