F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZACCARIA ALESSIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 24 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 15 Settembre 2011 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZACCARIA ALESSIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011) Con ricorso, ex art. 33 C.G.S., presentato in data 17.2.2011 l’A.S. Taranto Calcio impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011, con la quale veniva inflitta al dirigente signor Zaccaria Alessio, la sanzione della squalifica per 6 gare effettive “perché toltosi la maglia per non farsi riconoscere, si avvicinava all’arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose, raggiungendolo, poi, con uno sputo sulla gamba sinistra”. Premesso che: - il signor Zaccaria Alessio fa parte della rappresentativa del “A.S. Taranto Calcio S.r.l.” in qualità di calciatore; - in data 12.2.2011, alle ore 14,30 presso il campo sportivo comunale di Marianella in Napoli, si svolgeva la gara valevole per la quinta giornata del Campionato “Dante Beretti” tra le squadre della Neapolis e il Taranto, terminata sul punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa e diretta dal signor Ilario Apicella della sezione di Salerno coadiuvato dagli assistenti Dario Sivolella e Antonino Pane, anch’essi della sezione di Salerno; - in occasione di detta gara il ricorrente signor Zaccaria veniva espulso dall’arbitro signor Apicella perché, come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, al termine della gara, toltosi la maglia per evitare di farsi riconoscere, si avvicinava all’arbitro impedendogli il rientro nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose ed, inoltre, lo raggiungeva con uno sputo sulla gamba sinistra; - dalla produzione arbitrale scaturiva il provvedimento del Giudice Sportivo meglio sopra citato, oggetto del presente reclamo, con il quale veniva inflitta al calciatore signor Zaccaria la sanzione della squalifica per sei gare effettive “perché toltosi la maglia per non farsi riconoscere si avvicinava all’arbitro impedendogli di rientrare nello spogliatoio e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose, raggiungendolo poi con uno sputo sulla gamba sinistra”; - avverso il predetto provvedimento la A.S. Taranto Calcio S.r.l trasmetteva in data 17.2.2011 apposito preavviso di reclamo alla Corte di Giustizia Federale con contestuale richiesta di applicazione del procedimento d’urgenza e successivamente, in data 24.2.2011, presentava formale ricorso ex art. 33 c.g.s., chiedendo l’annullamento, la revoca e/o la riforma in tutto o in parte del provvedimento del giudice di prima istanza adducendo l’assenza di qualsivoglia condotta di particolare violenza o gravità da parte del signor Zaccaria; - codesta Corte di Giustizia Federale, letto il ricorso e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente il direttore di gara che confermava la veridicità della documentazione prodotta, sospendeva in via cautelativa la sanzione irrogata al reclamante, sospendeva il relativo giudizio, e ordinava un supplemento d’indagine alla Procura Federale, al fine di verificare il comportamento tenuto dal tesserato, dagli arbitri e dagli assistenti durante e subito dopo la gara oggetto del ricorso; - dalla relazione della Procura Federale prot. n. 6017/SP/ac del 28.2.2011 a firma degli avvocati signori Antonio Taddeo e Antonio Liuzzi è emerso che, in seguito alle dichiarazioni raccolte, il signor Zaccaria, come lo stesso ha confermato, si è effettivamente liberato della maglia a fine gara, mentre non trovano riscontro tutte gli altri comportamenti ascrittigli. In particolare non trova riscontro il fatto di aver rivolto uno sputo al direttore di gara, il quale, nel corso di una chat intercorsa sul social network di facebook, avrebbe riferito che era stato il suo assistente, signor Pane, a indicare nel signor Zaccaria il calciatore colpevole dello sputo, mentre lo stesso assistente, dopo essere stato ascoltato dalla Procura Federale, aveva negato categoricamente quanto accaduto. La Corte, esaminati tutti i documenti ed i fatti esposti dal reclamante, ed acquisita la relazione della Procura Federale sopra citata, ritenuta dubbia e non attendibile la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale e nel relativo supplemento e comunque smentita dalla relazione della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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