COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FELICE LUCCHETTI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. CECCANO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CECCANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FELICE LUCCHETTI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. CECCANO, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CECCANO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, nella seduta del 2.2.2011, oltre ad adottare i provvedimenti disciplinari relativi alla gara del Campionato di Eccellenza CECCANO – LARIANO del 30.1.2011, trasmetteva gli atti dell’incontro alla Procura Federale per appurare meglio i fatti relativi all’aggressione subita dall’arbitro al termine del primo tempo della gara in questione. L’incaricato della Procura Federale, dopo aver attentamente letto il rapporto dell’arbitro e dei due assistenti, convocava i predetti i quali ne confermavano integralmente il contenuto, in cui il Direttore di gara scriveva che al termine del primo tempo, il Presidente della A.S.D. CECCANO, Sig. LUCCHETTI FELICE, conosciuto personalmente indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, si introduceva nello spogliatoio e dopo aver rivolto gravi espressioni offensive, lo colpiva al volto con due pugni che gli causavano forte dolore e temporaneo annebbiamento della vista. Interveniva il Maresciallo dei Carabinieri che, dopo aver confermato l’identità della persona, lo allontanava. Nel corso degli accertamenti il Collaboratore Federale, dopo aver ascoltato l’arbitro e gli assistenti, contattava il Comandante della Stazione dei Carabinieri il quale riferiva che durante l’intervallo della gara in questione, era stato richiesto da alcune persone il suo intervento nello spogliatoio dell’arbitro, ove oltre alla terna arbitrale era presente un’altra persona, identificata come Sig. LUCCHETTI FELICE, Presidente della A.S.D. CECCANO. Durante l’audizione il predetto Presidente ammetteva che al termine del I tempo della gara in esame entrava nello spogliatoio dell’arbitro, al quale rivolgeva sicuramente qualche frase sgradita, ma di non averlo assolutamente mai colpito, anzi dichiarava di essere stato preso per un braccio in maniera energica ed invitato ad uscire. La Procura Federale, alla luce di tutte le indagini esperite, riteneva il Sig. LUCCHETTI FELICE responsabile dei gravi comportamenti tenuti nei confronti dell’arbitro e lo deferiva a questa Commissione Disciplinare. Nella riunione era presente il solo Rappresentante della Procura Federale mentre per i deferiti nessuno era presente né pervenivano memorie difensive. Il Rappresentante della Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Presidente LUCCHETTI FELICE l’inibizione per anni 2, per la Società A.S.D. CECCANO l’ammenda di € 1.000,00. La Commissione Disciplinare, ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e abbiano concretizzato le violazioni contestate al suddetto Presidente. Questa Commissione, considera però che la sanzione proposta dall’Organo Inquirente non sia del tutto conforme agli usuali parametri adottati da questo Organo di Giustizia Sportiva per casi di particolare gravità come quello in esame. C’è anche da tener conto che il grave episodio di violenza perpetrato ai danni dell’arbitro è stato commesso dalla massima autorità della Società che con il suo comportamento ha violato quei principi basilari di lealtà, correttezza e probità, ai quali sono tenuti ad uniformarsi tutti i tesserati della F.I.G.C. nello svolgimento delle proprie funzioni. Ritiene quindi la Commissione che la sanzione a carico del Sig. LUCCHETTI FELICE debba essere portato a 4 anni di inibizione mentre rimane confermata l’ammenda di € 1.000,00. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti e per l’effetto di irrogare la sanzione dell’inibizione per 4 anni a carico del Presidente dell’A.S.D. CECCANO , Sig. LUCCHETTI FELICE a decorrere dal 19.2.2012 e di comminare alla società A.S.D. CECCANO l’ammenda di € 1.000,00. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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