F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 17 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Settembre 2011 2) RICORSO DEL CALC. CAVANI EDINSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LECCE/NAPOLI DELL’8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 182 del 10.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 17 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Settembre 2011
2) RICORSO DEL CALC. CAVANI EDINSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LECCE/NAPOLI DELL’8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 182 del 10.5.2011)
Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Cavani Edinson, tesserato della S.S. Napoli Calcio, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 182 del 10.5.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A gli ha irrogato, seguito gara Lecce/Napoli dell’8.5.2011, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere, al 29° del II tempo, all'atto della seconda ammonizione, rivolto all'arbitro, battendogli due volte la mano sulla spalla, un ironico ed irriguardoso apprezzamento. Con i motivi scritti ai quali per brevità si fa richiamo, il ricorrente ha eccepito di essersi limitato, certamente con una espressione si ironica ma non irriguardosa, a contestare l'operato dell'arbitro. Ha, altresì, rilevato, nel richiamare precedenti decisioni disciplinari in “subiecta materia”, l'eccessività della sanzione inflittagli anche tenutosi conto del suo ottimo profilo disciplinare in quattro stagioni e mezzo dal suo arrivo in Italia. Ha, quindi, richiesto, valutandosi la sua condotta al più irrispettosa, la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della seconda e terza giornata. In via subordinata ha, infine, chiesto la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara. Alla seduta del 17.5.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. La condotta del Cavani, realizzata dopo la seconda ammonizione e conseguente sua espulsione, può essere, a giudizio di questa Corte, considerata, nel contesto e con le modalità refertate, irrispettosa piuttosto che offensiva e irriguardosa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Edinson Cavani, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 17 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 15 Settembre 2011 2) RICORSO DEL CALC. CAVANI EDINSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LECCE/NAPOLI DELL’8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 182 del 10.5.2011)"