F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 2. RECLAMO DEL CALCIATORE BIAVA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE, INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 2. RECLAMO DEL CALCIATORE BIAVA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE, INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011, ha inflitto al signor Raffaele Biava la sanzione della squalifica per 10 gare effettive, a seguito della gara di Play Off Alessandria/Salernitana del 5.6.2011. Il signor Biava, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani, ha proposto reclamo ex art. 37 C.G.S. avverso detta sanzione sostenendo, in primo luogo, che lo sfogo verso l’arbitro e gli assistenti presenti sarebbe stato ripetuto ma che egli non avrebbe mai alzato le mani colpendo o tentando di colpire l’arbitro o gli assistenti e non avrebbe mai indirizzato alcuno spintone al direttore di gara o al quarto uomo. Da un’analisi comparativa degli atti ufficiali, la descrizione dell’episodio risulterebbe incongruente in più aspetti: in particolare, secondo l’assistente, che ha potuto chiaramente seguire l’episodio, il reclamante non avrebbe assunto alcuna condotta idonea a colpire l’arbitro, così come il collaboratore della Procura Federale, nel proprio rapporto, non menzionerebbe di tentativi di aggressione nei confronti del Quarto uomo, ma di aggressione verbale e spintoni verso gli assistenti a fine gara. Ad ogni buon conto, il ravvedimento presente nell’animo del reclamante, in ordine alle circostanze realmente accadute, sarebbe stato oggetto di ripetute pronunce che ne hanno riconosciuto la portata attenuante. In conclusione, il signor Biava – nel ribadire che le espressioni rivolte ai componenti della quaterna arbitrale sono state ingiuriose ed irrispettose, senza però sconfinare nella minaccia o nel tentativo di aggressione, e nell’evidenziare che la sanzione inflitta, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali, sarebbe eccessiva e sproporzionata – ha chiesto, previa sospensione del procedimento, l’invio degli atti alla Procura Federale per un’attività istruttoria sui fatti oggetto del reclamo e, nel merito, la riduzione della squalifica irrogata a due giornate per espressioni ingiuriose ed irriguardose verso il direttore di gara o a quelle ritenute di giustizia. La sanzione della squalifica per dieci gare effettive al signor Biava è stata inflitta perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi (in quanto non in distinta) e raggiungeva gli ufficiali di gara che rientravano negli spogliatoi rivolgendo agli stessi reiterate frasi offensive e minacciose; lo stesso raggiunto l’arbitro lo spintonava violentemente alle spalle per due volte e tentava di colpirlo con un pugno, fermato prontamente dall’intervento di un assistente arbitrale; a questo punto si dileguava raggiungendo il terreno di gioco, tentando di aggredire il quarto ufficiale, prontamente fermato dagli addetti alla sicurezza, nel frattempo indirizzava reiterate frasi offensive e minacciose verso il medesimo. La descrizione dell’accaduto è riportata nei rapporti dell’arbitro, dell’assistente arbitrale Fabrizio Ernetti, del quarto uomo e nella relazione del collaboratore della Procura Federale. Dal supplemento di rapporto dell’arbitro, emerge che “al termine della gara, appena imboccato il tunnel che conduce negli spogliatoi, venivo avvicinato con fare minaccioso da une persona, indebitamente presente nel tunnel stesso, che mi insultava pesantemente dicendomi: ‘sei un figlio di puttana, ti faccio ammazzare vergognati, bastardo, pezzo di merda ti faccio sparare’. Cercavo di proseguire lasciandomi questa persona alle spalle e questi mi seguiva e tentava di aggredirmi fisicamente. Non riuscendovi mi spingeva violentemente alla schiena con entrambe le mani. Questa persona, veniva identificata da uno degli ispettori della procura federale nella persona del signor Biava Raffaele, calciatore dell’Alessandria. Imboccate le scale che portano agli spogliatoi lo stesso Biava, tentava nuovamente di aggredirmi fisicamente e quindi scappava imboccando una porta che dà all’esterno. A questo punto da una porta adiacente lo spogliatoio dell’Alessandria usciva una persona che un ispettore della procura federale identificava nel signor Cardini Nario, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, il quale cominciava a spalleggiare il signor Biava, (nel frattempo rientrato) gridandomi con fare minaccioso: ‘figlio di …… devi morire questa notte ….., ……..’