F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 24) RICORSO DEL SIG. VELTRONI GIORGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE UNICO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 12 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 4, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALESSANDRIA/RAVENNA DEL 20.3.2011 – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 43/CGF del 19 Settembre 2011 24) RICORSO DEL SIG. VELTRONI GIORGIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE UNICO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 12 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 4, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALESSANDRIA/RAVENNA DEL 20.3.2011 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Il signor Giorgio Veltroni, all’epoca dei fatti contestati nel presente procedimento presidente della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., ha proposto, come rappresentato e difeso, ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, in pari data comunicata presso il domicilio eletto ai sensi della norma di cui all’art. 31, comma 1, e 37 C.G.S., con la quale, per quanto qui rileva, la predetta Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al reclamante la sanzione dell’inibizione per anni 4, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., per «l’accertata partecipazione del deferito alla realizzazione dell’illecito sportivo relativo alla gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011». Il procedimento ha origine dal provvedimento del 25 luglio 2011 del Procuratore Federale, con il quale sono stati deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale n. 44 soggetti (tra tesserati e società), tra cui, appunto, per quanto qui interessa, il sig. Giorgio Veltroni. Come noto, l’indagine federale è stata avviata a seguito delle notizie di stampa relative all’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C.. Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura Federale provvedeva a richiedere, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all’art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo alla Procura della Repubblica di Cremona, che, con nota 9 giugno 2011, trasmetteva, per quanto di competenza, copia della comunicazione di notizia di reato della Questura di Cremona del 26 aprile 2011, copia della richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari della Procura della Repubblica di Cremona in data 18 maggio 2011, copia dell’ordinanza di applicazione della predetta misura emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 28 maggio 2011. Veniva, altresì, acquisita, tra l’altro, copia dei verbali degli interrogatori resi al P.M. ed al G.I.P. dai soggetti sottoposti a misura cautelare, copia dei verbali delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, copia di alcuni verbali di perquisizione e sequestro. Dalla lettura del materiale probatorio acquisito e dall’autonoma attività di indagine svolta, come da atti acquisiti al fascicolo del procedimento conseguente al deferimento di cui sopra è cenno, emergono, secondo la prospettazione della Procura Federale, tutta una serie di elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Sul piano generale, osserva la Procura federale, nella valutazione degli elementi emersi «sia in sede di indagini e di giustizia ordinaria che in sede di indagini e giustizia sportiva» occorre considerare «che le condotte poste in essere dai tesserati erano finalizzate all’alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l’effettuazione di scommesse dall’esito assicurato. Talvolta, anzi, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti» (cfr. deferimento). Inoltre, evidenzia la Procura Federale, la considerevole mole di conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti e, dunque, quanto emerso dall’attività di captazione, è stato poi verificato attraverso riscontri consistenti sia nell’acquisizione di documenti, che nella escussione di testimoni e responsabili dei fatti. Si legge, ancora, nel corposo provvedimento di deferimento della Procura Federale: «nel presente procedimento appaiono realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali il mancato conseguimento