F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2011 INFLITTA AL SIG. RIZZO FRANCESCO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2011 INFLITTA AL SIG. RIZZO FRANCESCO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011) Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l’A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Rizzo Francesco la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.4.2011 perché al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro una espressione offensiva e gravi minacce. Premesso che: - il signor Rizzo Francesco fa parte della rappresentativa del “Taranto Calcio S.r.l.” con la qualifica di Dirigente; - in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato “Dante Beretti” tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivolella e Antonino Pane, anch’essi della sezione di Salerno; - in occasione di detta gara sedeva in panchina il ricorrente signor Rizzo, con l’incarico di dirigente addetto all’arbitro, il quale veniva inibito dall’arbitro signor Apicella perché al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, rivolgeva al direttore di gara una espressione offensiva e gravi minacce, come espressamente emerso dal supplemento di rapporto arbitrale; - dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del giudice sportivo, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al dirigente signor Rizzo Francesco la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.4. 2011 “perché al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro una espressione offensiva e gravi minacce”; - avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d’urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 C.G.S., chiedendo l’annullamento, la revoca e/o la riforma in tutto o in parte del provvedimento del Giudice di prima istanza adducendo l’assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Rizzo; - codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d’indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso; - dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Rizzo Francesco “si è avvicinato all’arbitro solo per cercare di allontanare i suoi ragazzi e per tranquillizzarli, non proferendo le parole <>” La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta non attendibile la ricostruzione contenuta all’interno del referto arbitrale e del relativo supplemento. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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