COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 69. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 69. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 giugno 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 10 gennaio 2011, protocollo 4427/399, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 27 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il Sig. Padolini Salvatore – con delega di rappresentanza del Sig. Giuliano Ciro –, anche in nome e per conto della società A.S.D. Sanità. Alla contestazione del Sig. Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, il Sig. Padolini Salvatore ha eccepito che, per il Sig. Tarantino Achille, era stata prodotta richiesta di tesseramento, così come si evince dalla copia in atti depositata. Il rappresentante della Procura Federale, viceversa, ha ritenuto che il Sig. Tarantino Achille non risulti tesserato, sulla base della documentazione fornita dal Settore Tecnico della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Giuliano Ciro, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico della società Sanità, l’ammenda di euro 500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Giuliano Ciro, all’epoca presidente della società Sanità ha consentito o, comunque, non impedito al Sig. Tarantino Achille, tecnico abilitato e risultato tesserato con decorrenza dal 6.10.2010 (ovvero in data successiva a quelle di seguito specificate, relative alle sue presenze “in panchina”) di essere inserito, quale allenatore, nelle distinte ufficiali delle gare del 5-12-15-18-26-29.09.2010 e 2.10.2010, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società Sanità, sulla base della documentazione dell’Ufficio Centrale Tesseramenti del Settore Tecnico della F.I.G.C.; rilevato che il Sig. Giuliano Ciro, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, un’inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sig. Giuliano Ciro e la società Sanità, per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione per mesi uno, aggiuntiva, rispetto all’inibizione fino al 10.08.2011, di cui al deferimento n. 59 – 2010/201, a carico del presidente, Sig. Giuliano Ciro; l’ammenda di euro 250,00 (così quantificata, in misura ridotta, in considerazione delle circostanze innanzi specificate), a carico della società A.S.D. Sanità, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 59 – 2010/2011. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Giuliano Ciro, all’epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Sanità, la sanzione dell’inibizione fino al 10.09.2011; a carico della società A,S.D. Sanità (del Campionato di Eccellenza), l'ammenda di euro 250,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 59 – 2010/2011.
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