. Vedevo il signor Biava che prendeva la rincorsa e con un pugno alzato si scagliava verso di me facendo per colpirmi, ed in un secondo momento vedevo fare la stessa cosa al signor Cardini. A quel punto l’Assistente n. 1 riusciva a mettersi tra me e i due esagitati frapponendo le sue braccia tra i due e me ed evitando, in questo modo, che mi colpissero. Il signor Cardini, forse anche spinto dal signor Biava, urtava il braccio proteso dell’assistente. Il signor Biava subito scappava via una seconda volta, mentre il signor Cardini entrava in una porta adiacente lo spogliatoio dell’Alessandria e ne usciva subito dopo gridando ancora insulti nei miei confronti e sostenendo di essere stato colpito dall’Assistente”. Nel rapporto dell’Assistente sig. Fabrizio Ernetti, è indicato che “dopo la fine della gara mentre stavamo scendendo le scalette che conducono al tunnel degli spogliatoi un tesserato dell’Alessandria, non in distinta, e identificato successivamente dalla Procura Federale nel calciatore signor Biava Raffaele spintonava, appoggiando entrambe le mani sulla schiena, il collega Marco Viti, il quale a stento manteneva l’equilibrio. Dopo aver percorso il tunnel e aver salito gli scalini che conducono al piano degli spogliatoi (per raggiungere lo spogliatoio dell’arbitro è necessario passare prima davanti la sala stampa e poi davanti lo spogliatoio dell’Alessandria) il tesserato Biava Raffaele tentava di raggiungere il collega Marco Viti con un’ulteriore spinta ma veniva prontamente fermato da un addetto alla sicurezza. Subito dopo una seconda persona, riconducibile alla società Alessandria e successivamente riconosciuto dalla procura federale come il sig. Cardini Nario, tentava di colpire Marco Viti con un pugno ed io vedendo il pericolo intervenivo tempestivamente ‘parando’ il colpo con il mio braccio sinistro. Mentre raggiungevamo il nostro spogliatoio accompagnati dagli addetti alla sicurezza il signor Cardini entrava nello spogliatoio dell’Alessandria dove veniva successivamente identificato dalla Procura Federale e fatto allontanare perché non in distinta”. Il rapporto del Quarto ufficiale evidenzia che “… prima del fischio finale, un tifoso dell’Alessandria – che aveva avuto accesso al terreno di gioco direttamente dagli spogliatoi, in quanto vi accedeva dal tunnel – mi si avvicinava con fare minaccioso, tentando di aggredirmi, ma veniva prontamente –anche se con fatica – fermato dagli ispettori di lega e dai rappresentanti della Procura federale. Mi diceva, nel frattempo, le seguenti parole: ‘siete dei venduti, delle merde. Io vi faccio uccidere’. Tale soggetto l’avevo notato nella zona spogliatoi pure prima dell’inizio della gara. Il tifoso di cui sopra veniva identificato dai rappresentanti della Procura Federale nel calciatore dell’Alessandria, Raffaele Biava”. La relazione del collaboratore della Procura Federale ha fatto presente che “inoltre l’arbitro e i suoi assistenti mentre rientravano nel proprio spogliatoio venivano aggrediti verbalmente con fare minaccioso, da due persone in abiti civili, sempre riconducibili alla squadra dell’Alessandria con frasi del tipo: ‘siete dei mafiosi’. Poi in particolare, i due assistenti venivano più volte spintonati dal signor Cardini Nario responsabile area tecnica dell’Alessandria … e dal calciatore Biava Raffaele (identificato personalmente dal quarto uomo sig. Aureliano Gianluca)”. Il Commissario di campo, nell’allegato al rapporto, ha inoltre evidenziato che “al termine della gara è stato riferito dall’Arbitro e da un Assistente che due persone (identificate poi come Direttore Sportivo dell’Alessandria e calciatore dell’Alessandria da parte della Procura Federale il primo e dagli Ufficiali di gara il secondo) non inseriti negli elenchi ufficiali, sono entrati nella zona spogliatoio locale – dove si trova anche lo spogliatoio degli Ufficiali di gara – aggredendo uno di loro”. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere in parte, con riduzione della sanzione e fissazione della squalifica a 7 gare effettive. In primo luogo, occorre rilevare che i rapporti degli ufficiali di gara sono assistiti da fede privilegiata. La condotta di cui si è reso responsabile il signor Raffaele Biava, indubbiamente di notevolissima gravità e tale da giustificare l’irrogazione di una sanzione molto consistente, è tuttavia da considerare con un più attenuato rigore rispetto a quanto disposto dal Giudice Sportivo In particolare, dal rapporto dell’assistente arbitrale signor Ernetti, mentre emerge chiaramente che l’atleta ha spintonato l’arbitro, non risulta che abbia tentato di colpire lo stesso con un pugno, per cui deve ritenersi sussistere un ragionevole dubbio sulla effettiva sussistenza di tale tentativo, ben potendo, nella concitazione del momento, lo stesso atteggiamento essere percepito in modo parzialmente differente dai presenti all’accaduto. Inoltre, nella relazione del collaboratore della Procura Federale non vi è menzione del tentativo di aggressione al Quarto ufficiale, sicché è verosimile ritenere che l’atteggiamento del reclamante, evidentemente molto riprovevole, non sia stato però contrassegnato da caratteristiche di violenza o di accentuata aggressività. In definitiva, tenendo conto anche del ravvedimento manifestato dall’atleta, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al reclamante e determinare la squalifica in sette gare effettive. Al parziale accoglimento del reclamo, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposta dal calciatore Biava Raffaele riduce la sanzione della squalifica inflittagli, a 7 gare effettive. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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