F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 5) RICORSO DEL P.D. BORGOROSSO ARENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, NONCHÉ L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA (N°.8313/1364PF10-11/AA/AC DEL 4.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 5) RICORSO DEL P.D. BORGOROSSO ARENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, NONCHÉ L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA (N°.8313/1364PF10-11/AA/AC DEL 4.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011) La società Borgorosso Arenzano ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 23.6.2011 con la quale quest’ultima gli ha inflitto a titolo di sanzione la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012 nonché l’ammenda di € 1.000,00 per avere utilizzato il calciatore Perri in tre gare del Campionato di Serie D afferenti la stagione 2010/2011 mentre era tesserato in favore della società A.S.D. Sanluri Calcio. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della penalizzazione o in subordine la sua riduzione la ricorrente afferma che la violazione contestatagli sarebbe stata commessa in buona fede nella convinzione che il calciatore Perri avesse ottenuto lo svincolo dalla squadra titolare del precedente tesseramento e che comunque la presenza dello stesso sul campo da gioco non avrebbe spiegato alcuna influenza sui risultati della gare contestate dato che si sono concluse con la sconfitta della odierna ricorrente. La società ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della penalizzazione o la riduzione della stessa. Il ricorso può essere in parte accolto per ciò che concerne la misura della sanzione, in quanto, nella stessa decisione la Commissione Disciplinare Nazionale, a fronte di una richiesta della Procura Federale di una sanzione per altra società (Albese) di punti 6 in classifica per avere schierato un calciatore in posizione irregolare per sei gare di campionato e di una sanzione per la odierna ricorrente di punti tre in classifica per avere schierato un calciatore in posizione irregolare in tre gare di campionato, ha inflitto la penalizzazione di punti 3 in classifica oltre l’ammenda di € 1.500,00 all’altra società e quella di punti 2 in classifica oltre l’ammenda di € 1.000,00 senza che risultino agli atti i motivi della ridotta differenziazione tra le due fattispecie. Si ritiene, pertanto, di dover accogliere in parte il ricorso rimodulando la sanzione inflitta con la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012. Conferma nel resto la precedente decisione ovvero l’ammenda di € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal P.D. Borgorosso Arenzano di Genova riduce la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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