COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 70. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ARTT. 1, COMMA 1; 5, COMMA 1 ED 11, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ACHILE TARANTINO (ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITà: ARTT. 1, COMMA 1 E 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ: ARTT. 4, COMMI 1 E 2; 5, COMMA 2 ED 11, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 07 del 21 Luglio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 70. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ARTT. 1, COMMA 1; 5, COMMA 1 ED 11, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ACHILE TARANTINO (ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITà: ARTT. 1, COMMA 1 E 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ: ARTT. 4, COMMI 1 E 2; 5, COMMA 2 ED 11, COMMA 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 giugno 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 10 marzo 2011, protocollo 6348/444, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 6 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il Sig. Padolini Salvatore – con delega di rappresentanza del Sig. Giuliano Ciro –, anche in nome e per conto della società A.S.D. Sanità; il Sig. Achille Tarantino. Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, Avv. Alfredo Sorbo, il Sig. Padolini Salvatore ha eccepito che la società è estranea alle dichiarazioni apparse sul suo sito internet e di non sapere minimamente come possa essere accaduto tale episodio. Chiede, inoltre, il totale proscioglimento della società dall’atto d’accusa. A sua volta, il Sig. Tarantino Achille ha eccepito di non aver mai rilasciato le affermazioni riportate sul sito ufficiale della società e, pertanto, di dichiararsi estraneo ad esse, chiedendo quindi il proscioglimento totale dall’atto d’incolpazione. Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Giuliano Ciro, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico del Sig. Tarantino Achille, la sanzione della squalifica per mesi uno; a carico della società Sanità, l’ammenda di euro 1.500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che sia il sig. Giuliano Ciro, sia il Sig. Tarantino Achille, all’epoca, rispettivamente, presidente ed allenatore della società Sanità non hanno, comunque, smentito le affermazioni (lesive della reputazione della classe arbitrale) pubblicate sul sito ufficiale della società Sanità; rilevato che i Sigg. Giuliano Ciro e Tarantino Achille, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, un’inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Giuliano Ciro e Tarantino Achille, nonché la società Sanità, per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione per mesi uno, a carico del presidente, Sig. Giuliano Ciro, aggiuntiva, rispetto all’inibizione fino al 10.09.2011, di cui al deferimento n. 69 – 2010/2011; a carico dell’allenatore, Sig. Tarantino Achille, la sanzione della squalifica per giorni venti; l’ammenda di euro 300,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 69 – 2010/2011, a carico della società A.S.D. Sanità. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Giuliano Ciro, all’epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Sanità, la sanzione dell’inibizione per mesi uno, aggiuntiva, rispetto all’inibizione fino al 10.09.2011, di cui al deferimento n. 69 – 2010/2011; al Sig. Tarantino Achille, all’epoca dei fatti, allenatore della società A.S.D. Sanità, la squalifica per giorni venti; a carico della società A.S.D. Sanità (del Campionato di Eccellenza), l'ammenda di euro 300,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 69 – 2010/2011.
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