F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 11. RICORSO DEL SIG. GIOVANNI FRANCAVILLA, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF, – NOTA N. 6761/948PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 11. RICORSO DEL SIG. GIOVANNI FRANCAVILLA, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF, - NOTA N. 6761/948PF10-11/SP/BLP DEL 23.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 5.5.2011) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14 giugno 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Sig. Giovanni Francavilla avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 86/CDN del 5 maggio 2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al Sig. Francavilla stesso, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell’U.S. Foggia S.p.A, la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (millecinquecento/oo), per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV) N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010. Il procedimento ha origine dalla nota, datata 23 febbraio 2011, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società U.S. Foggia S.p.A. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 lett. c), punto IV, N.O.I.F.. Il Procuratore Federale, ritenuto che (i) la suddetta condotta integrava la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all’art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F., (ii) che la stessa era ascrivibile al sig. Giovanni Francavilla, all’epoca amministratore unico e legale rappresentante dell’U.S. Foggia S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società e (iii) che da tale condotta conseguiva la responsabilità diretta della stessa predetta società U.S. Foggia S.p.A., ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il sig. Francavilla stesso sia la predetta società. Così instauratosi il contraddittorio, prima dell’inizio del dibattimento, la società U.S. Foggia S.p.A., tramite il proprio rappresentante, depositava istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., e la Commissione Disciplinare Nazionale diminuiva, su consenso del Procuratore Federale, la sanzione inflitta alla Società stessa da € 7.000,00 ad € 4.500,00, con la conseguenza che proseguiva, pertanto, il procedimento nei confronti del solo Sig. Francavilla. Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi del Sig. Francavilla, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00; nessuno compariva per la parte deferita. La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte al sig. Francavilla e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come, “contrariamente a quanto previsto dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV) N.O.I.F., la Società U.S. Foggia S.p.A. non aveva utilizzato lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, precisamente il Sig. Simone Santarelli, per le mensilità di agosto e settembre 2010”. Per tali ragioni riteneva congruo irrogare la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 al Sig. Francavilla. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha proposto ricorso il Sig. Francavilla, il quale assume che il pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Santarelli è avvenuto in contanti e non tramite bonifico per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del ricorrente: infatti, il calciatore in questione aveva espressamente richiesto un acconto in contanti, dal momento che non poteva aspettare l’accredito delle spettanze sul proprio conto bancario. Inoltre, il Sig. Francavilla lamenta l’assoluta eccessività e sproporzionatezza della sanzione comminata, in quanto la violazione contestata avrebbe soltanto natura formale e non stanziale. All’udienza, sono presenti l’Avv,Cozzone per il ricorrente e la Procura Federale. Il ricorso è degno di parziale accoglimento. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata al deferito, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento in questione, sia stato effettuato in contanti, anziché a mezzo bonifico dal conto dedicato, solo perché il calciatori aveva richiesto un “anticipo” in tale forma del proprio emolumento, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Tale forma di pagamento esclude, peraltro, per definizione ogni tipo di tracciabilità dei pagamenti, elemento questo posto a base della vigente normativa. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità del soggetto tratto a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 del C.G.S., a tenore del quale “gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S. Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dal reclamante, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l’attribuzione di un corposo rilievo scusante all’errore sulla norma potrebbe suggerire nell’agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l’attività delle società affiliate alla F.I.G.C.. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l’individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza. In tal ottica, sebbene la modalità di pagamento utilizzata dal reclamante nella specie sia particolarmente deprecabile, l’ammontare del medesimo pagamento suggerisce a questa Corte l’opportunità di ridurre la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giovanni Francavilla riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 1.100,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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