F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 15 Settembre 2011 5) RICORSO DEL CALC. SAMMARCO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALERMO/CESENA DELL’11.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 166 dell’11.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 15 Settembre 2011 5) RICORSO DEL CALC. SAMMARCO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALERMO/CESENA DELL’11.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie A - Com. Uff. n. 166 dell’11.4.2011) Con decisione resa pubblica mediante il comunicato n. 166 del 11.4.2011 , il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore Paolo Sammarco la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Palermo/Cesena disputato il 11.4.2011, lo stesso si rendeva colpevole di proteste nel confronti degli ufficiali di gara nonché per avere al minuto 30 del secondo tempo, mentre si alzava dalla panchina e portandosi sul terreno di gioco, proferito una espressione ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara (infrazione rilevata dall’assistente). Avverso tale provvedimento il calciatore Paolo Sammarco promuoveva, con atto del 12.4.2011 e con procedura ordinaria, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale sostenendo l’erronea valutazione da parte del Giudice Sportivo delle frasi dette e chiedendo pertanto una riduzione della squalifica inflittagli da due giornate ad una. Le ragioni poste a fondamento del ricorso sono tutte riconducibili alla ritenuta eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo con l’impugnata delibera a causa delle espressioni proferite dal ricorrente considerate dallo stesso non ingiuriose o irrispettose, come previsto dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. ma meramente irriguardose. A tal fine il ricorrente richiama la recente giurisprudenza di questa Corte quale quella pubblicata sul Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010, sul n. 145 del 1.3.2011 e sul n. 54 dell’8.9.2008. A questa Corte alcun dubbio appare in ordine al disvalore da riconnettere alle espressioni pronunciate dal Sammarco a cagione della sua oggettiva attitudine offensiva ed ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e degli assistenti, percepite come tali da uno degli Ufficiali di gara, per cui le medesime pronunce richiamate non appaiono conferenti al caso di cui trattasi. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa di reclamo versata. .Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Paolo Sammarco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it