COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 166. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NICOLA CALCIO 2009 – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 ILIBERTAS CAMIGLIANO DEL 26.03.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 166. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN NICOLA CALCIO 2009 – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 ILIBERTAS CAMIGLIANO DEL 26.03.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l'inammissibilità. Invero, il reclamo è stato trasmesso (in data 28.11.2010, a mezzo plico raccomandata postale: ovvero, nei termini temporali prescritti), dalla società reclamante, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale era stata inflitta, alla società medesima, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Deve, tuttavia, osservarsi che al ricorso presentato dalla società San Nicola Calcio 2009 non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte. Di conseguenza, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (sulla base dell’art. 46, commi 3 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto, dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 33, comma 5. P.Q.M. DELl BERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società San Nicola Calcio 2009.
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