COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ALESSIA DI GAUDIO E LUCIANO PALMIERI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., DELLA SIG.RA ILARIA CATALINI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ A.S.D. QUEEN’S CAPITOLINA C5 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TORRINO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ALESSIA DI GAUDIO E LUCIANO PALMIERI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., DELLA SIG.RA ILARIA CATALINI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ A.S.D. QUEEN’S CAPITOLINA C5 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TORRINO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 21.2.2011 ha trasmesso, per gli accertamenti di rito, alla Procura Federale la documentazione attestante la presunta violazione delle Norme Federali relative al tesseramento della calciatrice ALESSIA DI GAUDIO e al suo impiego, in posizione irregolare, perché tesserata con altra società, nelle file della U.S.D. QUEEN’S CAPITOLINA CALCIO A 5 in gare di Campionato di Serie D Femminile di Calcio a 5.
Il Collaboratore della Procura Federale, esaminata la documentazione, ha rilevato che la Società QUEEN’S CAPITOLINA in data 13.10.2010 ha fatto pervenire, presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Lazio, la richiesta di tesseramento regolarmente sottoscritta dalla calciatrice DI GAUDIO e dal Presidente della Società QUEEN’S CAPITOLINA, Sig. LUCIANO PALMIERI, con la quale è stato chiesto il tesseramento presso la medesima Società della stessa.
Il Comitato Regionale lazio con raccomandata del 2.12.2010 ha dato comunicazione alla Società QUEEN’S CAPITOLINA della nullità della richiesta di tesseramento della DI GAUDIO in quanto risultava vincolata con la A.S.D. REAL TORRINO.
La calciatrice ALESSIA DI GAUDIO partecipava illegittimamente alle dare del 6.11.2010 contro lo ZARLENGA PORTUENSE e del 12.11.2010 contro la Società EUR TEVERE SC, le cui distinte di gara sono state firmate dalla Sig.ra ILARIA CATALINI, attestante quindi la regolarità del tesseramento della calciatrice partecipante alle gare in questione.
Ed è per i motivi sopraesposti che la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare i tesserati e le Società indicate in titolo per le violazioni loro ascritte.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione per la discussione del deferimento ed ha assegnato alle parti il termine per il deposito di memorie difensive.
Per i deferiti compariva il Sig. FRANCESCHINI GIANCARLO della Società REAL TORRINO, il quale faceva presente che nei giorni relativi al suddetto tesseramento la Società si trovava in un momento di caos a livello di segreteria, e a causa di ciò sono incorsi nella violazione da cui al deferimento, affermando però la totale buona fede sulla vicenda.
Non sono presenti gli altri deferiti, né gli stessi facevano pervenire memorie difensive.
Il Rappresentante della Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per la calciatrice ALESSIA DI GAUDIO 2 anni di squalifica, per la Dirigente ILARIA CATALINI l’inibizione per anni 2, per il Presidente della QUEEN’S CAPITOLINA Sig. LUCIANO PALMIERI 3 mesi di inibizione, per la Società QUEEN’S CAPITOLINA 2 punti di penalizzazione e l’ammenda di € 600,00 e per la Società REAL TORRINO l’ammenda di € 200,00.
La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo Requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica o inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6 del C.G.S. e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno partecipato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri.
Le sanzioni da irrogare, nel concreto, dalla Commissione tengono conto, effettivamente, della evidente buona fede della società QUEEN’S CAPITOLINA e della stessa calciatrice, mentre alla Società REAL TORRINO, andrà invece applicata la sanzione dell’ammenda come richiesto.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di affermare la responsabilità di tutti i tesserati nelle violazione rispettivamente ascritte e per l’effetto di applicare:
- a carico della calciatrice DI GAUDIO ALESSIA la squalifica per 1 gara;
- al Presidente della Società QUEEN’S CAPITOLINA Sig. LUCIANO PALMIERI l’inibizione per mesi 1;
- al Dirigente ILARIA CATALINI l’inibizione per giorni 15;
- alla società QUEEN’S CAPITOLINA la penalizzazione di un punto in classifica ed € 400 di ammenda;
- alla società REAL TORRINO l’ammenda di euro 200,00.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND del 15/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI ALESSIA DI GAUDIO E LUCIANO PALMIERI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 NOIF E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., DELLA SIG.RA ILARIA CATALINI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., DELLA SOCIETÀ A.S.D. QUEEN’S CAPITOLINA C5 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TORRINO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S."