F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 23. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L.; AMMENDA DI € 1.500,00 ALL’U.S. POGGIBONSI S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6748/964PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011) 24. RICORSO DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L.; AMMENDA DI € 1.500,00 ALL’U.S. POGGIBONSI S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEGLI CON NOTA 6748/964PF10- 11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 23. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L.; AMMENDA DI € 1.500,00 ALL’U.S. POGGIBONSI S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6748/964PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011) 24. RICORSO DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. POGGIBONSI S.R.L.; AMMENDA DI € 1.500,00 ALL’U.S. POGGIBONSI S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEGLI CON NOTA 6748/964PF10- 11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011) Con atto del 17.5.2011, il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.2011) limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, irrogate a carico del sig. Pianigiani Antonello, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società U.S. Poggibonsi S.r.l., e della medesima Società. Con atto, spedito in data 18.5.2011, la società U.S. Poggibonsi S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la medesima decisione. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del predetto tesserato, dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., e la conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., della società U.S. Poggibonsi S.r.l.. Questa Corte, riuniti preliminarmente i due ricorsi, attesa la loro evidente connessione oggettiva, ritiene che entrambi siano infondati per le ragioni che seguono. L’art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F. prevede, tra gli altri adempimenti, posti a carico delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quanto segue: “1.Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”. Le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie né la misura della sanzione che deve essere irrogata nell’ipotesi in cui gli emolumenti, cui si riferisce l’art. 85, sopra riportato, vengano corrisposti con modalità e procedure diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali; ed invero, l’art. 90 N.O.I.F. fissa una misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore a € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. Al proposito, viene in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Orbene, questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Ed invero, nel caso oggetto del presente giudizio, la violazione, ascritta ai soggetti deferiti, è consistita nel pagamento, con modalità difformi rispetto a quelle imposte dalle norme federali (assegni bancari tratti da conti corrente diversi da quello indicato dalla Società al momento dell’iscrizione al Campionato), di una parte delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali sugli emolumenti spettanti ai tesserati della società U.S. Poggibonsi S.r.l.. Trattasi di una violazione che, tenuto conto della natura e della gravità della stessa, appare corretto sanzionare, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con un ammenda pari ad € 1.500,00; al contrario, del tutto sproporzionata sarebbe l’applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura (€ 7.000,00) richiesta dal Procuratore Federale. Quanto, poi, al secondo motivo di gravame con il quale il Procuratore Federale lamenta la contraddittorietà della decisione, assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, rispetto ad altre adottate, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe, dallo stesso Organo disciplinare, peraltro in sede di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ex art. 23 C.G.S., si rileva quanto segue. La circostanza che altri tesserati e società, deferiti per violazioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio, si siano determinati, come consentito dal prefato art. 23, nel senso di accordarsi con la Procura Federale per chiedere alla Commissione Disciplinare Nazionale l’applicazione di una sanzione superiore a quella in argomento, e che l’Organo giudicante abbia ritenuto congrua la sanzione indicata, non può essere invocata al fine di ottenere un inasprimento delle sanzioni, irrogate nel caso che ci occupa. Ed invero - al di là del fatto che le fattispecie, richiamate a fini comparativi dal Procuratore Federale, non risultano perfettamente sovrapponibili al caso che ci occupa (venendo in rilievo violazioni più gravi atteso che l’utilizzazione di modalità e procedure di pagamento diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali ha avuto ad oggetto il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali) – appare quantomeno singolare che il Procuratore Federale si dolga del fatto che i deferiti, che abbiano chiesto la definizione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 23 C.G.S., abbiano ottenuto un trattamento sanzionatorio penalizzante rispetto a coloro che, invece, non hanno operato la predetta scelta; ciò, infatti, è dipeso da una libera scelta, peraltro irretrattabile (non essendo possibile, come noto, impugnare l’ordinanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti) dei predetti deferiti, di cui non può certamente dolersi la Procura Federale. Passando al ricorso, proposto dalla società U.S. Poggibonsi, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, non può riconoscersi ai deferiti il beneficio dell’errore scusabile atteso che gli adempimenti, posti a carico dalla disposizione, sopra riportata, non appaiono né complessi né tanto meno difficoltosi. Quanto all'asserita impossibilità di adeguarsi alla nuova normativa, si fa solo osservare come tutte le modifiche regolamentari di cui il Com. Uff. n. 121/A del 4 giugno 2010 abbiano trovato necessariamente applicazione a far data dal giorno 1 luglio 2010; di talché, da quel momento in poi, alcun'altra modalità di pagamento degli emolumenti avrebbe potuto essere utilizzata, senza che si potesse verosimilmente addurre qualsivoglia impedimento ostativo rispetto a un pronto adeguamento alle novità regolamentari. Quanto, poi, alla presunta buona fede che avrebbe caratterizzato la condotta dei deferiti, questa Corte osserva come la circostanza che la società U.S. Poggibonsi S.r.l. avesse informato sia la Co.Vi.So.C. che la Deloitte & Touche S.p.A. del fatto di avere provveduto al pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi a due mensilità spettanti ai tesserati con modalità diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali, non valga, di per sé, ad escludere la responsabilità dei deferiti per la violazione commessa. Peraltro, la predetta comunicazione era dovuta da parte della Società, odierna ricorrente; ed invero, l’art. 90 N.O.I.F. sanziona con una ammenda non inferire a € 10.000,00 la violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F.. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 23) e 24) come sopra rispettivamente proposti dal Procuratore Federale e dall’U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena), li respinge. Dispone addebitarsi la tassa relativa al reclamo n. 24).
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