del risultato “combinato” non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti». Con particolare riferimento all’episodio relativo alla gara Alessandria/Ravenna del 20 marzo 2011, la Procura Federale mette in risalto come «l’attività di intercettazione telefonica consentiva di acquisire importanti ed incontestabili elementi a supporto del tentativo posto in essere dalle società del Ravenna Calcio e dell’Alessandria, finalizzato a trovare un accordo per la manipolazione e pilotaggio del risultato finale della gara» (cfr. deferimento). Nel caso di specie, pertanto, secondo la Procura Federale, emergerebbe la responsabilità, tra gli altri, di Giorgio Veltroni e Giorgio Buffone, rispettivamente, all’epoca dei fatti contestati, presidente - amministratore unico dell’U.S. Alessandria 1912 S.r.l. e direttore sportivo del Ravenna Calcio S.r.l., in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., «per avere, prima della gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato …» (cfr. deferimento). Da qui il deferimento di Giorgio Veltroni, all’epoca dei fatti, come detto, presidente ed amministratore unico della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. e la conseguente richiesta di inibizione per anni 5 avanzata dalla Procura Federale all’esito del dibattimento svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale riunitasi nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2011. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, l’incolpato faceva pervenire memoria difensiva eccependo l’insussistenza degli addebiti contestati. Al dibattimento, il deferito, come rappresentato e difeso, ha illustrato ed integrato le proprie deduzioni e precisato le conclusioni. Al termine della camera di consiglio la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, Giorgio Veltroni responsabile dell’illecito contestato, irrogando allo stesso la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro). La Commissione Disciplinare Nazionale ha, infatti, ritenuto che lo stesso Veltroni ha ammesso l’incontro di San Sepolcro con Buffone, «non fornendo una versione convincente sui contenuti di tale incontro» (cfr. decisione C.D.N. – Com. Uff. n. 13/CDN). Secondo la Commissione Disciplinare Nazionale «non può essere accolta la tesi difensiva che vorrebbe accreditare la mancata consapevolezza di Veltroni riguardo all’oggetto dell’incontro propostogli da Buffone. La Commissione, infatti, considera del tutto attendibili le dichiarazioni confessorie di Buffone, il quale ha espressamente affermato di aver palesato a Veltroni, sin dal primo contatto telefonico, che l’argomento da trattare sarebbe stato un aggiustamento del risultato della gara, fornendo così una precisazione superflua ai fini della ricostruzione dei fatti» (cfr. decisione C.D.N. – Com. Uff. n. 13/CDN). Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il signor Giorgio Veltroni, come in atti rappresentato e difeso. Eccepisce, anzitutto, il ricorrente, il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Infatti, premesso che la decisione di prime cure «si è basata principalmente sulla valutazione delle dichiarazioni rilasciate da Buffone Giorgio», nella stessa considerate «del tutto attendibili», «sarebbe stato necessario e doveroso motivare il perché secondo la Commissione Disciplinare Nazionale il Buffone è attendibile, ma tale motivazione è del tutto assente e tale vizio inficia la validità della decisione impugnata che dovrà essere annullata e riformata» (cfr. ricorso). A dire del ricorrente, la Commissione Disciplinare Nazionale avrebbe dovuto utilizzare ben altri criteri di valutazione delle dichiarazioni rilasciate dal Buffone: «doveva esserci la massima cautela nella valorizzazione dell’apporto probatorio fornito dalle dichiarazioni del Buffone, perché vi era la prova che il Buffone ha la propensione a mentire» (cfr. ricorso). E la riprova di siffatta propensione sarebbe anche rinvenibile negli atti del procedimento disciplinare conclusosi con la condanna dello stesso ad anni 2 di inibizione «per un tentativo di illecito sportivo perpetrato attraverso un’offerta di denaro (€ 50.000,00 n.d.r.) al calciatore del Lumezzane Pisacane Fabio finalizzata ad alterare il risultato della gara