COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 03/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO e del suo Presidente sig. TIONI Giorgio.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 03/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO e del suo Presidente sig. TIONI Giorgio. Con raccomandata dd. 20.05.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig. TIONI Giorgio, Presidente dell’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO, per la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., per avere omesso i doverosi controlli sull'attività svolta dal suo collaboratore sig. Zani Marco e, comunque, per non aver impedito che questi, nell'assolvere all'incarico di Accompagnatore Ufficiale, inserisse in lista e schierasse irregolarmente in campo il calciatore Sofia Angelo di età inferiore a quella minima di 8 anni stabiliti dal C.U. nr. 1 del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato il 01.07.2010, in occasione della gara del Torneo “Pulcini” a 5 Pasianese-Azzurra Premariacco, disputata in Pasian di Prato (UD) in data 09.10.2010; • l’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 30 giugno 2010, nessun deferito ha fatto pervenire difesa scritta entro i termini. Al dibattimento, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il deferito sig. Giorgio TIONI per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO, assistito dal Segretario della predetta società sig. Vanni Busolini. Dato luogo alla discussione, il sig. TIONI, pur riconoscendo l'errore dell'Accompagnatore Ufficiale, evidenziava come gli sia materialmente impossibile essere presente a tutte le gare delle squadre delle società, per potere controllare l'operato dei suoi collaboratori. Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. TIONI Giorgio: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO: € 500,00 (cinquecento) di ammenda. Peraltro, non essendo la società incorsa in recidiva, nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: quanto al sig. TIONI Giorgio: inibizione per giorni 20 (venti); quanto alla A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO: € 333,00 (trecentotrentatre) di ammenda. La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 C.G.S., dispone - di inibire il Presidente TIONI Giorgio per giorni 20 (venti); - di comminare alla società A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO l’ammenda di € 333,00 (trecentotrentatré).
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