COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARTUCCI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92 COMMA 1 DELLE NOIF, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI SIG. SEPE BRUNO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 14/07/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARTUCCI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92 COMMA 1 DELLE NOIF, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI SIG. SEPE BRUNO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO FONDI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. Il Presidente della Società PRO CALCIO FONDI, Sig. SEPE BRUNO, in data 17.12.2010 ha trasmesso al Comitato Regionale Lazio ed alla Procura Federale, un esposto con il quale ha segnalato un presunto comportamento antiregolamentare del calciatore ANDREA MARTUCCI, che dopo essersi fatto firmare dal predetto Presidente la lista di trasferimento in favore dell’A.S. NUOVA ITRI, si impegnava comunque a disputare ancora due gare con la società PRO CALCIO FONDI in programma per i giorni 9.12.2010 (Coppa Italia) e 12.12.2010 (Campionato di Promozione). Nell’esposto in argomento è stato segnalato dal Presidente che il MARTUCCI , dopo essersi fatto firmare dal Presidente SEPE, la lista di trasferimento, impegnandosi a giocare con la medesima Società ancora le due partite in programma per i giorni 9.12.2010 (Coppa Italia) e 12.12.2010 (Campionato di Promozione), non avrebbe risposto alle corrispondenti convocazioni delle Società ed avrebbe invece giocato con la squadra della Società NUOVA ITRI la partita BASSIANO – NUOVA ITRI del 12.12.2010 (Campionato di Promozione). A garanzia del rispetto dell’impegno assunto dal calciatore, il Presidente della PRO CALCIO FONDI avrebbe apposto, al momento della consegna al MARTUCCI della lista di trasferimento da lui sottoscritta, la data del 13.12.2010, una data successiva allo svolgimento dell’ultima gara che il MARTUCCI si era impegnato a giocare con la PRO CALCIO FONDI. Il Collaboratore della Procura Federale, a seguito di tale esposto, ha effettuato le opportune indagini, dall’esame delle quali ha rilevato che il tesseramento del calciatore MARTUCCI presso la Società NUOVA ITRI si sia perfezionato in data 10.12.2010 con la consegna della lista presso il competente Ufficio Tesseramenti. L’esame della lista ha consentito di verificare che, effettivamente, la data indicata a penna accanto alle sottoscrizioni appare modificata al 13.12.2010. Ha anche accertato il Collaboratore Federale che il MARTUCCI ha in effetti partecipato alla gara del 12.12.2010 contro il BASSIANO, nelle file della nuova Società di appartenenza NUOVA ITRI. In merito alla presumibile contraffazione della data, la Procura Federale ha ammesso che non è stato possibile acquisire elementi di sicuro riscontro, al fine di risalire all’autore materiale della contraffazione. L’Organo Inquirente ha altresì accertato, nello svolgimento delle indagini, che il Sig. GIORGIO MINIERI ha svolto impropriamente le funzioni di allenatore per la Società PRO CALCIO FONDI per il periodo ottobre 2010 – marzo 2011, senza regolare vincolo di tesseramento, per cui con separato provvedimento ha disposto il deferimento del MINIERI alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. In conseguenza di tutto ciò, la Procura Federale ha deferito il calciatore MARTUCCI ANDREA, solamente per la violazione dell’art. 92 comma 1 delle NOIF, perché senza fornire adeguata giustificazione, non ha ottemperato alle convocazioni formalmente inviategli dalla Società PRO CALCIO FONDI del 9.12.2010, essendo in tale data ancora regolarmente tesserato per la Società predetta. La Procura Federale ha altresì deferito il Presidente della Società PRO CALCIO FONDI, Sig. SEPE BRUNO, per non avere impedito al tecnico MINIERI, di svolgere le funzioni di allenatore della prima squadra della sua Società, nel periodo ottobre 2010 – marzo 2011, in quanto non tesserato con la stessa. Per responsabilità diretta ed oggettiva è stata deferita la Società PRO CALCIO FONDI, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti ascrivibili al Presidente della Società per i fatti di cui sopra. Fissata l’udienza, per la Procura Federale è presente l’Avv. MANCA ed il calciatore MARTUCCI rappresentato dal Sig. LORENZO CHIODI il quale ha tenuto a precisare che il MARTUCCI ha avvertito la Società che per motivi di lavoro (che svolge a Napoli) non è stato in grado di assicurare la presenza all’incontro del 7.12.2010, ritirando in tale circostanza dalle mani del Presidente, la lista di trasferimento per la Società NUOVA ITRI. Contesta il CHIODI il motivo per cui è stato deferito il MARTUCCI che si è sempre comportato secondo i principi fissati dall’art. 1 comma 1 del C.G.S., per non aver tra l’altro mai ricevuto la comunicazione ufficiali, spedita dalla Società PRO CALCIO FONDI con lettera normale, di presentazione agli allenamenti della squadra. Mentre la Procura Federale ha già indicato le proposte di sanzione dei deferiti, alle ore 15.30 si è presentato per la Società PRO CALCIO FONDI, il delegato Sig. BONGIOVANNI il quale ha preliminarmente chiesto scusa per il ritardo, motivandolo con il traffico intenso trovato sulla statale 148 - Pontina. Ha solo voluto rappresentare la totale buona fede della Società, in quanto ha posto in evidenza problemi di ricezione della corrispondenza, dovuti ad una forzata coabitazione con l’altra Società di FONDI, partecipante al Campionato di Lega Pro, circostanza questa che ha generato il disservizio in parola. Ed è per tale circostanza che non hanno mai ricevuto comunicazione del mancato tesseramento dell’allenatore MINIERI per mancato pagamento dell’importo di € 28,00 quale tassa di tesseramento presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. Afferma infine che la Società PRO CALCIO FONDI non avrebbe avuto problemi a regolarizzare la situazione del MINIERI se fosse venuta a conoscenza del mancato tesseramento per pochi euro. A questo punto la Procura federale ribadisce le conclusioni in precedenza formulate, chiedendo 3 mesi di inibizione per il Presidente PRO CALCIO FONDI, Sig. SEPE BRUNO, l’ammenda per detta Società € 750,00 e la squalifica di 2 mesi per il calciatore MARTUCCI ANDREA. La Commissione ha valutato attentamente tutti gli atti a disposizione e preliminarmente fa presente che le argomentazioni esposte dal Rappresentante della PRO CALCIO FONDI potranno essere valutate dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. in occasione dell’esame del deferimento a carico dell’allenatore GIORGIO MINIERI. Per quanto attiene gli altri aspetti si concorda con le responsabilità addebitate ai deferiti, così come contestate, e ritiene di graduare le sanzioni rispetto alle richieste formulate dall’Organo Requirente, tenuto conto del grado di responsabilità dei deferiti. Tutto ciò premesso questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: - al calciatore MARTUCCI ANDREA la qualifica per 4 gare; - per il Presidente della Società PRO CALCIO FONDI, Sig. SEPE BRUNO l’inibizione per 1 mese; - per la Società PRO CALCIO FONDI l’ammenda di € 500,00.
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