Lumezzane/Ravenna del 17.4.2011 come da decisioni degli Organi di giustizia sportiva sopra riportate ed agli atti» (cfr. ricorso: si tratta delle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 89/CDN del 12 maggio 2011 e della Corte di Giustizia Federale, sezioni unite, di cui al Com. Uff. n. 303/CGF dell’8 giugno 2011). Mentre, infatti, il deferito Buffone dichiarava in sede di udienza innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale di essere stato ingiustamente coinvolto nella vicenda, solo dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona per la prima volta ammetteva «di aver offerto palesemente € 50.000,00 al calciatore Pisacane» (cfr. ricorso). In tal ottica andrebbero inquadrate, secondo la difesa del Veltroni, le contraddittorie dichiarazioni rese dal Buffone innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona, al P.M. della Procura della Repubblica di Cremona ed alla Procura federale in relazione alla contestata tentata combine per la gara Alessandria/Ravenna: «il Buffone non fornisce mai la stessa versione dei fatti e le sue dichiarazioni non sono lineari, non sono reiterate coerentemente e non sono precise» (cfr. ricorso). Anche ciò che il Buffone riferisce sul luogo e modalità dell’incontro di San Sepolcro è impreciso «e su tale incontro vi è stato un macroscopico errore di valutazione da parte della C.D.N.», nel momento in cui ritiene «non credibile che un presidente di società si sposti da Alessandria a San Sepolcro … », atteso che «il signor Giorgio Veltroni era presidente dell’Alessandria Calcio, ma non viveva ad Alessandria, lo stesso infatti è residente a Monte San Severino in provincia di Arezzo e lì ha sempre vissuto e continua a vivere» (cfr. ricorso). La tesi difensiva si incentra sul fatto che l’incontro di San Sepolcro è stato provocato dal Buffone «con l’intenzione unilaterale di “negoziare” un pareggio nella gara della domenica successiva Alessandria – Ravenna … mentre il Veltroni accettò tale incontro solo per i buoni rapporti che aveva intrattenuto nel tempo con Buffone ribadendo comunque la chiara intenzione di vincere la gara» (cfr. ricorso). Insomma, secondo la difesa del Veltroni, nell’indagine sarebbero del tutto assenti quegli indizi gravi, precisi e concordanti capaci di confermare la ricostruzione dell’accusa e, ad ogni buon conto, «a prescindere dalla consapevolezza o meno da parte del Veltroni di quello che il Buffone aveva in animo di fare e proporre, la conseguenza diretta che ne deriva, in caso di consapevolezza del primo sulle volontà illecite del secondo, non è il concorso nel tentativo di illecito, ma la mancata denuncia riguardo al tentativo di illecito proposto dal Buffone» (cfr. ricorso). Conclude ed insta, pertanto, la difesa del ricorrente, per il proscioglimento del sig. Giorgio Veltroni dagli addebiti contestati, in ipotesi derubricando il capo d’incolpazione contestato dall’art. 7, comma 1, C.G.S. all’art. 7, comma 7, C.G.S. o, in ulteriore ipotesi, dall’art. 7, comma 1, C.G.S. all’art. 1, comma 1, C.G.S., con conseguente condanna dello stesso alla minor sanzione ritenuta di giustizia e di ragione. All’udienza dibattimentale tenutasi il 18 agosto 2011, il Procuratore Federale, evidenziata la linea difensiva inconferente relativamente all’episodio Lumezzane – Ravenna, atteso che in quel procedimento il Buffone negò tutto, mentre nel presente si dichiara compartecipe e ribadito come le intercettazioni telefoniche rappresentino un quid pluris rispetto alla chiamata in correità, ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. La difesa, brevemente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle proprie istanze conclusive già formulate. La decisione di primo grado merita, a giudizio della Corte, di essere confermata, posto che le doglianze difensive del signor Giorgio Veltroni non possono essere accolte. Sussistono, infatti, solidi elementi probatori per ritenere corretta e fondata l’affermazione di responsabilità del Veltroni per l’incolpazione della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., per aver, in concorso con Giorgio Buffone, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011. Non è, pertanto, possibile aderire alla richiesta, avanzata dalla