F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 15 Settembre 2011 4) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RIZZO GIUSEPPE SEGUITO GARA REGGINA/CITTADELLA DEL 9.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 15 Settembre 2011 4) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RIZZO GIUSEPPE SEGUITO GARA REGGINA/CITTADELLA DEL 9.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B – Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011) Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Rilevato che nel rapporto del direttore di gara Signor Renzo Candussio è testualmente rappresentato che il calciatore della società Reggina Calcio S.p.A. Giuseppe Rizzo, al termine della gara del Campionato di Serie B del 9.4.2011 contro il Cittadella, insieme con altri calciatori, si avvicinava al predetto direttore di gara e gli “urlava distintamente “vaffanculo” per poi allontanarsi”. Appurato dunque che il calciatore Giuseppe Rizzo ha effettivamente pronunciato la surriportata espressione (fatto non contestato dalla società reclamante) dal contenuto indubbiamente irriguardoso nei confronti del direttore di gara e che alcun rilievo può assumere la circostanza, per quanto sostenuto dalla società reclamante, che al fatto non seguiva alcuna decisione disciplinare immediata da parte dell’arbitro, atteso che costui condivisibilmente ha evitato di estrarre il cartellino rosso “per evitare di creare ulteriore nervosismo in un momento già carico di tensione” (per come emerge testualmente dal contenuto del rapporto dell’arbitro). Ritenuto che il contesto in cui l’espressione ingiuriosa è stata pronunciata e l’atteggiamento mantenuto dal calciatore, peraltro in presenza di altri giocatori, delineano un comportamento di grave irriverenza nei confronti del direttore di gara signor Renzo Candussio, che le difese della società reclamante non consentono di affievolire nella sua gravità. Stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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