COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA MADONNA DELL’ARCO / SANGENNARESE DEL 10.10.2010 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA MADONNA DELL’ARCO / SANGENNARESE DEL 10.10.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 60 del 25.11.2010 del C.R. Campania, alla pag. 978), con la quale é stato accolto il reclamo della società Madonna dell’Arco, con la consequenziale sanzione, a carico della società Sangennarese, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Giunta Cesare, della medesima società Sangennarese. Al riguardo, questa C.D.T. osserva: sul primo motivo di doglianza, va rilevato che l’errore di intestazione del reclamo, per costante giurisprudenza, può essere sanato, sulla base del principio sostanziale della salvezza dell’atto, a condizione che non sussista alcun motivo di inammissibilità o preclusione. Sul secondo punto di doglianza, tuttavia, sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, deve rilevarsi l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. La società reclamante si duole di quanto deciso su reclamo proposto davanti al Giudice di prime cure, sulla base dell’assunto che la società Madonna dell’Arco abbia spedito la copia del reclamo all’indirizzo per corrispondenza e non all’indirizzo della sede sociale. Invero, nel caso di specie, si rileva che la società Madonna dell’Arco ha giustamente inviato la comunicazione del reclamo alla società reclamante all’indirizzo per corrispondenza indicato dalla società Sangennarese sul modello di censimento, depositato in data 16.09.2010, all’atto della formalizzazione dell’iscrizione al Campionato di Prima Categoria ed Attività Mista. Pertanto, la comunicazione del reclamo è da considerarsi regolare ai fini della sua conoscenza. Per quanto sopra, il reclamo presentato dalla società Sangennarese va rigettato e la decisione del G.S.T. va integralmente confermata. P.Q.M. DELlBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sangennarese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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