difesa, di prosciogliere Giorgio Veltroni da tutti gli addebiti, né a quella di derubricare il capo d’incolpazione contestato dall’art. 7, comma 1, C.G.S. all’art. 7, comma 7, C.G.S. o, in ulteriore ipotesi, dall’art. 7, comma 1, C.G.S. all’art. 1, comma 1, C.G.S.. Del resto, premesso, sul piano generale, che la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado. È pacifico e, peraltro, ammesso dallo stesso reclamante, che nei giorni immediatamente precedenti l’incontro Alessandria – Ravenna, fissato per il 20.3.2011, Giorgio Buffone, all’epoca direttore sportivo del Ravenna Calcio S.r.l. e Giorgio Veltroni, all’epoca presidente ed amministratore unico della U.S. Alessandria 1912 S.r.l., si siano dapprima sentiti telefonicamente e, poi, incontrati a San Sepolcro. In particolare, l’attività di captazione posta in essere dalla Questura di Cremona, ha consentito di appurare che, nella telefonata del 13.3.2011 delle ore 21,47 (cfr. tel. prog. n. 219 - Rit. 69/11), Buffone invitava Veltroni a fare una riflessione sulla partita. È, poi, lo stesso Veltroni che, il 16.3.2011, alle ore 12,36, chiama Buffone per fissare un appuntamento per il giorno successivo (cfr. tel. prog. n. 370 - Rit. 69/11). Non sono, quindi, le asserite insistenze di Buffone a generare l’incontro, ma è il presidente dell’Alessandria che chiama Buffone per concordare l’appuntamento che, poi, avrà luogo il giorno dopo! Nella telefonata tra Buffone e Giorgio Deoma del 17.3.2011, alle ore 10,27, il primo informa il secondo che si stava recando all’appuntamento con il presidente dell’Alessandria e che avrebbe tempestivamente comunicato l’esito dell’incontro. Appaiono, poi, in tal ottica, inequivoche le dichiarazioni rese da Giorgio Buffone innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 4.6.2011 nell’ambito del noto procedimento penale n. R.G.N.R. 3628/10 – proc. penale n. R.G. 827/11 del Tribunale di Cremona. Riferisce Buffone che circa una settimana prima del programmato incontro di calcio Alessandria – Ravenna, lo chiamò il presidente dell’Alessandria e, nell’occasione, Buffone disse: «Presidente, faccia una riflessione sulla partita di Domenica. Lui mi ha chiamato dopo, non so se un giorno, due, non so …». Alla domanda del G.I.P. sull’esito della “riflessione”, Buffone risponde: «Ci siamo incontrati, lui mi ha chiesto, io pensavo anche che mi incontrasse, anche per il fatto, siccome l’Alessandria, era ai vertici, noi comunque venivamo anche se avevamo perso credo a Verona, era nella partita dopo che … a Verona poi avevamo fatto una buona gara, può darsi che magari si poteva, poteva anche chiedermi magari che un pareggio poteva anche andare bene, insomma, ecco. Invece, mi aveva chiesto che voleva …». «Vincere?», chiede il G.I.P. «… ed allora», prosegue Buffone, «gli ho detto “se vuoi vincere, fammi capire come vuoi vincere?” lui mi aveva offerto 50 mila euro, allora io ho risposto “se 50 mila euro, te ne offro io 100” ma era un modo dire, dove vai uno perde una partita per € 50.000,00!». Il G.I.P.: «troppo poco». Buffone: «Cioè, voglio dire non ha senso, voglio dire!». Il G.I.P.: «Certo, quindi, non vi conveniva perderla per pochi soldi?». Buffone: «Cioè, voglio dire, non aveva nessun senso. E quindi, non … anche qui, non abbiamo fatto assolutamente nulla». Precisa, poi, Buffone: «Ci siamo incontrati a San Sepolcro». G.I.P.: «In Toscana, no?». Buffone: «Si, perché lui è di Monte San Savino». G.I.P.: «Ma Veltroni … ». Buffone: «Veltroni, pensavo io che mi chiedesse di pareggiare ed invece …». G.I.P.: «”Invece di propormi un pareggio mi ha proposto una vittoria dell’Alessandria con un guadagno più o meno di 50 mila euro?”». Buffone: «Si, mi ha offerto 50 mila». G.I.P.: «”Proposta inaccettabile perché la somma era modesta”». Buffone: «Perché non avevamo convenienza». Nel verbale 8.6.2011 di interrogatorio di Giorgio Buffone, quale persona sottoposta ad indagini, svoltosi avanti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, è dato, tra l’altro, leggere: «Quanto ad Alessandria – Ravenna confermo quanto riferito al GIP e cioè il contatto avuto con il Presidente dell’Alessandria Veltroni ma in tale occasione non c’è stato l’accordo in quanto le cifre offerte e richieste non corrispondevano». Del