COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CILENTO – GARA SPORTING CILENTO I SASSANO DEL 23.01.2011 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CILENTO – GARA SPORTING CILENTO I SASSANO
DEL 23.01.2011 – 1^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sporting Cilento, ne rileva
l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 8.03.2011, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, successivi dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale é stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante intenda impugnare). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato Ufficiale é stata formalizzata in data 27.01.2011, per cui il termine ultimo per la spedizione del reclamo era fissato al 3.02.2011. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sporting Cilento.
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