F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 3.000,00; – DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE (2) GARE CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, INFLITTA SEGUITO GARA CAPO RIZZUTO 1966/SARNESE DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 201 del 7.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 20 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 20 Settembre 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 3.000,00; - DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE (2) GARE CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, INFLITTA SEGUITO GARA CAPO RIZZUTO 1966/SARNESE DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 201 del 7.6.2011) Con il provvedimento in oggetto indicato il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ha irrorato alla società Isola di Capo Rizzuto 1966 l'ammenda di € 3.000,00 più la squalifica del campo per 2 gare in campo neutro e a porte chiuse in conseguenza di vari fatti avvenuti prima, durante e dopo la partita . Tali circostanze , come risulta dal rapporto arbitrale, sono stati: minacce alla terna arbitrale prima della gara da parte di persone non riconosciute, tentativo di aggressione all'allenatore della squadra ospite, lancio, senza colpire, di due bottiglie piena d'acqua contro il Commissario di Campo e i calciatori ospiti, lancio da parte di un raccattapalle di un pallone contro uno degli A.A., che veniva colpito alla schiena, e contro un giocatore della Sarnese 1926 che veniva colpito alla schiena, danni all'auto di uno degli A.A.. Dal rapporto, invece, del Commissario di Campo risultava che al 10° minuto del primo tempo un raccattapalle lanciava senza troppa forza la palla nella mischia creatasi al seguito dell'espulsione di un calciatore colpendo un A.A e quindi alla testa un giocatore ospite. Il Commissario di Campo rilevava altresì i danni all'auto di un A.A.. Contro tale decisione ha prodotto rituale ricorso il Presidente dell'A.S.D Isola di Capo Rizzuto 1966 che contesta in toto quanto deciso dal giudice di prima cure sulla base del rapporto dell'arbitrato chiede l'annullamento della decisione de quo o in subordine la riduzione della squalifica e l'annullamento della sanzione pecunaria.. Chiede infine l'autorizzazione ad adire le vie legali contro l'arbitro. Dopo ampia discussione la Corte respinge il ricorso e conferma la decisione in oggetto indicato, ordina di incamerare la tassa di ricorso e rinvia agli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 di Isola Capo Rizzuto (Crotone) e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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