resto, del tentativo di concordare il risultato della gara Alessandra/Ravenna del 20.3.2011, vi è riscontro anche nella conversazione telefonica intercettata nell’ambito del procedimento penale prima richiamato, nella quale, Buffone Giorgio, nelle sue funzioni di Direttore Sportivo del "Ravenna", comunicava al proprio interlocutore di aver avuto un incontro con il presidente dell’ “Alessandria Calcio" per cercare di combinare anche quest'ultima gara. Di seguito, si riporta uno stralcio della suddetta conversazione telefonica tra Buffone e M.P., soggetto (estraneo all’ordinamento sportivo) indagato, nell’ambito del procedimento penale sopra indicato, in relazione all’organizzazione dell’associazione volta a «commettere in via stabile ed organizzata, con cadenza almeno settimanale, una pluralità di delitti di illecito sportivo, di cui all’art. 1 legge 401/1989, nonché di truffe ai danni delle società di calcio e degli scommettitori leali, associazione che interferiva su una pluralità di partite di calcio della Lega Pro, della Serie B) e della Serie A)» (cfr. richiesta 18.5.2011, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari): «Buffone: ieri mi sono incontrato col presidente loro M.P.: si Buffone: solo che loro ci hanno chiesto che vogliono vincere M.P.: immaginavo Buffone: eh e però in una maniera .. poco appetibile poco poco quindi io gli ho detto che l'importante era invece fare quell'altro risultato e lui adesso oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere M.P.: allora GIO' io Buffone: però non la vedo semplice M.P.: io ti dico questo per tempi avvenire nel caso della serie "C" Buffone: si M.P.: la partita articolata COI e noi volevamo fare a VERONA Buffone: uhm … l'X (pareggio) o il due o l'''OVER'' M.P.: adesso non le fanno fà più già Buffone: ah M.P.: allora a noi ci interessa o l'uno Buffone: Uhm M.P.: Oppure "Over" tre e mezzo piu di quattro volte quelle robe li non te stà più a cervellà che vince il primo tempo che tanto non se fà niente Buffone: ah ho capito M.P.: già Buffone: va bè ma chi se si fà un discorso de pareggio il pareggio quindi M.P.: si (inc.le) pareggia alla grande Buffone: ehhh lo sò però sto aspettando oggi oggi che mi chiami e ancora non mi ha chiamato ha detto che voleva parlare prima lui e voleva vincere con noi insomma ecco io gli ho detto di no anche perché si è presentato con una miseria e ho detto se non ti presenti con almeno tre volte quello che mi hai detto M.P.: levami una curiosità con quanto si è presentato Buffone: 50 (cinquanta) M.P.: eh un pò pochini Buffone: io gli ho detto che gliene davo cento per vincere noi capito? e lui non c'è stato quindi oggi parlava li con l'allenatore e poi mi faceva sapere ancora non mi ha chiamato e poi un altra cosa con giù avevi sentito poi dell'altra cosa per lunedì loro giocano lunedì [….] M.P.: lu pensi che c'è la fai a bracciate Buffone: eh io quello che gli ho fattocapire che è importante anche per loro capito? e lui ha detto lui era in quell' altra ottica ha detto che oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere io non lo visto mal to era più per l'altra ipotesi capito? però così è impossibile M.P.: O Già quella che ti ho detto io Buffone: eh M.P.: quella che ti ho detto io quella che ti ho detto io non la fà divulgare perché vedi che non se sà eh .. E stata una roba fatta molto in sordina eh» (cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 0719331487 J come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona Progressivo n° 1030 Data :18/03/2011 Ora: 15:01:56 Durata: 0:05:20 - Chiamata: Uscente Interlocutore: 0544212052 in uso a: 2-Buffone Giorgio - Intestatario: RAVENNA Calcio S.r.l.). Nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale il 6.7.2011, Giorgio Buffone, con riferimento alla partita con l’Alessandria del 20.3.2011, afferma di aver portato a conoscenza dell’allenatore Leonardo Rossi che si sarebbe «incontrato con il Presidente di quella squadra per negoziare un pareggio … Questo colloquio avvenne il 16 marzo 2011 ed è quello oggetto della telefonata progr. n. 378 Rit 69/11, nel quale mettevo al corrente Rossi del futuro incontro con il Presidente Veltroni. Tale incontro poi avvenne con il Veltroni il 17.3.2011 di fronte