F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 12) RICORSO DEL F.C. NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE; – INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. MOXEDANO EDUARDO; – INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2012 AL SIG. MOXEDANO MARIO; INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF NEAPOLIS MUGNANO/TRAPANI DEL 22.5.2011 (Delibera del Com. Uff. n. 186/DIV del 24.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011
12) RICORSO DEL F.C. NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. MOXEDANO EDUARDO;
- INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2012 AL SIG. MOXEDANO MARIO;
INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF NEAPOLIS MUGNANO/TRAPANI DEL 22.5.2011 (Delibera del Com. Uff. n. 186/DIV del 24.5.2011)
Con preannuncio di reclamo del 24.5.2011, la società Neapolis Mugnano S.r.l. di Mugnano di Napoli, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 27.5.2011. Disposta, preliminarmente, la separazione dei ricorsi, trattandosi di impugnative distinte su provvedimenti disciplinari autonomi, gli stessi sono stati istruiti e la loro discussione e decisione sono avvenute nell’odierna seduta, assente il rappresentante legale della società reclamante. Nella considerazione della loro separatezza, l’esposizione dei fatti e la conseguente valutazione avviene in maniera distinta.
A) SANZIONE DELL’AMMENDA DI €. 6.000.
Il Giudice di prime cure ha inflitto l’ammenda che precede, nel contesto della gara di Play- Off Neapolis Mugnano/Trapani “perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni che ostacolando la visibilità costringevano l’arbitro ad una breve sospensione della gara; gli stessi facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze; perché un isolato tifoso posizionato vicino alla rete di recinzione rivolgeva al quarto ufficiale di gara reiterate frasi offensive indirizzandogli alcuni sputi che lo raggiungevano al collo, invitando poi gli altri tifosi a fare altrettanto; perché persone non identificate, ma riconducibili alla società, indebitamente presenti negli spogliatoi al termine della gara rivolgevano agli ufficiali di gara che rientravano nel proprio spogliatoio ripetuti insulti e frasi minacciose.” Nella memoria difensiva la società chiede la revoca e/o una sensibile riduzione dell’ammenda comminata, in quanto “totalmente eccessiva e spropositata”, reputando che ricorrano le circostanze attenuanti previste dagli artt. 13 e 14 C.G.S., ovvero l’adozione di idonei modelli organizzativi e gestori, atti a prevenire comportamenti violenti da parte dei propri sostenitori, la meritoria opera di prevenzione e collaborazione con la forza pubblica e, da ultimo, il regolare svolgimento della gara a prescindere dalla contestata condotta dei tifosi;
B) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA FIGC, A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2011 AL DIRIGENTE EDUARDO MOXEDANO
La sanzione, secondo il Comunicato Ufficiale, è stata comminata “perché al 45° minuto del secondo tempo, per contestare una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco e si impossessava del pallone allo scopo di impedire la ripresa del gioco. Dopo aver invitato i propri calciatori ad abbandonare il campo, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso e, trattenuto dai propri calciatori, indirizzava allo stesso ripetute frasi offensive e ingiuriose. Allontanato dal campo per l’intervento degli ispettori di Lega e delle forze dell’ordine, si posizionava all’ingresso del tunnel degli spogliatoi e continuava ad insultare l’arbitro fino al termine della gara. Tale comportamento generava grande tensione e costringeva gli ufficiali di gara e permanere sul terreno di gioco per circa 10 minuti prima di rientrare negli spogliatoi. Quivi giunto l’arbitro veniva di nuovo affrontato dal Sig. Eduardo Moxedano che ripeteva ulteriormente il comportamento offensivo verso lo stesso ed il Presidente della Lega” Al riguardo la reclamante, espresso l’avviso di una “eccessività e spropositatezza” della sanzione, reputa che il sig. Eduardo Moxedano, in relazione ad una “decisione arbitrale non pacifica, ovvero la concessione di un calcio di rigore poi trasformato dalla squadra ospite” si era reso autore di “espressioni che possono di certo definirsi come meramente irriguardose ed, in quanto tali, essere passibili di un trattamento punitivo più blando e contenuto di quello statuito in prima istanza”, alla pari di altra decisione, in analoga materia, resa da questa Corte;
C) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 GENNAIO 2012 AL DIRIGENTE MARIO MOXEDANO
L’inibizione che precede risulta essere stata inflitta dal Giudice Sportivo perché “in stato di inibizione entrava negli spogliatoi prima dell’inizio della gara, e successivamente posizionatosi in tribuna iniziava ad inveire contro l’arbitro e l’Istituzione calcistica in occasione di decisioni sfavorevoli alla propria squadra; lo stesso istigava il dirigente accompagnatore della società Eduardo Moxedano a ritirare la squadra in segno di protesta verso le decisioni arbitrali ( r.cc e proc.fed. – sanzione di inibizione per mesi 6 a decorrere dalla scadenza della precedente inibizione fino a tutto il 30.7.2011 Com. Uff. n. 282/CGF del 12.5.2011)”. La difesa della società campana adduce un diverso e più blando comportamento del dirigente, riferendo che si sarebbe trattato di “un semplice disappunto su una decisione arbitrale nonpacifica, che avrebbe determinato un gravissimo nocumento per le sorti della gara di ritorno con conseguente affievolimento delle speranze promozione” e che “non può non tenersi in considerazione la tensione lo stress emotivo”, la qual cosa giustificherebbe una congrua e significativa riduzione della inibizione inflitta. La Corte disposta la separazione dei ricorsi, esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell’arbitro e il supplemento di rapporto dello stesso direttore di gara, il referto del IV uomo e quello del Commissario di campo nonché, da ultimo, quello del rappresentante della Procura Federale, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettivo accadimento di tutti gli episodi riferiti (dei quali gli atti fanno piena prova), della loro gravità e dell’assoluta congruità delle sanzioni irrogate dal giudice di prime cure sulla base delle seguenti considerazioni.
A) SANZIONE DELL’AMMENDA DI €. 6000,00
Gli atti degli ufficiali di gara riferiscono che all’inizio della gara, nel settore dei tifosi della squadra campana, sono stati accesi diversi (e quindi non un singolo ed isolato episodio) artifici fumogeni di colore blue che costringevano atleti, dirigenti e spettatori ad allontanarsi per non subire i negativi effetti delle sostanze chimiche usate, con conseguente sospensione della gara, che riprendeva solo dopo alcuni minuti. Al termine della gara, da parte di appartenenti alla medesima tifoseria, sono stati fatti deflagrare due potenti artifici esplodenti. Nel corso dell’incontro il IV° uomo è stato ripetutamente ingiuriato sia verbalmente sia con sputi e, al termine dello stesso, dopo che la quaterna arbitrale e la squadra ospite erano stati costretti a permanere sul terreno di gioco per diversi minuti, a scopo precauzionale, dirigenti della società reclamante, al rientro negli spogliatoi si rivolgevano a tutti gli ufficiali di gara con insulti e minacce. Questi i fatti della cui gravità la Corte non ritiene né di poter dubitare né di potersi astenere dal sottolineare, in maniera ferma e decisa, l’irragionevole violenza e mancanza di ogni senso sportivo in cui, unico elemento di positiva rilevanza è stata la concreta dissociazione di molti dei giocatori della società Neapolis Mugnano. Né, obiettivamente, meritano ingresso le invocate attenuanti di cui agli artt. 13 e 14 C.G.S. poiché, in disparte la considerazione che l’esimente si realizza al verificarsi di tutte e tre le circostanze ivi contemplate, nella fattispecie in esame risulta che proprio i rappresentanti della stessa società sportiva si sono resi autori (e fomentatori) delle azioni violente descritte, protrattesi per tutto l’arco dell’incontro e anche oltre il suo termine. Appare, in definitiva, come assolutamente congrua la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 6 C.G.S.;
B) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA FIGC, A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2011 AL DIRIGENTE EDUARDO MOXEDANO
