F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 31 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 13 Settembre 2011 1) RICORSO DELLA S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MANTOVA DANIELE, PRESIDENTE DELLA S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 9705/891/PF10-11/MS/VDB DEL 10.6.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 31 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CGF del 13 Settembre 2011 1) RICORSO DELLA S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MANTOVA DANIELE, PRESIDENTE DELLA S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 9705/891/PF10-11/MS/VDB DEL 10.6.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011) A seguito della presentazione della domanda di partecipazione del 14.10.2010 al corso di informazione C.O.N.I.-F.I.G.C. per “Istruttori di Scuola Calcio” e a successive indagini, la Procura Federale veniva a conoscenza che il signor De Cinti Marco (inibito per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ex art. 19, comma 3, C.G.S., giusta decisione del Giudice Sportivo del 2.4.2008, pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 3.4.2008 della Delegazione Provinciale di Frosinone della Lega Nazionale Dilettanti) “svolgeva attualmente” l’attività di tecnico/collaboratore presso la S.S.D. Civis Colleferro 1997 Calcio a 5, circostanza (implicitamente) confermata dal Presidente della stessa società che aveva controfirmato la domanda di ammissione del De Cinti. Poiché l’utilizzazione di soggetto colpito dalla sanzione di squalifica a termine con contemporanea preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. costituisce violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, stesso Codice, ogni Comunicato Ufficiale si presume conosciuto a far data dalla sua pubblicazione, la Procura Federale,con atto del 10.6.2011, deferiva il De Cinti, il Presidente della S.S.D. Civis Colleferro 1997 e la stessa Società sportiva alla Commissione Disciplinare. Questa, in accoglimento delle richieste della Procura, con decisione pubblicata sul Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/CDN, comminava al De Cinti l’aggiunta di ulteriori 8 mesi alla originaria sanzione di inibizione per anni 5; l’inibizione per mesi 6 al Presidente signor Daniele Mandova e l’ammenda di € 1.500,00 alla S.S.D. Civis Colleferro 1997. Avverso la sanzione comminata la suo Presidente, la S.S.D. Civis Colleferro 1997 ha presentato reclamo a questa Corte di Giustizia Federale per l’applicazione in via principale di “altra e minore sanzione” e in via subordinata per la riduzione della durata dell’inibizione, in considerazione della sua buona fede e della difficoltà di avere piena conoscenza di tutti i provvedimenti sanzionatori comminati da Organi di giustizia federali, tantopiù quando riguardano comportamenti di soggetti operanti in settori diversi di attività sportiva. Nelle dichiarazioni rese nell’audizione odierna il signor Mantova ha confermato il contenuto dell’atto scritto. Il reclamo merita parziale accoglimento. E’ provato, perché inconfutabilmente rilevabile dai documenti versati in atti e non contestato dal reclamante, che la S.S.D. Civis Colleferro 1997 si è avvalsa delle prestazioni del signor De Cinti Marco in qualità di tecnico/collaboratore durante il periodo di esecuzione della sanzione al medesimo inflitta ed è indubbio che tale comportamento viola l’art. 1, comma 1 C.G.S.. La responsabilità di tale comportamento – che ricade sul signor Mantova Daniele in qualità di Presidente della società – trova la sua genesi giuridica, secondo le motivazioni del deferimento federale fatte proprie dal Giudice di I grado, nell’art. 2, comma 3, C.G.S., secondo cui il contenuto di ogni Comunicato Ufficiale si dà per conosciuto, con presunzione assoluta, a far data dal giorno della sua pubblicazione. Tale disposizione costituisce un principio giuridico cardine dell’ordinamento federale che, peraltro, deve essere coniugato, al momento della sua applicazione, con quello della adeguatezza e proporzionalità della sanzione comminabile. Questa, cioè, deve essere graduata tenendo conto della gravità del comportamento sanzionabile, delle modalità della sua attuazione, degli eventuali vantaggi che quella condotta è (anche potenzialmente) idonea a produrre, della qualità del soggetto imputabile, delle circostanze di fatto e/o dell’ambiente sportivo in cui si è concretizzata. Tali parametri rivestono un ruolo valutativo preminente allorché, come nel caso di specie, la responsabilità del soggetto deferito (e sanzionato) è legata alla “presunzione legale assoluta” della conoscenza, attraverso la pubblicazione di comunicati ufficiali (art. 2, comma 3, C.G.S. citato), di provvedimenti sanzionatori che abbiano colpito soggetti terzi limitandone o sospendendone per un periodo determinato la capacità giuridica a svolgere o a partecipare a qualunque tipo di attività di rilevanza federale (fra le quali sicuramente rientra la partecipazione a corsi indetti dalla F.I.G.C.). La presunzione assoluta di conoscenza di cui al citato art. 2, comma 3, C.G.S. esclude l’operatività di qualunque causa esimente di responsabilità da essa derivata ma il giudice sportivo deve graduare la sanzione correlata tenendo conto, come già sottolineato, di tutte quelle circostanze che tale responsabilità affievoliscano. E non può obiettivamente non farsi rientrare fra queste “circostanze attenuanti” quella che lega la presunzione assoluta di conoscenza di comunicati ufficiali emessi, come nella fattispecie che ne occupa, in settori sportivi diversi da quelli in cui milita la società passibile di sanzione. In applicazione di tale principio, la responsabilità del Sig. Mandova Daniele, Presidente della S.S.D. Civis Colleferro 1997 Calcio a 5, pur sanzionabile ne esce affievolita e merita una riduzione rispetto a quella comminatagli in dal Giudice di I grado. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civis Colleferro 1997 di Colleferro (Roma), per quanto di ragione, e riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Mantova Daniele a mesi 3. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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