COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CANOPOLI DAVIDE, ALESSIO CIPRIANI E PINO COPPOLA E DELLA SOCIETA’ ASD CORCOLLE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CANOPOLI DAVIDE, ALESSIO CIPRIANI E PINO COPPOLA E DELLA SOCIETA’ ASD CORCOLLE Con atto del 18 maggio 2011 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il calciatore Canopoli Davide, tesserato per la Società A.S.D. CORCOLLE, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS; l’Arbitro effettivo Alessio CIPRIANI per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, 40 comma 1 e 2 del Regolamento AIA e 40 comma 3 lettere c) ed h) del medesimo regolamento; il dirigente Pino Coppola, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS. A sostegno del deferimento premetteva che la società ASD Poli con esposto sottoscritto dal Presidente Luca Brugnoli, aveva denunciato il comportamento del calciatore Davide Canopoli che, nella gara del 19-12-2010 Corcolle-Poli, dopo essere stato sostituito era uscito dal terreno di gioco ed, attraverso un cancello lasciato aperto, aveva raggiunto la tribuna ed, insieme al padre, aveva aggredito lui ed il dirigente Deisori Giancarlo, provocandogli lesioni tali da richiedere l’intervento di un’ambulanza ed il trasporto in Ospedale. Nella fattispecie, alcuni calciatori della stessa Società Corcolle, avevano tentato di raggiungere la tribuna scavalcando la rete di recinzione del terreno di gioco e la gara era stata interrotta per alcuni minuti. Di quanto sopra nessuna menzione era stata fatta nel referto arbitrale. Successivamente lo stesso calciatore Canopoli a bordo di un’autovettura, accanto al guidatore, aveva volontariamente tamponato e provocato danni al sig. Deisori Massimiliano, figlio del dirigente rimasto ferito. Nel corso dell’indagine la Procura acquisiva vari documenti, tra cui la querela presentata dal Deisori Massimiliano e dal Deisori Giancarlo ed il referto di pronto soccorso dello stesso, Venivano auditi vari tesserati delle due società, mentre l’arbitro, benchè ritualmente convocato né si presentava né faceva pervenire giustificazioni. Dai documenti e dalle dichiarazioni dei tesserati, concordanti e circostanziate, la Procura riteneva la fondatezza dell’esposto e rilevava, oltre ai comportamenti del calciatore Canopoli e degli altri tesserati del Corcolle, l’assenza di qualsiasi menzione dei fatti nel referto di gara, della qual cosa non dava giustificazione il direttore di gara che nemmeno si presentava alla convocazione rituale degli inquirenti. Nel corso dell’istruttoria, poi, in luogo del calciatore Canopoli, in una audizione, si presentava il dirigente Coppola che presentava una giustificazione sottoscritta dallo stesso Canopoli apparentemente, ma la cui firma risultava apocrifa ed apposta presumibilmente dallo stesso Coppola. La Procura Federale concludeva dunque per il deferimento di tutti i tesserati e della società Corcolle per responsabilità oggettiva, a mente dell’articolo 4 comma 2 del CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati nonchè del comma 4 della stessa disposizione e 66 comma 2 delle NOIF per aver colpevolmente omesso la dovuta vigilanza sul cancello che, lasciato aperto, aveva consentito al Coppola di raggiungere i dirigenti del Poli per mettere in atto l’aggressione. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per far pervenire eventuali scritti difensivi.Nessuno dei deferiti faceva pervenire scritti difensivi ma alla riunione fissata si presentavano il dirigente Coppola, il calciatore Canopoli e l’arbitro Cipriani. Nonché in rappresentanza della società Corcolle e del Canopoli, l’Avv. Di Cola. Il Coppola, premettendo che il calciatore Canopoli era stato tesserato nella precedente stagione sportiva proprio con il Poli, faceva presente che per tutto l’incontro il calciatore era stato beccato ed insultato proprio dal Brugnoli. Dopo la segnatura di una rete da parte del Canopoli è poi successo il finimondo, tanto che il padre del calciatore è intervenuto per far cessare gli insulti ed in quel frangente si