F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 19. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. PESCE ANDREA, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. SAVONA 1907 FBC S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOC. SAVONA 1907 FBC 1907 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6759/967PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 19. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 AL SIG. PESCE ANDREA, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. SAVONA 1907 FBC S.P.A.; AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOC. SAVONA 1907 FBC 1907 S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6759/967PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011, DEGLI ARTT. ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 88/CDN dell’ 11.5.2011) Con atto del 17.5.2011, il Procuratore Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 88/CDN dell’11.5.11) limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, irrogate a carico del sig. Pesce Andrea, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Savona 1907 FBC S.p.A., e della medesima società. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del predetto tesserato, dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., e la conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., della società Savona 1907 FBC S.p.A.. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. L’art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F. prevede, tra gli altri adempimenti, posti a carico delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quanto segue: “1.Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto”. Le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie né la misura della sanzione che deve essere irrogata nell’ipotesi in cui gli emolumenti, cui si riferisce l’art. 85, sopra riportato, vengano corrisposti con modalità e procedure diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali; ed invero, l’art. 90 N.O.I.F. fissa una misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore a € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. Al proposito, viene in rilievo l’art. 16 C.G.S., a tenore del quale “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Orbene, questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Ed invero, nel caso oggetto del presente giudizio, la violazione, ascritta ai soggetti deferiti, è consistita nel pagamento, con modalità difformi rispetto a quelle imposte dalle norme federali, di un acconto, pari ad € 500,00, di una sola mensilità spettante ad un calciatore della società Savona 1907 FBC S.p.A.. Trattasi di una violazione che, tenuto conto della natura e della gravità della stessa, appare corretto sanzionare, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con un ammenda pari ad € 500,00; al contrario, del tutto sproporzionata sarebbe l’applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura (€ 7.000,00) richiesta dal Procuratore Federale. Quanto, poi, al secondo motivo di gravame con il quale il Procuratore Federale lamenta la contraddittorietà della decisione, assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, rispetto ad altre adottate, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe, dallo stesso Organo disciplinare, peraltro in sede di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ex art. 23 C.G.S., si rileva quanto segue. La circostanza che altri tesserati e società, deferiti per violazioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio, si siano determinati, come consentito dal prefato art. 23, nel senso di accordarsi con la Procura Federale per chiedere alla Commissione Disciplinare Nazionale l’applicazione di una sanzione superiore a quella in argomento, e che l’Organo giudicante abbia ritenuto congrua la sanzione indicata, non può essere invocata al fine di ottenere un inasprimento delle sanzioni, irrogate nel caso che ci occupa. Ed invero - al di là del fatto che le fattispecie, richiamate a fini comparativi dal Procuratore Federale, non risultano perfettamente sovrapponibili al caso che ci occupa (venendo in rilievo violazioni più gravi atteso che l’utilizzazione di modalità e procedure di pagamento diverse rispetto a quelle imposte dalle norme federali ha avuto ad oggetto il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali) – appare quantomeno singolare che il Procuratore Federale si dolga del fatto che i deferiti, che abbiano chiesto la definizione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 23 C.G.S., abbiano ottenuto un trattamento sanzionatorio penalizzante rispetto a coloro che, invece, non hanno operato la predetta scelta; ciò, infatti, è dipeso da una libera scelta, peraltro irretrattabile (non essendo possibile, come noto, impugnare l’ordinanza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti) dei predetti deferiti, di cui non può certamente dolersi la Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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