COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 169. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SONFIDITALIA C5 – GARA SONFIDITALIA C5 / SAN MARCO 2006 DELL’8.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 169. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SONFIDITALIA C5 – GARA SONFIDITALIA C5 / SAN MARCO 2006 DELL’8.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sonfiditalia C5, avverso la sanzione della squalifica a carico del calcettista Gara Carmine; sentita, nella persona dell’assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il comportamento del nominato calcettista deve configurarsi in un gesto antisportivo, violento ed ingiurioso, nei confronti dell’arbitro, per cui la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare proporzionata, rispetto all’infrazione disciplinare commessa dal calcettista Gara Carmine. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Sonfiditalia C5, confermando la sanzione della squalifica a carico del calcettista Gara Carmine; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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