F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 1. RECLAMO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL AVVERSO LESANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. CARDINI NARIO; SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALCIATORE ROMEO SAMUELE; SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALCIATORE CROCE DANIELE; SQUALIFICA PER 10 GARE AL CALCIATORE BIAVA RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 1. RECLAMO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL AVVERSO LESANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. CARDINI NARIO; SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALCIATORE ROMEO SAMUELE; SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALCIATORE CROCE DANIELE; SQUALIFICA PER 10 GARE AL CALCIATORE BIAVA RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011) Con atto delL’8.6.2011, la società U.S. Alessandria Calcio 1912 inoltrava preannuncio di reclamo con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011, con la quale, a seguito dell’incontro Alessandria Calcio/Salernitana Calcio del 5.6.2011, infliggeva: - la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2011 al signor Cardini Nario per essersi indebitamente introdotto, al termine della gara, negli spogliatoi rivolgendo agli ufficiali di gara reiterate frasi offensive e pesanti minacce di morte; lo stesso tentava di aggredire con un pugno il direttore di gara impedito in tale scopo dall’intervento di un assistente arbitrale che veniva in tale frangente colpito con un pugno al braccio; - la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Romeo Samuele, per atto di violenza nei confronti di un avversario in azione di gioco senza avere la possibilità di giocare il pallone; - la sanzione della squalifica per 6 gare effettive al calciatore Croce Daniele, per aver tenuto un comportamento offensivo verso l’arbitro; espulso, abbandonando il terreno di gioco si avvicinava al quarto ufficiale colpendolo due volte sul petto, rivolgendogli reiterate frasi offensive; - la sanzione della squalifica per 10 gare effettive al calciatore Biava Raffaele, per essersi indebitamente introdotto, al termine della gara, negli spogliatoi rivolgendo agli ufficiali di gara reiterate frasi offensive e minacciose; lo stesso raggiunto l’arbitro lo spintonava violentemente alle spalle per due volte e tentava di colpirlo con un pugno, fermato prontamente dall’intervento di un assistente arbitrale; a questo punto si dileguava raggiungendo il terreno di gioco, tentando di aggredire il quarto ufficiale, prontamente fermato dagli addetti alla sicurezza, nel frattempo indirizzava reiterate frasi offensive e minacciose verso il medesimo. Con successivo atto di questa Corte datato 9.6.2010, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dall’U.S. Alessandria Calcio 1912 in pari data. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per carenza di motivi, il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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