F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011 5. RECLAMO DELL’A.S. ATLETICO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, ATLETICO ROMA/JUVE STABIA DEL 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 12 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 20 Settembre 2011
5. RECLAMO DELL’A.S. ATLETICO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, ATLETICO ROMA/JUVE STABIA DEL 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)
La società A.S. Atletico Roma S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011, con la quale è stata inflitta alla società, in relazione alla gara di ritorno della finale dei Play Off del Campionato di Lega di Prima Divisone Girone B, Atletico Roma/Juve Stabia, disputata il 19.6.2011, la sanzione dell’ammenda di € 10.500,00 perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco e in direzione della panchina della squadra avversaria numerose bottiglie di acqua piene e semipiene una delle quali sfiorava un addetto federale e un’altra colpiva al viso un calciatore in panchina della squadra avversaria provocandogli fuoriuscita di sangue e successiva necessità di ricovero in ospedale per accertare eventuali danni a un occhio, gli stessi durante la gara intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria; perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara rivolgeva agli addetti federali reiterate frasi offensive; al termine della gara risultavano danneggiate le strutture dell’impianto sportivo. La società reclamante sostiene, in primo luogo, di avere adottato tutte le misure necessarie e opportune per prevenire e reprimere le condotte dei tifosi ascrittele, pur ammettendo che “la delusione dei tifosi per la sconfitta si sia manifestata “in una forte contestazione, sfociata in episodi da censurare”. A suo dire, tali circostanze dovrebbero determinare l’esclusione da ogni responsabilità, o quanto meno l’attenuazione della responsabilità, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, C.G.S.. Deduce, al riguardo, di avere adottato una condotta completamente collaborativa con le Forze dell’Ordine, del tutto adeguata alla importanza della manifestazione sportiva in cui si sono verificati i fatti contestati. Nessuno degli argomenti prospettati dalla reclamante merita condivisione. È vero, infatti, che i referti indicano, nel complesso, l’astratta adeguatezza delle misure di prevenzione e di tutela dell’ordine pubblico predisposte dalla società, la quale sottolinea:
- la previsione di sufficienti forze di polizia;
- la predisposizione di un vasto numero di steward;
- l’immediata individuazione del soggetto il quale aveva lanciato la bottiglietta di acqua che aveva ferito un calciatore dello Juve Stabia;
- la fattiva collaborazione nei soccorsi del giocatore colpito. Il giudizio positivo compiuto dai soggetti presenti all’evento sportivo riguarda, appunto, l’insieme delle attività preventive adottate dalla società, senza elidere, invece, la concreta sussistenza dei numerosi e gravi comportamenti addebitati ai tifosi della reclamante. Nella vicenda in esame, caratterizzata da una pluralità di violazioni, non risulta affatto dimostrato un determinante ruolo attivo della società, in relazione alla effettiva repressione e prevenzione dei fatti accertati, pur dovendosi dare atto delle circostanze esposte dalla reclamante. Queste, tuttavia, hanno assunto un concreto rilievo nella determinazione della misura della sanzione inflitta, che non risulta sproporzionata in relazione alla complessiva dinamica dei fatti accertati. La sussistenza di tutti i fatti illeciti risulta, poi, pienamente dimostrata, in relazione a tutte le sue articolazioni. Per quanto riguarda il lancio di bottigliette sul campo, il fatto storico è ampiamente suffragato dagli univoci rapporti degli organi federali. Né la responsabilità dei sostenitori dell’Atletico Roma potrebbe essere attenuata dagli atteggiamenti, pure stigmatizzabili, tenuti dai tifosi e dai calciatori della squadra avversaria. Il rapporto della Procura Federale, poi, ha evidenziato i cori inneggiati alla discriminazione razziale nei riguardi di un calciatore dello Juve Stabia, descrivendone, nel dettaglio, i contenuti e il contesto. L’accertamento resta fermo, ancorché gli altri rapporti non ne abbiano fatta menzione. Anche le frasi offensive pronunciate nei confronti degli addetti federali, da parte di soggetti “non identificati” e indebitamente presenti negli spogliatoi, risultano sostanzialmente riferite nel rapporto della Procura Federale, con particolare riguardo all’atteggiamento di alcuni dirigenti della società (in particolare Ciaccia Davide). In definitiva, quindi, sussistono tutti gli illeciti ascritti alla società e non emergono circostanze idonee ad escluderne o limitarne la responsabilità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Atletico Roma S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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