F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 15 Settembre 2011 2) RICORSO DEL CALC. VID BELEC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/FROSINONE DEL 9.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B – Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 15 Settembre 2011 2) RICORSO DEL CALC. VID BELEC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/FROSINONE DEL 9.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B – Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011) Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011 , il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore Vid Belec la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Crotone/Frosinone disputato il 9.4.2011, il calciatore Vid Belec proferiva frasi di proteste nel confronti degli ufficiali di gara e per avere al minuto 18 del secondo tempo rivolto all’arbitro una locuzione chiaramente ingiuriosa. Avverso tale provvedimento il calciatore Vid Belec promuoveva, con atto del 13.4.2011 e con procedura ordinaria, reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale sostenendo l’erronea valutazione da parte del Giudice Sportivo e chiedendo pertanto una riduzione della squalifica inflittagli da 2 giornate ad una. Le ragioni poste a fondamento del ricorso sono tutte riconducibili alla eccessività della sanzione comminata dal giudice sportivo con l’impugnata delibera per avere il ricorrente pronunciato frasi ritenute dallo stesso non ingiuriose o irrispettose, come previsto dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. ma bensì meramente irriguardose. A conforto della tesi sostenuta il ricorrente richiama la recente giurisprudenza di questa Corte quale il Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010 ed il Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. A questa Corte appare di tutta evidenza il disvalore riconducibile all’espressione pronunciata dal Belec così come riportato nel referto arbitrale, a cagione della sua oggettiva attitudine offensiva, percepita come tale dallo stesso direttore di gara, per cui le medesime pronunce richiamate non appaiono conferenti con il caso di cui trattasi, avendo altro profilo sanzionatorio dinanzi a frasi di altro tenore e significato intrinseco letterale. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa di reclamo versata.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vid Belec. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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