F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 27 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 20 Settembre 2011 3) A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 54.000,00 ALL’A.S. GIADA MACCARESE, A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 27/D del 27.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 27 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 20 Settembre 2011
3) A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 54.000,00 ALL’A.S. GIADA MACCARESE, A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 27/D del 27.5.2011)
La Commissione Vertenze Economiche respingeva, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27/D del 27.5.2011, il ricorso proposto dalla società A.C. Chievo Vernona S.r.l. contro la società A.S. Giada Maccarese avverso la certificazione del premio alla carriera (ex art. 99 bis N.O.I.F.) emessa dall’ufficio lavoro e premi F.I.G.C. relativamente al calciatore Moscardelli Davide. Avverso tale provvedimento la suddetta società ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.6.2011. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.7.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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