COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 20/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO n. 8494/539PF10-11/AM/ma formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore MAION Jean Jaques e della società VELOX PAULARO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 7 del 20/07/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO n. 8494/539PF10-11/AM/ma formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore MAION Jean Jaques e della società VELOX PAULARO
Il deferimento: con raccomandata 09.05.2011 la Procura Federale disponeva il deferimento nei confronti di:
1. MAION Jean Jaques per violazione dell’art. 1 c. 1 e 5 C.G.S. per aver espresso, mediante le dichiarazioni riportate dal sito www.carnico.it pubblicate in data 26.07.2010 giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale ed idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni federali, alludendo, in particolare, ad una presunta volontarietà da parte degli arbitri a voler incidere dolosamente sui risultati delle gare;
2. la società VELOX PAULARO per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 commi 2 e 5 comma 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine a quanto ascritto al proprio calciatore Sig. Jean Jaques MAION
La C.D.T. convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 30.06.2011.
Il dibattimento: Alla citata udienza sono comparsi: il dott. Salvatore GALEOTA, quale Sostituto Procuratore Federale; il Sig. Jean Jaques MAION personalmente, nonché il Sig. Giuseppe SCREM in qualità di presidente p.t. della VELOX PAULARO, assistiti questi ultimi due dal Sig. Pietro CAMPA - vicepresidente della VELOX PAULARO.
Illustrato il caso venivano auditi i presenti, precisando in tale contesto il calciatore MAION e per ciò scusandosi, di essersi espresso male, poichè non era sua intenzione avanzare una critica all'intera categoria arbitrale, ma riferirsi esclusivamente ad uno specifico frangente di gioco nel quale il direttore di gara, seppur in via informale, gli avrebbe manifestato un proprio ripensamento circa una decisione in precedenza assunta.
Esaurita l’audizione, la C.D.T. invitava le parti a rassegnare le conclusioni.
Le conclusioni: la Procura Federale precisava le conclusioni come di seguito riassunte:
quanto a MAION Jean Jaques: squalifica per una giornata
quanto a VELOX PAULARO: ammenda di Euro 250,00
A questo punto la C.D.T. informava i deferiti presenti che ai sensi dell’art. 23 C.G.S., prima della chiusura del dibattimento, era in loro facoltà accordarsi con la Procura Federale per richiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, con avvertimento che rimane in facoltà della C.D.T. valutare l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della sanzione.
La società VELOX PAULARO, in persona del suo presidente, manifestava l'intendimento di accedere a tale rito alternativo, concordando con la Procura Federale un'ammenda di Euro 166,00.
Il calciatore MAION insisteva per il rigetto del deferimento.
La motivazione: D’obbligo è la premessa che la difesa dei deferiti non è volta a contestare la veridicità e fondatezza dei fatti a rilevanza disciplinare contestati della Procura federale, ma solo ad evidenziare l’assenza di dolo del calciatore e comunque la tenuità del fatto in relazione al reale e certamente mal esposto intendimento dello stesso. Alla luce di ciò, esaminati gli atti del procedimento ed avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai deferiti all'udienza del 30.06.2011, corretto appare l'inquadramento giuridico dato dalla Procura Federale ai fatti per cui si procede e parimenti congruo si palesa il trattamento sanzionatorio richiesto. Quanto alla richiesta di rigetto del deferimento avanzata dal calciatore MAION la stessa non è accoglibile, stante l'evidenza e la non contestazione del fatto a rilevanza disciplinare la cui portata lesiva seppur con i distinguo illustrati all'udienza, è evidente ed innegabile. Appare invece accoglibile la sanzione concordata ex art. 23 C.G.S. tra la Procura Federale e la VELOX PAULARO, apparendo la stessa congrua in relazione alla natura della responsabilità invocata ed alla gravità dei fatti in disputazione.
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Segue Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTO nei confronti del calciatore MAION Jean Jaques e della società VELOX PAULARO
P.Q.M.
La C.D.T. FVG
Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
quanto a MAION Jean Jaques: squalifica per una giornata di gara;
quanto alla VELUX PAULARO: Euro 166,00 di ammenda.
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