COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 171. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO “SAN FERDINANDO RE” DI CAPITELLO – GARA “SAN FERDINANDO RE” DI CAPITELLO / ROCCAGLORIOSA DEL 9.01.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 171. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO “SAN FERDINANDO RE” DI CAPITELLO – GARA “SAN FERDINANDO RE” DI CAPITELLO / ROCCAGLORIOSA DEL 9.01.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società “San Ferdinando Re” di Capitello, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale; preso atto dell’assenza della società, benché ritualmente convocata; rilevato che non è stata osservata la prescrizione, relativa alla spedizione della raccomandata postale, inviata alla società avversaria; rileva l'inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante, non è stata allegata, come indirettamente è stato fatto cenno, la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto reclamo alla società controparte. È mancato, quindi, uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (sulla base dell’art. 46, commi 3 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 33, comma 5. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società “San Ferdinando Re” di Capitello.
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