COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: POL. ANDRIENSIS A.S.D. – A.S.D. MONTEFIORE del 22 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 6 Giugno 2011 dalla Società A.S.D. Montefiore in opposizione ai provvedimenti di squalifica per tre giornate dei calciatori Cosimo CARNUCCIO, Alessandro PIRRETTI, Luca TONDO, adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 71 del 26 Maggio 2011 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 7 Luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: POL. ANDRIENSIS A.S.D. - A.S.D. MONTEFIORE del 22 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 6 Giugno 2011 dalla Società A.S.D. Montefiore in opposizione ai provvedimenti di squalifica per tre giornate dei calciatori Cosimo CARNUCCIO, Alessandro PIRRETTI, Luca TONDO, adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 71 del 26 Maggio 2011 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il Sig. Marzo Maurizio per delega nell’audizione del 20.06.2011; chiamato l’arbitro a rendere supplemento di rapporto il 20.06.2011; premesso e considerato - che nel corso dell’istruttoria espletata non sono emerse circostanze che valessero a depotenziare la condotta antisportiva e violativa di regolamenti ascrivibile ai calciatori Cosimo CARNUCCIO, Alessandro PIRRETTI e Luca TONDO; - che la sanzione appare adeguata, stante il comportamento aggressivo e minaccioso manifestato dai calciatori predetti; tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA 1) Confermarsi la squalifica per tre giornate inflitta in prime cure ai calciatori dell’A.S.D. Montefiore, Sig.ri Cosimo CARNUCCIO, Alessandro PIRRETTI e Luca TONDO; 2) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società istante attesa la pronuncia di rigetto.
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