F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 1) RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/RENATO CURI ANGOLANA DEL 9.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 13.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 1) RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/RENATO CURI ANGOLANA DEL 9.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 13.4.2011) Con atto spedito il 16.4.2011, la società Polisportiva Olympia Agnonese ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 146 del 13.4.2011 del predetto Comitato) con la quale è stato rigettato il reclamo con il quale la predetta società ha chiesto che alla società Renato Curi Angolana fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Polisportiva Olympia Agnonese/Renato Curi Angolana del 9.3.2011. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 19.4.2011, degli atti ufficiali della gara, la società ha fatto pervenire tempestivo atto di reclamo. La società ricorrente denuncia che il calciatore della società Renato Curi Angolana, Peralta Raimo Franco Enrique, avrebbe partecipato in posizione irregolare alla gara Polisportiva Olympia Agnonese/Renato Curi Angolana, disputatasi in data 9.3.2011, in quanto il tesseramento del predetto calciatore sarebbe avvenuto senza il previo rilascio, da parte della Federazione estera (Argentina), del certificato di trasferimento internazionale, più comunemente noto come “transfert”. Questa Corte - ritenuta la necessità, ai fini della decisione dell’odierno reclamo, che fosse preliminarmente definita la posizione del tesseramento del calciatore della società Renato Curi Angolana, Peralta Raimo Franco Enrique – ha, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 281/CGS del 12.5.2011, rimesso la questione alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. e, conseguentemente, disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia di tale organo. La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28/D dell’8.6.2011, ha dichiarato “valido ed efficace il tesseramento del calciatore Peralta Raimo Franco Enrique in favore della società Renato Curi Angolana datato 17.02.2011”. Alla luce di quanto sopra, non rimane a questa Corte che dichiarare l’infondatezza del ricorso di cui in epigrafe, con conseguente rigetto dello stesso. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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