F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 5) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 10.3.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE SANTARELLI GIORGIO IN DATA 3.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 5.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 12 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 15 Settembre 2011 5) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 10.3.2010, SPEDITO DAL CALCIATORE SANTARELLI GIORGIO IN DATA 3.5.2010, RICEVUTO DALLA L.I.C.P. IN DATA 5.5.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010) La S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha avanzato reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Tesseramenti (Com. Uff. n. 08/D del 17.9.2010) che, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Santarelli Giorgio, aveva dichiarato valido il contratto stipulato in data 10.3.2010 tra il medesimo e la suddetta società. I fatti di causa si possono sintetizzare, tenuto conto della loro cronologia, come segue. In data 10.3.2010 il calciatore Giorgio Santarelli, già legato alla S.S. Cavese 1919 S.r.l., in forza di precedente contratto di durata semestrale stipulato in data 25.1.2010, e non oggetto di contestazione, stipulava con la medesima società un nuovo contratto di prestazione sportiva che, mantenendo ferma la durata del rapporto, stabiliva un compenso lordo superiore a quello precedentemente pattuito. In mancanza del deposito da parte della società presso la competente Lega, vi provvedeva il Santarelli in data 5.5.2010. La Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento del 25.6.2010, riteneva di non convalidare il suddetto contratto, ritenendolo nullo ad ogni effetto in quanto riportante importo decisamente superiore al precedente documento ed essendo già stato ratificato il precedente contratto economico. Contro tale provvedimento il Santarelli avanzava reclamo alla Commissione Tesseramenti, formulando richiesta di annullamento del diniego del Visto di Esecutività e conseguente declaratoria di validità del contratto de quo. In tale reclamo il Santarelli, dopo aver argomentato, ad avviso di questa Corte correttamente, in ordine alla competenza dell'Organo adito, poneva come argomento principale alla base del suo reclamo l'avvenuta decadenza per la Lega Italiana Calcio Professionistico dal potere di convalida del contratto in oggetto, in quanto, nel caso di specie, erano già trascorsi i trenta giorni previsti dal comma 2 art. 3 dell'Accordo Collettivo, con conseguente già avvenuto rilascio del Visto di Esecutività per decorso de termine. L'intervenuta decadenza dal potere, avrebbe determinato un vizio insanabile del provvedimento di mancata convalida del contratto. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Lega Italiana Calcio Professionistico sarebbe incorsa in eccesso/sviamento di potere in quanto aveva addotto a sostegno del proprio provvedimento di diniego considerazioni alla stessa non consentite. Da parte sua la S.S. Cavese 1919 S.r.l., costituitasi nel giudizio innanzi alla Commissione Tesseramenti, sosteneva la legittimità dell'impugnato provvedimento sulla base dell'esistenza di seri e fondati elementi ostativi alla regolarità ed esecutività del contratto in oggetto, sostenendo da un lato che l'intervento della Lega Italiana Calcio Professionistico non deve limitarsi alla legittimità formale del documento ma deve investire anche e soprattutto gli aspetti sostanziali, e dall'altro, che il termine di cui al comma 2 dell'art. 3 dell'Accordo Collettivo avrebbe carattere ordinatorio e non perentorio. La Commissione Tesseramenti nella riunione del 16.9.2010, in accoglimento del reclamo proposto dal Santarelli, dichiarava valido il contratto stipulato in data 10.3.2010 tra lo stesso e la società S.S. Cavese 1919 S.r.l., sulla base di una assoluta mancanza di preclusione per le parti di avvalersi della propria autonomia contrattuale e di modificare i precedenti accordi in accordi in senso migliorativo o peggiorativo per i contraenti ed in considerazione del fatto che la società resistente non aveva mai dedotto in maniera esplicita la mancanza di autenticità della sottoscrizione. Avverso tale pronunciamento della Commissione Tesseramenti la S.S. Cavese 1919 S.r.l. proponeva reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, sostenendo, in aggiunta a quanto dedotto in primo grado, la rilevabilità nel documento contrattuale di irregolarità tali da inficiare ex tunc la validità e/o efficacia dello stesso, in particolare l'indicazione della data con grafia completamente diversa rispetto al resto dell'atto nonchè una anomala ed illogica sovrapposizione dell'accordo de quo ad altro precedente. In sintesi la società ricorrente fa discendere da una presunta diversità di grafia nell'indicazione della data rispetto al resto dell'atto, una incertezza in ordine alla stessa con conseguenti ripercussioni sulla tempestività del deposito presso la Lega competente. Inoltre, sostiene la stessa società che l'anomala sovrapposizione del contratto in questione ad altro intercorrente tra le parti determinerebbe una illogicità ed incoerenza del contratto stesso. Da parte sua, il Santarelli nelle controdeduzioni chiede il rigetto del reclamo, riproponendo le argomentazioni poste nel giudizio davanti alla Commissione Tesseramenti in ordine all'intervenuta decadenza della Lega Italiana Calcio Professionistico dal potere del diniego del visto di esecutività e contestando le argomentazioni di controparte in ordine alla supposta irregolarità del contratto ed illogicità ed incoerenza dello stesso. La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, procede in via preliminare all'esame dell'eccezione sollevata dal resistente in ordine alla carenza di potere della Lega Italiana Calcio Professionistico nell'emanazione del provvedimento oggetto di impugnativa innanzi alla Commissione Tesseramenti. Ritiene codesta Corte che l'eccezione di illegittimità ed inefficacia del provvedimento della Lega Italiana Calcio Professionistico del 25.6.2010, che negava la convalida del contratto di cui è causa e lo dichiarava nullo ad ogni effetto, vada accolta, in quanto il dettato del comma 2 dell'art. 3 dell'Accordo Collettivo, stipulato in attuazione dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981 n. 91, prevede che, in mancanza di pronuncia entro il trentesimo giorno successivo al deposito, il contratto si intende approvato. Nel caso di specie, il contratto stipulato in data 10.3.2010 è stato depositato dal Santarelli, nell'inerzia della società, in data 5.5.2010 e, conseguentemente, decorsi i trenta giorni da tale data, il contratto ha prodotto tutti i suoi effetti. Il provvedimento di mancata approvazione è intervenuto in data 25.6.2010, oltre, quindi, il termine previsto dal comma 2 art. 3 dell'Accordo Collettivo. Ritiene questa Corte che, approvato il contratto per il decorso del tempo, sia precluso alla Lega competente ricorrere allo strumento del diniego di convalida per far valere eventuali vizi del tesseramento, ma che la stessa debba ricorrere, a tal fine, agli altri strumenti concessi dall'Ordinamento Federale. In ogni caso, il reclamo della S.S. Cavese 1919 S.r.l. non avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto fondato su motivi non fatti valere innanzi alla Commissione Tesseramenti e, pertanto, inammissibile ai sensi del comma 3 art. 37 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de’ Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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