è acceso il parapiglia che ha coinvolto il padre del calciatore e vari sostenitori presenti. Il Canopoli si trovava già negli spogliatoi perché sostituito e non poteva quindi partecipare alla colluttazione. Il calciatore Canopoli si è rifatto alle dichiarazioni del Coppola che ha ulteriormente precisato che il figlio presidente Brugnoli al termine della gara aveva posto la sua autovettura in modo da non consentire l’uscita dal campo di gioco tanto da causare un piccolo tamponamento da parte dello stesso Coppola nel tentativo di lasciare il terreno di gioco. Il direttore di gara, premesso di non aver potuto rispondere alla convocazione per motivi di lavoro, ha affermato di non aver notato nulla di particolare durante lo svolgimento della gara, sino alla sostituzione del Canopoli e di non aver udito particolari ingiurie. Esclude che il Canopoli abbia scavalcato o che altri calciatori del Corcolle abbiano scavalcato la rete di recinzione e nega di aver sospeso l’incontro che ha avuto regolare svolgimento e conclusione. Ha notato un parapiglia tra i sostenitori al termine della gara che è stato sedato solo con l’intervento della forza pubblica ed ha riferito che il Brugnoli si recò nel suo spogliatoio per denunciare l’aggressione di un dirigente che era stato portato via dal 118. Aveva potuto lasciare il campo di gioco solo con l’intervento della forza pubblica in quanto i tesserati del Poli lo contestavano vibratamente per non aver riferito ai Carabinieri sull’aggressione da parte di un calciatore del Corcolle che aveva invaso lo spazio della Tribuna con l’intento di aggredire i tifosi del Poli, circostanza che lui in effetti non aveva rilevato. Il legale dei deferiti aggiungeva che il padre del calciatore Canopoli era stato a sua volta aggredito dal Brugnoli e dal Deisori ed era stato a sua volta accompagnato in ospedale. La Procura Federale richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per l’arbitro Cipriani un anno di sospensione, per il calciatore Canopoli quattro giornate di squalifica, per il dirigente Coppola un anno di sospensione ed per la società Corcolle l’ammenda di € 3.000,00. Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano stati solo parzialmente provati. E’ certo che il calciatore Canopoli, non appena sostituito, si sia portato, invece che in panchina o negli spogliatoi, nella zona dove stazionavano alcuni spettatori, dirigenti del Poli ed il proprio genitore, ma non è certo se sia andato a dar man forte allo stesso che era già venuto a vie di fatto con alcuni dirigenti e sostenitori del Poli, ovvero abbia egli iniziato un confronto fisico con i dirigenti del Poli, il presidente Brugnoli ed il vice Deisori. E’ altrettanto certo che solo il Canopoli ed il padre parteciparono alla colluttazione per quanto attiene a tesserati e sostenitori del Corcolle in quanto nessuno dei testi uditi dalla Procura fa cenno ad altri sostenitori o tesserati del Corcolle come partecipi della colluttazione, mentre alcuni di questi riferiscono come, oltre alle quattro persone citate, abbiano partecipato anche altri sostenitori del Poli. Non è, invece, certo che alcuni calciatori del Corcolle, durante il parapiglia scoppiato nella zona ove erano posizionati alcuni sostenitori del Poli, opposta alla tribuna spettatori, abbiano tentato di scavalcare la rete di recinzione. A tale conclusione si giunge in quanto di tale circostanza riferisce solo il Presidente del Poli, peraltro coinvolto negli incidenti, ed un solo testimone, mentre non ne fanno menzione né i calciatori del Corcolle, né quasi tutti i calciatori del Poli; è inoltre da chiedersi perché se il Canopoli, come affermato, ha guadagnato tale zona attraverso un cancello lasciato aperto, gli altri calciatori avessero la necessità di scavalcare la rete di recinzione, peraltro non riuscendovi. Anche sulla sospensione della gara per alcuni minuti, non vi è univoca conferma in quanto non ne fanno alcuna menzione i calciatori del Corcolle, che pure hanno confermato la partecipazione del Canopoli, mentre la confermano quelli del Poli