all’albergo Borgo Palace di San Sepolcro (AR). Sono salito sulla sua macchina e dopo diversi chilometri ci siamo fermati presso un bar, in un paese che non ricordo. Qui Veltroni mi offrì € 50.000,00 per la sconfitta del Ravenna ad Alessandria, ma io non accettai in quanto avevo in animo di negoziare un pareggio». Lo stesso Leonardo Rossi, all’epoca allenatore del Ravenna, nelle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione 4 luglio 2011 innanzi alla Procura Federale, ricordate dallo stesso ricorrente, afferma: «… allorquando Buffone mi chiama e mi informa di aver ricevuto quella telefonata, si riferiva, a mio parere, alla telefonata avuta con il Presidente dell’Alessandria, con il quale si sarebbe discusso dell’esito finale della partita della domenica successiva contro l’Alessandria, in ordine a tale partita, Buffone mi chiedeva se un pareggio poteva andar bene …». Per inciso, appare del tutto irrilevante la circostanza evidenziata dalla difesa del ricorrente secondo cui non si trattava di «diversi» Km, bensì di un solo Km, anche atteso che l’incontro di San Sepolcro del 17 marzo 2011 è pacifico e non contestato. Del pari irrilevante il fatto che Veltroni, per recarsi al concordato incontro, sia eventualmente partito da Monte San Savino, piuttosto che da Alessandria, come indicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale: ciò che unicamente rileva è che l’incontro sia effettivamente avvenuto. E ciò, come detto, è pacifico. Questa Corte condivide le considerazioni dei primi giudici sull’attendibilità delle dichiarazioni, di natura in parte anche confessoria, rilasciate sull’episodio di cui trattasi da Giorgio Buffone. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale, come correttamente evidenziato dalla Procura federale al dibattimento, emerge l’atteggiamento pienamente collaborativo di Buffone (a differenza di quello tenuto in occasione della vicenda Lumezzane/Ravenna, già, peraltro, oggetto di giudicato). Dichiarazioni, quelle rese da Buffone nei procedimenti aperti dalla Procura della Repubblica di Cremona e dalla Procura federale, che hanno, peraltro, condotto all’applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della inibizione per anni 5 e preclusione. E, come noto, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in Cass. pen., 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario, come, ad esempio, quando si tratta di teste che ha interesse a mentire. E, come detto, nel caso di specie, Giorgio Buffone non ha alcun interesse a mentire, ma, anzi, con le deposizioni testimoniali che accusano Veltroni, confessa anche di aver posto egli stesso in essere gli illeciti sportivi contestati. Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la tesi difensiva volta a fornire giustificazione della ragione per la quale il presidente Veltroni si incontra con Buffone in data 17 marzo 2011, ossia solo 3 gg. prima della gara Alessandria/Ravenna. Non appare verosimile la tesi secondo cui «Veltroni accettò tale incontro solo per i buoni rapporti che aveva intrattenuto nel tempo con Buffone» (cfr. ricorso). Anzi, la tesi è smentita dalla stessa telefonata del 13.3.2011 delle ore 21,47 (già sopra richiamata), nella quale Buffone invitava Veltroni a fare una “riflessione” sulla partita Alessandria – Ravenna della successiva domenica. Peraltro, è lo stesso Veltroni, in occasione dell’audizione del 14.7.2011 innanzi alla Procura federale, che afferma che, nella conversazione telefonica preparatoria dell’incontro di San Sepolcro, Buffone «non mi anticipò il motivo dell’incontro, né io insistetti per saperlo, avendo chiaramente inteso che volesse parlarmi in via riservata di qualcosa di cui non preferiva parlarne telefonicamente». In altri termini, Veltroni comprende perfettamente che Buffone intende parlargli di qualcosa di poco lecito (quantomeno, per quanto di rilievo per l’ordinamento sportivo), perché altrimenti non vi sarebbe stato alcun problema a parlarne o, almeno, farne cenno per telefono e, considerato l’approssimarsi della gara del 20.3.2011, non poteva che trattarsi della “sistemazione” della partita di qualche giorno dopo. Del resto, non si può che ritenere che qualsiasi altro argomento ben poteva essere discusso appena tre giorni