F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 14) RICORSO DEL CALC. CROCE DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 14) RICORSO DEL CALC. CROCE DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011, a seguito della gara di play off Alessandria/Salernitana del 5.6.2011, ha inflitto al calciatore Daniele Croce della Alessandria calcio 1912 S.r.l. la sanzione della squalifica per 6 gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro; espulso, abbandonando il terreno di gioco si avvicinava al quarto ufficiale colpendolo due volte sul petto, rivolgendogli reiterate frasi offensive”. Il tesserato, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo avverso tale provvedimento ritenendo la sanzione erronea e sproporzionata. In particolare, il reclamante ha negato le circostanze riportate dal quarto ufficiale evidenziando che quest’ultimo non sarebbe mai stato neanche sfiorato dall’atleta. Peraltro, nessun atto ufficiale di gara menzionerebbe le circostanze riportate dal quarto ufficiale che, in quanto verificatesi sul terreno di gioco, avrebbero dovuto essere percepite dai presenti. In ogni caso, il reclamante ha fatto presente che il ravvedimento, esistente per quanto attiene all’epiteto rivolto all’arbitro, sarebbe stato oggetto di ripetute pronunce da parte degli organi federali che ne hanno riconosciuto la portata attenuante ed ha comunque posto in rilievo, sulla base di precedenti giurisprudenziali, che, anche ammesso e non concesso che si sia verificato quanto riportato dal quarto ufficiale, il provvedimento sanzionatorio sarebbe sperequato, dovendo essere nella peggiore delle ipotesi riconosciute le circostanze attenuanti, tra cui l’unitarietà dell’azione e la minima gravità della condotta. In conclusione, il signor Croce ha chiesto che la squalifica sia ridotta ad 1 giornata per quanto attiene al comportamento assunto nei confronti dell’arbitro ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica a tre giornate complessive o nella diversa, meno afflittiva, misura ritenuta di giustizia. Ha inoltre chiesto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per effettuare una nuova e più approfondita istruttoria. Dal rapporto dell’Arbitro, signor Marco Viti, emerge che è stato espulso “al 49 del 2° tempo Croce Daniele n. 7 dell’Alessandria per condotta ingiuriosa nei miei confronti, mi diceva: ma vai a cagare”. Dal rapporto del quarto ufficiale, signor Gianluca Aureliano emerge che “al 49’ del II° tempo, l’arbitro espelleva il n. 7 dell’Alessandria, Croce Daniele, il quale, mentre stava per abbandonare il terreno di gioco, mi si avvicinava e mi dava due colpi sul petto dicendomi: siete delle merde siete riusciti a rovinare tutto, coglioni”. La Corte rileva in primo luogo che i rapporti degli ufficiali di gara sono assistiti da fede privilegiata, per cui un fatto, anche se è riportato in un solo rapporto, in assenza di elementi di segno contrastante rinvenibili aliunde, deve considerarsi accertato ai fini dell’esame del reclamo. Il reclamo proposto, peraltro, deve essere in parte accolto con conseguente riduzione della sanzione della squalifica da sei a quattro gare effettive. Dal rapporto del quarto ufficiale, infatti, risulta che il calciatore abbandonando il terreno di gioco “mi dava due colpi sul petto”, ma non è specificata l’entità dei colpi, i quali, verosimilmente, non sono stati contrassegnati da violenza, atteso anche che il quarto ufficiale non risulta avere riportato alcuna conseguenza. Pertanto, la Corte, considerato il comportamento offensivo verso l’arbitro che ha causato l’espulsione nonché la complessiva condotta avuta nei confronti del quarto ufficiale, ritiene equa l’irrogazione della sanzione della squalifica per quattro gare effettive. Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Croce riduce la squalifica inflitta al reclamante per 4 giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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