La società si duole dell’eccessività e irragionevolezza della inibizione inflitta al dirigente Eduardo Moxedano, giungendo a definire – in maniera peraltro anche contraddittoria – come meramente irriguardose le espressioni usate dal medesimo nei confronti dell’arbitro ma ammettendo che la sua reazione è stata esagitata, ancorché si tenti di giustificarla con la mancata, radicale condivisione, di una decisione tecnica. Posto che una decisione arbitrale può non essere condivisa, quello che la Corte ritiene di dover stigmatizzare è l’assurda ed esplosiva violenza dell’atteggiamento (non scevro da elementi di puerilità) del dirigente Eduardo Moxedano che è entrato in campo, si è impossessato del pallone ed ha incitato i giocatori della propria società ad abbandonare il terreno di gioco, in dispregio dello spirito sportivo e sprezzante di ogni regola di lealtà e probità. Non appagato, ha resistito al suo allontanamento dal terreno di gioco, ha profferito lungamente e reiteratamente insulti e minacce all’arbitro, è rimasto nell’ambito della struttura sportiva continuando a rivolgere epiteti agli ufficiali di gara e, al termine della stessa, ha tentato di raggiungere lo spogliatoio dell’arbitro, persistendo nel rivolgergli frasi gravemente offensive. Ad avviso della reclamante gli eventi censurabili, a lungo registrati, oltre ad essere definibili come mero uso di espressioni semplicemente irriguardose andrebbero, lato sensu, compresi in ragione del fatto che la squadra avrebbe subìto, a suo dire ingiustamente, un calcio di rigore. Pur ritenendo che un risultato sportivo sperato e non concretizzatosi possa generare amarezza, la successione degli atti violenti sfugge ad ogni possibilità di umana e giuridica giustificazione proprio per l’intrinseca forza lesiva della complessiva azione del sig. Moxedano, soprattutto perché, quale dirigente, dovrebbe contribuire, da un lato, alla formazione – nei suoi atleti – di un corretto e sano sentimento di lealtà sportiva e, dall’altro, intervenire per correggere e
reprimere condotte inconciliabili coi i principi che precedono. Egli invece, su esplicita istigazione di altri, non solo si è reso soggetto attivo di un episodio violento ma ha invitato i giocatori – fortunatamente dotati di maggior equilibrio – a porre in essere azioni altrettanto deprecabili sul piano umano e sportivo. La definizione di tutto ciò come mera espressione irriguardosa non appare, a questa Corte, sinceramente condivisibile. Ritiene, pertanto, il Collegio che la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2011, sia ampiamente congrua e che, conseguentemente, vada respinto il reclamo proposto, valendo anche in questo caso quanto già detto sulla pertinenza del richiamo giurisprudenziale;
C) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 GENNAIO 2012 AL DIRIGENTE MARIO MOXEDANO
Le considerazioni che precedono possono essere richiamate, almeno in parte per quanto attiene la condotta materiale, ma riprese con maggior incisività per quanto riguarda il loro disvalore, nei riguardi del sig. Mario Moxedano che, già diffidato sino al 30.7.2011, non ha mancato di reiterare, col proprio fattivo comportamento, l’evidente, intimo dispregio per le regole sportive. E’ sintomatico di una violenta ed autoritaria connotazione caratteriale l’”ordine” impartito al figlio Eduardo di “ritirare” la squadra dalla competizione, quale forma di suprema protesta ad una (pretesa) discutibile decisione arbitrale, segno evidente di una deprecabile e distorta concezione dell’autentico significato della locuzione “disputa di una gara”. Il signor Mario Moxedano si è posto, quindi, come elemento catalizzatore di una violenza che, già manifestatasi all’inizio e durante la gara, avrebbe dovuto, al contrario, reprimere e condannare, non certamente fomentare. In questo, la sua posizione di dirigente avente una così decisiva influenza sugli altri dirigenti o giocatori (molti dei quali, nella fattispecie, sono sembrati gli unici soggetti dotati di sereno spirito critico) non può non avere un’evidenza peculiare nella valutazione del comportamento e nella quantificazione della sanzione applicabile. Alla luce del fatto che il sig. Mario Moxedano ha svolto un ruolo determinante in una deprecabile, reiterata, violenta azione in un contesto già segnato da esagitata animosità, la Corte ritiene che l’inibizione per sei mesi, a decorrere dalla scadenza della precedenza sanzione, sia congrua ai sensi dell’art. 19, commi 1, 3 e 4 C.G.S. e, pertanto, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal F.C. Neapolis Mugnano di Mugnano di Napoli (Napoli) in 3 distinti appelli:
- respinge il ricorso proposto dal signor Moxedano Eduardo e dispone addebitarsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso proposto dal signor Moxedano Mario e dispone addebitarsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso proposto dal F.C. Neapolis Mugnano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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