dopo, visto che, appunto, i due si sarebbero dovuti incontrare allo stadio in occasione della gara Alessandria/Ravenna. Solo la necessità di “trattare” un accordo sul risultato di quella gara, dunque, giustifica, alla luce dei più elementari parametri della logica giuridica, l’incontro di San Sepolcro. Eppure, nonostante ciò, Veltroni concorda (e non semplicemente accetta) l’incontro! Ma vi è di più. Lo stesso Veltroni, nella predetta audizione, ammette che, dopo alcuni convenevoli, Buffone gli «parlò in modo equivoco a proposito della gara che la domenica successiva ci apprestavamo a disputare, ovvero Alessandria/Ravenna, chiedendomi a mio parere quanto la stessa poteva valere. Io in effetti, in un primo momento non capii cosa intendesse dire, posso però affermare, anche alla luce di quanto appreso successivamente, in relazione alle note indagini della Procura di Cremona, che il Buffone intendesse propormi un accordo sul risultato della gara a fronte di una somma, che mi chiese di quantificare. Ricordo che, vista la sua insistenza a riguardo, per tagliare il discorso, gli risposi a caso 10-20-30-50, puntualizzando, ad ogni modo, che era ns. ferma intenzione scendere in campo, come sempre, per vincere; al che il Buffone mi disse che era disposto anche a dare € 100.000,00 – 120.000,00 per la vittoria del Ravenna, ma anche in questo caso la cifra riferita da Buffone fu lanciata a caso, infatti lo stesso alzando il braccio mi disse testualmente: “Te li darei io 100.000”; ad ogni modo, a quel punto la conversazione si chiuse». Come si evince chiaramente, Veltroni che, secondo la ricostruzione dell’appellante, si era recato all’incontro non sapendo di cosa si dovesse discutere, non dice in alcun modo, come sarebbe logico attendersi se fosse vero l’assunto difensivo, di essere rimasto sorpreso della proposta di combine. Anzi, ammette di aver risposto (seppur, a suo dire, in tono scherzoso) alla domanda di quantificazione della gara, puntualizzando, «ad ogni modo», di voler comunque vincere. Versione, questa, di una offerta di € 50.000,00 per la vittoria dell’Alessandria, che invece coincide sostanzialmente con quella riferita da Buffone agli inquirenti e oggetto di diverse conversazioni telefoniche captate nel corso delle indagini della giustizia ordinaria. In tal ottica deve, peraltro, da ultimo, rilevarsi l’assoluta inconsistenza difensiva dell’ostinato tentativo di offrire una chiave di lettura alternativa ai contenuti delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese agli organi investigativi, tanto della giustizia sportiva, quanto di quella ordinaria, sopra sinteticamente riportate, che se per un verso costituisce un legittimo e insindacabile esercizio del diritto di difesa, per altro verso denota, a giudizio di questa Corte, una quantomeno superficiale interpretazione di quei fondamentali valori di lealtà (di cui è presupposta la conoscenza e la piena condivisione) su cui si fonda l’ordinamento sportivo e che qui rileva ai soli fini della valutazione del comportamento processuale. In conclusione, deve ritenersi provato il fatto che Giorgio Veltroni ha scientemente e consapevolmente partecipato al tentativo di concordare e predeterminare il risultato della partita Alessandria/Ravenna del 20.3.2011. Risulta, quindi, pienamente integrata la fattispecie dell’illecito sportivo prevista e vietata dall’art. 7, comma 1, C.G.S., ossia «il compimento, con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». Considerata la sussistenza della violazione sopra indicata, non ricorrono (neppure) i presupposti per la derubricazione richiesta dal ricorrente. Per quanto sopra, vista anche la previsione di cui all’art. 7, comma 5, C.G.S., secondo cui «i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00» (sanzione aggravata in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito), appare del tutto congrua, in relazione alla gravità del fatto, la sanzione dell’inibizione per anni 4, così come determinata dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Al rigetto del ricorso consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Giorgio Veltroni e, per l’effetto, conferma sul punto la decisione impugnata. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it