COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 9 del 03/08/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO e del suo Presidente sig. CHIARCOSSI Maurizio.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 9 del 03/08/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO e del suo Presidente sig. CHIARCOSSI Maurizio.
Con raccomandata dd. 20.5.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
• il sig. CHIARCOSSI Maurizio, Presidente dell’A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO, per la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., per avere omesso i doverosi controlli sull'attività svolta dal suo collaboratore sig. Trevisan Mario e, comunque, per non aver impedito che questi, nell'assolvere all'incarico di Accompagnatore Ufficiale, inserisse in lista e schierasse irregolarmente in campo il calciatore Chiarparini Marcello Tony, di età inferiore a quella minima di 8 anni stabilita dal C.U. nr. 1 del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato il 01.07.2010, in occasione della gara del Torneo “Pulcini” a 5 Polisportiva Codroipo-Pozzuolo, disputata in Codroipo (UD) in data 23.10.2010;
• l’A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 30 giugno 2010, nessun deferito ha fatto pervenire difesa scritta entro i termini.
Alla riunione del 30 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Dario Pilosio, responsabile del settore giovanile della A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO, in rappresentanza sia della società che del Presidente sig. CHIARCOSSI, giusta delega scritta che depositava.
Dato luogo alla discussione, il sig. Pilosio affermava che l'errore dell'Accompagnatore Ufficiale era stato commesso in assoluta buona fede, meritevole pertanto di essere valutato con la minima severità.
Le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto al sig. CHIARCOSSI Maurizio: inibizione per giorni 30 (trenta);
quanto all’A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO: € 500,00 (cinquecento) di ammenda.
Peraltro, non essendo la società incorsa in recidiva, nel corso del dibattimento, il sig. Pilosio, in nome e per conto dei deferiti, ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:
quanto al sig. CHIARCOSSI Maurizio: inibizione per giorni 20 (venti);
quanto alla A.S.D. POLISOPORTIVA CODROIPO: € 333,00 (trecentotrentatre) di ammenda.
La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 C.G.S.,
dispone
- di inibire il Presidente CHIARCOSSI Maurizio per giorni 20 (venti);
- di comminare alla società A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO l’ammenda di € 333,00 (trecentotrentatré).
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