che, però, tutti confermano che la gara è stata poi regolarmente conclusa. Ciò detto appare non provata la dolosa omissione nel referto di gara da parte dell’arbitro dei fatti così come addebitati. Infatti è certo che il parapiglia si sia verificato non in tribuna ma dal lato opposto, ove il terreno di gioco confina con una strada pubblica ed è protetto solo da una recinzione in rete metallica, e quindi è verosimile che l’Arbitro, una volta effettuate le formalità di sostituzione del Canopoli, abbia ripreso il gioco e non si sia avveduto subito dell’inizio del parapiglia avvenuto al di fuori dell’impianto di gioco e non nella zona dove era posizionato il pubblico che assisteva alla gara in tribuna. Non è certo che il direttore di gara abbia potuto identificare nel trambusto il Canopoli così come, mancando solo tre minuti al termine, non è nemmeno certo che la gara sia stata sospesa e poi ripresa e conclusa. D’altro canto l’Arbitro colloca nel suo referto gli incidenti come avvenuti al termine della gara e ne da’ menzione nel referto, così come nel referto, anche con la redazione di un supplemento, viene riferito sulla denuncia immediata fatta dai dirigenti del Poli di quanto accaduto anche se l’Arbitro precisa di essere stato sentito anche dai Carabinieri intervenuti per confermare la circostanza dell’invasione di un calciatore del Corcolle in tribuna e di aver riferito agli inquirenti di non aver visto alcuno invadere la tribuna. Emerge dal referto anche un equivoco in cui può essere caduto l’Arbitro in quanto colloca gli incidenti a fine gara e come avvenuti in tribuna, riferendo probabilmente di altri episodi rispetto a quello incriminato che è avvenuto dal lato opposto alle tribune, dietro le panchine ed in una zona esterna all’impianto di gioco. Ciò premesso la circostanza addebitata all’Arbitro di non aver riferito utilmente sugli incidenti e di averlo fatto con dolo non appare provata mentre è provata la omessa presentazione agli inquirenti della Procura Federale, senza adeguata giustificazione. Va infine prosciolto il tesserato Pino Coppola in quanto non si rinviene in atti la dimostrazione che la firma apposta sulla giustificazione presentata al collaboratore della Procura Federale sia falsa, infatti se è vero che la firma appare del tutto difforme da quella poi apposta dal Canopoli sul verbale, è altrettanto vero che il collaboratore della Procura non ha fatto disconoscere la firma del medesimo calciatore, né gli ha chiesto chiarimenti su tale giustificazione, in ciò rendendo le asserzioni sulla pretesa falsità della firma e sul tentativo di non far deporre il Canopoli da parte del Coppola, meramente apodittiche. Del resto non si vede quale rilievo potessero avere le dichiarazioni del Canopoli, deferito nel procedimento, e quindi da assumere con tutti i distinguo del caso, considerando poi che lo stesso non ha minimamente confermato i fatti di cui era accusato. Vanno quindi determinate le sanzioni così come da dispositivo, precisando che, per quanto attiene alla società Corcolle, trattandosi di fatti addebitati a tesserati, sanzionati con la medesima decisione, e quindi di responsabilità oggettiva, appare equo fissare la sanzione, come da dispositivo, in termine ben meno afflittivi di quanto richiesto. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere il deferito Canopoli Davide responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogargli la squalifica per quattro gare effettive; di ritenere l’Arbitro Alessio Cipriani responsabile della mancata presentazione, non giustificata, innanzi al collaboratore della Procura Federale e di irrogargli la sospensione per mesi tre; di prosciogliere dall’addebito il dirigente della società Corcolle Pino Coppola; di ritenere, infine, la società Corcolle responsabile, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS, dei fatti ascritti al proprio tesserato e per l’effetto di irrogare la sanzione dell’ammenda per € 300,00. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
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