COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 08/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di NICOLINI Giorgio e A.S. MOIMACCO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 08/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di NICOLINI Giorgio e A.S. MOIMACCO Il deferimento: con raccomandata 20.04.2011 la Procura Federale disponeva il deferimento nei confronti di: NICOLINI Giorgio, già Presidente della AS MOIMACCO e A.S. MOIMACCO per rispondere, rispettivamente: il primo della violazione dell’art. 1 C.G.S. “per aver sottoscritto e/o diffuso documenti recanti firme false”; la società per responsabilità diretta dell’ex art. 4 c. 1 C.G.S. “per le condotte poste in essere dal proprio presidente”. La convocazione: il Presidente della C.D.T. convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 30.06.2011. Il dibattimento: Alla citata udienza sono comparsi: il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale; il Sig. Giovanni Beriach, attuale presidente della società; nessuno per il sig. NICOLINI, attualmente non tesserato. Illustrato il caso ed ascoltato il presidente attuale della società, la C.D.T. invitava le parti a rassegnare le conclusioni. Le conclusioni: la Procura Federale precisava le conclusioni come di seguito riassunte: quanto a NICOLINI Giorgio: un anno di inibizione quanto a A.S. MOIMACCO: Euro 1.000,00 di ammenda Prima della chiusura del dibattimento, il presidente attuale Beriach chiedeva ai sensi dell’art. 23 C.G.S., di potersi accordare con la Procura federale per richiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, salva la facoltà della C.D.T. di valutare l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della sanzione. La Procura federale aderiva al patteggiamento riguardo alla posizione della società AS MOIMACCO nei seguenti termini: ammenda di Euro 666,00. La motivazione: l’episodio per il quale la Procura Federale ha disposto il deferimento, consta di una condotta inquietante riferita al Presidente NICOLINI il quale, secondo la ricostruzione della Procura Federale, nel corso della stagione 2008/2009 e 2009/2010 ha falsamente attestato di aver ricevuto la collaborazione del dott. Luca Modolo, Psicologo, mirata al “raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla AS MOIMACCO per la stagione corrente”. Per integrare tale dichiarazione, ha utilizzato alcune firme apocrife del medesimo dott. Modolo poste in calce ad alcuni testi tratti da internet, effettivamente attribuibili al dott. Luca Modolo, ora Psicologo con incarico nel SGS regionale. Ciò il presidente avrebbe fatto al fine di documentare falsamente la sussistenza dei requisiti in capo alla sua società che avrebbe così potuto fregiarsi del Riconoscimento come "Scuola Calcio Specializzata". Va ricordato, in proposito, che tale riconoscimento viene ufficializzato direttamente dal Settore Giovanile e Scolastico, solamente dopo attenta disamina delle Scuole di Calcio proposte dai Comitati Regionali del SGS. Le richiedenti, per ottenere tale riconoscimento, devono provare di essere dotate di tecnici qualificati, di strutture e attrezzature adeguate; devono provare di avere la disponibilità di un medico, devono documentare la sussistenza di convenzioni con gli Istituti Scolastici, di valersi di un progetto didattico per l'aggiornamento e l'informazione dei tecnici, dei dirigenti e dei genitori, e -infine- devono documentare di vantare una collaborazione con uno Psicologo, con cui calendarizzare una serie di incontri formativi. Già nell’annata precedente la società si era effettivamente avvalsa dell’opera di quel professionista; evidentemente nell’occasione, la società ha inteso far solo apparire la presenza di tale collaborazione, senza effettivamente valersene. Avutane conoscenza, il dott. Modolo ha chiesto autorizzazione a procedere nei confronti dei responsabili di quel gesto, così denunciando un fatto intuitivamente molto grave, perché va a minare la fiducia dei più piccoli verso le istituzioni, calcistiche in particolare, e perché lede i valori più elementari dello sport e del vivere civile proprio in una fattispecie (l’organizzazione delle Scuole Calcio del SGS) che ha di mira la loro formazione. Il presidente Beriach ha preso le distanze da tali fatti, ed ha affermato che al momento in cui si sono svolti egli si interessava rigorosamente della prima squadra. Ha precisato che da quando lui presiede la società non c’è più stata collaborazione con alcuno Psicologo. Il sig. NICOLINI non ha potuto essere escusso dalla Procura Federale perché nel frattempo ha lasciato scadere il tesseramento F.I.G.C. e non fa più parte dell’Ordinamento sportivo; le escussione degli altri tesserati ha portato ad intendere che verosimilmente l’ex presidente fosse l’unico al corrente della falsificazione delle firme e dei fatti oggetto di addebito. La mancanza attuale di tesseramento non toglie giurisdizione a questa C.D.T., giacché i fatti addebitatigli sono stati commessi in costanza di tesseramento (cfr. art. 19/1 C.G.S.), cioè in un momento in cui il sig. NICOLINI era regolarmente tesserato e, come tale, soggetto alla normativa federale. L’indice di riprovevolezza del fatto addebitato al sig. NICOLINI, e la sua destinazione mirata ad ottenere il riconoscimento di un titolo indebito di cui fregiarsi per dare lustro all’immagine della società nel settore giovanile, al fine di incrementare il proselitismo verso giovani calciatori, inducono a ritenere insufficiente la sanzione richiesta per il sig. NICOLINI dalla Procura federale e a gravarla come da dispositivo. La responsabilità della A.S. MOIMACCO, consegue direttamente alla fondatezza della violazione ascritta al Presidente. Il Presidente attuale ha però chiesto prima della fine del dibattimento di poter patteggiare la sanzione con la Procura Federale. La C.D.T., ritenuto che è stato osservato l’art.23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura, deve valutare ex art.23, comma 2, C.G.S. se la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti sia corretta, e sul punto non c’è questione; ma deve anche valutare la congruità della sanzione indicata. Così la C.D.T. si è posta il problema se, per un fatto così grave, la ammenda patteggiata dalle parti in Euro 666,00 sia da ritenersi idonea a punire il fatto e a fungere da deterrente in futuro per ipotesi analoghe. E la risposta non può che essere negativa, perché la somma indicata è inadeguata se rapportata all’odiosità del fatto contestato al Presidente uscito. Così la C.D.T. non accoglie l’istanza di patteggiamento. D’altronde, il fatto che l’unico responsabile accertato dalla Procura Federale sia uscito dai ranghi societari, la trasparenza e collaborazione resa della attuale gestione, il pensiero che una sanzione più pesante andrebbe a distogliere risorse proprio nell’apparato più bisognoso, quello del settore giovanile, convincono la C.D.T. a contenere la sanzione come da dispositivo. P.Q.M. La C.D.T. FVG, accertata la fondatezza del deferimento, esclusa l’applicabilità del c.d patteggiamento alla AS MOIMACCO, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:quanto a NICOLINI Giorgio: inibizione per anni due;quanto a A.S. MOIMACCO: ammenda di Euro 750,00 (settecentocinquanta).
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