F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 6) RICORSO DEL CALC. FERRARI EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6 E 22, COMMA 8 C.G.S. – NOTA N. 8813/1364PF-10/11/AA/AC DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 6) RICORSO DEL CALC. FERRARI EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6 E 22, COMMA 8 C.G.S. – NOTA N. 8813/1364PF-10/11/AA/AC DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011) Il calciatore Ferrari Emanuele ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 23.6.2011 con la quale quest’ultima gli ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare la squalifica per 6 gare ufficiali in quanto mentre era tesserato per la società A.S.D. Albese Calcio ha preso parte a sette gare nel corso del Campionato di Serie D e della Coppa Italia afferenti la stagione 2010/2011 in favore della società Santhià Calcio. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riforma integrale della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale o, in subordine, la riduzione della squalifica il ricorrente in particolare afferma che nessun illecito sarebbe stato compiuto dal calciatore Ferrari ritenendo lo stesso di aver partecipato legittimamente alle gare per il Santhià in quanto si sentiva regolarmente svincolato dalla precedente società di appartenenza. Il ricorrente chiede, pertanto, una revisione della sanzione ai minimi edittali o comunque secondo equità. Il ricorso può essere in parte accolto per ciò che concerne la misura della sanzione, in quanto, nella stessa decisione la Commissione Disciplinare Nazionale, a fronte di una richiesta della Procura Federale di identica sanzione per alcuni calciatori tra cui Ferrari ed Emiliano, ha comminato squalifiche di diversa entità pur essendo le irregolarità commesse non dissimili senza che risultino agli atti i motivi della differenziazione. Si ritiene, pertanto, di dover accogliere in parte il ricorso rimodulando la sanzione inflitta al calciatore Ferrari per le irregolarità commesse stabilendo una squalifica per 3 gare ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrari Emanuele riduce la squalifica inflitta al reclamante a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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