COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 167. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PONTECAGNANO – GARA PONTECAGNANO / NUOVA SALERNO DEL 27.03.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
167. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PONTECAGNANO – GARA PONTECAGNANO / NUOVA SALERNO DEL 27.03.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Pontecagnano, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Avagliano Emiliano; preso atto dell’assenza della società, benché ritualmente convocata, rileva l'infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura del reclamo, redatto in forma generica, non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto, che configura fonte privilegiata di prova, nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Di conseguenza, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, deve giudicarsi equa, rispetto alla gravità del gesto del calciatore Avagliano Emiliano, nei confronti dell’arbitro. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Pontecagnano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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