F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 9. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA SIG.RA VALENTINA MAIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.; AMMENDA DI € 1.700,00 AL SIG. GUGLIELMO MAIO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.; AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6685/957PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011) 10. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA SIG.RA MAIO VALENTINA, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.; AMMENDA DI € 1.700,00 AL SIG. MAIO GUGLIELMO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6685/957PF/10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 14 Giugno 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 15 Settembre 2011 9. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA SIG.RA VALENTINA MAIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.; AMMENDA DI € 1.700,00 AL SIG. GUGLIELMO MAIO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.; AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 6685/957PF10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011) 10. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA SIG.RA MAIO VALENTINA, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.; AMMENDA DI € 1.700,00 AL SIG. MAIO GUGLIELMO, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AMMENDA DI € 1.700,00 ALLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA 6685/957PF/10-11/SP/BLP DEL 22.3.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV) NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2011) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 14 giugno 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C., nonché al ricorso proposto dalla Società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 87/CDN del 10 maggio 2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.700,00 ciascuno alla Sig.ra Valentina Maio, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., al Sig. Guglielmo Maio, vice presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Virtus Lanciano 1924 S.r.l., ed alla medesima predetta società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV) N.O.I.F. e all’art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta ai Sig.ri Maio, inerente la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato, Sig. Dino Pagliari, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Il procedimento ha origine dalla nota, datata 23 febbraio 2011, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 lett. c), punto IV, N.O.I.F.. Il Procuratore Federale, ritenuto (i) che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all’art. 85, lett. c), punto IV, N.O.I.F., (ii) che la stessa è ascrivibile ai Sig.ri Valentina Maio e Guglielmo Maio, rispettivamente presidente e vice presidente, nonché legali rappresentanti della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra gli stessi e la società e (iii) che da tale condotta consegue la responsabilità diretta della stessa predetta società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., ai sensi dell’4, comma 1 C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i Sig.ri Maio, sia la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.. Così instauratosi il contraddittorio, i deferiti hanno presentato, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva, eccependo che, al momento dei pagamenti in questione, il beneficiario, Sig. Dino Pagliari, non era più tesserato con la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.. Innanzi alla Commissione Disciplinare compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (euro settemila/00) a carico di ciascun deferito; comparivano, altresì, i deferiti, che si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie. La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte ai Sig.ri Maio ed alla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.. e, pertanto, fondato il deferimento, rilevava come l’art. 85 in questione “nell’imporre alle società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che dovevano considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Tale condotta era rilevante, ad avviso della Commissione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S., risultando il comportamento contestato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza, sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche, sotteso alla disposizione violata. Sul punto, secondo le Commissione, non potevano condividersi i rilievi difensivi per i quali l’art. 85, lett. c), paragrafo IV) N.O.I.F. sarebbe inapplicabile al caso di specie non essendo il Pagliari più tesserato per la società Virtus Lanciano al momento dei pagamenti in contestazione. Ciò non solo perché dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che il contratto del nuovo allenatore è datato 31.7.2010 (e non 1.7.2010), ma perché la norma citata impone modalità specifiche per i versamenti degli emolumenti non solo per i tesserati, ma anche per i “lavoratori dipendenti” e più in generale per i “collaboratori addetti al settore sportivo”. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare riteneva congruo infliggere la sanzione di € 1.700,00 a ciascuno dei soggetti deferiti. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso sia il Procuratore federale della F.I.G.C., sia la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.. I due procedimenti devono, pertanto, considerarsi riuniti. Per quanto riguarda il ricorso presentato dal Procuratore Federale, si rileva come con il primo motivo di gravame, intestato «errata valutazione e/o applicazione delle disposizioni federali in materia di strumenti di pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati stabiliti dalla normativa federale», la Procura ritiene «del tutto irragionevole» e «priva di carattere afflittivo» la sanzione inflitta. Ricordata la lettera della disposizione violata, secondo cui gli «emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato», la Procura evidenzia come si tratti di «previsione chiara, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, che ribadisce nell’ordinamento federale l’esigenza di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati, Attraverso l’obbligo imposto alle società di indicare il c.d. conto dedicato, quale requisito ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza e, di conseguenza, previsto quale unico mezzo di pagamento dalle disposizioni regolamentari in materia di pagamenti periodici ai propri tesserati». È erroneo, dunque, secondo la ricorrente Procura, «commisurare la sanzione all’entità del pagamento effettuato con strumento diverso rispetto a quello imposto dal sistema federale», atteso che «la violazione disciplinare si identifica nella modalità di pagamento, cioè nel non aver utilizzato il conto indicato in sede di ammissione ai campionati, a prescindere dall’importo pagato in maniera difforme». Con il secondo motivo di gravame, intestato «contraddittorietà della decisione con riferimento alle valutazioni di congruità effettuate per altre fattispecie analoghe», il Procuratore federale censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui, sotto il profilo della congruità della pena, non tiene conto che analoga fattispecie è stata definita con una sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), concordata tra le parti in applicazione degli artt. 23 e 24 C.G.S., quale effetto delle riduzioni operate sulla sanzione di partenza di € 7.000,00 (settemila/00). Evidentemente, argomenta la Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congrua la sanzione base «richiesta per uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi» e, quindi, la sanzione applicata nel caso di specie è incongrua rispetto a quelle irrogate in sede di definizione concordata del procedimento, «che dovrebbe avere un valore sostanzialmente premiante nel caso in cui i soggetti deferiti ammettano le proprie responsabilità chiedano di definire il procedimento in forma abbreviata», essendosi, invece, rivelata oggettivamente penalizzante. Conclude, dunque, la Procura federale affinché l’adita Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della impugnata decisione, «voglia comminare a ciascun deferito la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (settemila/00), […] o, in subordine, quella ritenuta di giustizia […] in misura comunque superiore a quella già decisa in primo grado». La società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., nel proprio ricorso, ribadisce che al Sig. Pagliari non può essere applicata la normativa contestata, dal momento che i pagamenti eseguiti riguardavano un periodo in cui lo stesso non era più tesserato con la Società in questione. Per questo motivo, la predetta Società concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta, ovvero, in subordine, la riduzione della stessa, in considerazione (i) della mancanza di una sanzione specifica per il pagamento avvenuto tramite modalità differenti da quelle previste dalla normativa in vigore e (ii) del tenore di sanzioni che, in casi analoghi, sono state comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale in misura ridotta. All’udienza dibattimentale, il rappresentante della ricorrente Procura Federale, ha insistito per l’accoglimento dell’appello, mentre la difesa dei soggetti deferiti ha chiesto l’accoglimento del proprio reclamo. I ricorsi devono essere riuniti e sono entrambi infondati. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV, delle N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla FIGC-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica, quindi, è la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, non può essere condiviso l’assunto dei deferiti in merito alla non applicabilità dell’art. 85, lett. c), paragrafo IV) N.O.I.F. al Sig. Pagliarico. Come evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, invero, la predetta norma impone modalità specifiche per i pagamenti degli emolumenti non solo dei tesserata, ma anche per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori. Tra l’altro, i deferiti non hanno mai dato spiegazioni in merito alle ragioni per cui la quasi totalità dei versamenti è stata effettuata, anche se con modalità irregolari, proprio attraverso il conto corrente che la Società aveva indicato all’atto dell’iscrizione al campionato come dedicato al pagamento degli emolumenti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori. Correttamente, dunque, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto sussistere la violazione contestata. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 del C.G.S., a tenore del quale “gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva». Orbene, questa Corte ritiene che, diversamente da quanto affermato dalla Procura federale, la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.. Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, come correttamente sostenuto dalla reclamante Procura, si rivelerebbe inutile, inefficace e deresponsabilizzante una sanzione priva di effettivo carattere afflittivo e l’attribuzione di un corposo rilievo scusante all’errore sulla norma potrebbe suggerire nell’agente un preordinato, quanto pericoloso, disinteresse per la corretta applicazione della normativa che regola l’attività delle società affiliate alla F.I.G.C. Nel contempo, però, sarebbe strutturalmente inidonea una sanzione eccessiva rispetto al fatto ed alla sua gravità ed intensità lesiva, alla luce del contesto complessivo in cui si inserisce la condotta e tenuto conto delle ragioni della stessa. Insomma, il difficile compito di concreta determinazione del tipo e della misura della sanzione attribuito, nella fattispecie, agli organi di giustizia sportiva si connota per una tensione ideale verso l’individuazione della giusta strategia sanzionatoria da costruire in rapporto allo specifico fatto ed al rilievo degli elementi necessari per graduare la colpevolezza. A tal proposito, si rileva che l’esigenza sottesa alla disposizione violata è essenzialmente quella di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri tesserati e dipendenti. Orbene, sotto tale profilo, è possibile osservare come il pagamento effettuato parzialmente tramite un assegno bancario non trasferibile consente, comunque, una certa tracciabilità. In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nella condotta dei legali rappresentanti della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, reputa questa Corte congrua la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale. In questa prospettiva appaiono, peraltro, irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio, le argomentazioni addotte dalla Procura Federale con il secondo motivo di gravame, volte ad illustrare la contraddittorietà della decisione impugnata con riferimento alle sanzioni irrogate in altre analoghe fattispecie. Sotto tale profilo, è evidente che il pur legittimo e corretto richiamo ad esigenze di uniformità di comportamento in tutti i casi analoghi, non può tradursi nell’individuazione della specie e misura della sanzione per il tramite della comparazione con altri (asseriti) analoghi procedimenti. A prescindere dalla considerazione che non sono stati offerti idonei e puntuali dati oggettivi onde eventualmente poter pervenire ad un giudizio di identità delle condotte e di gravità dei fatti dedotti negli altri “analoghi” procedimenti, rimane comunque ferma la necessità di stabilire la sanzione da applicare con riferimento al solo concreto contesto di riferimento, oggetto del presente procedimento, essendo precluse, ai fini di cui trattasi, valutazioni comparative con -altre pur simili o analoghe- fattispecie. Peraltro, la configurazione di una eventuale disparità di trattamento, come detto, presupporrebbe un rapporto di chiara ed accertata coincidenza tra la condotta dedotta in giudizio e quella richiamata come parametro di riferimento e paragone, laddove, invece, dai generici elementi di cui qui si dispone, sembra potersi desumere una non perfetta sovrapponibilità delle stesse. Del resto, quella di concordare la sanzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto e consentito dall’art. 23 C.G.S., è una libera scelta, peraltro irretrattabile, delle parti, delle quali non può certo dolersi la Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 9) e 10) come sopra rispettivamente proposti dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dal Procuratore Federale, li respinge. Dispone addebitarsi la tassa relativa al reclamo n. 9).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it